Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_246/2022  
 
 
Sentenza dell'8 settembre 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Maillard, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni (DIEM), Ringstrasse 10, 7001 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Diritto della funzione pubblica (procedura cantonale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 24 febbraio 2022 (U 22 12). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, ha sottoscritto un contratto di lavoro di diritto pubblico con l'Ufficio B.________ del Cantone dei Grigioni, a valere dal 1° gennaio 2009, operando da ultimo come artigiano a tempo pieno presso la Sezione C.________. Egli ha subito dal 2010 diversi infortuni. In seguito, vi è stato il tentativo, senza successo secondo il datore di lavoro, di eseguire misure di integrazione. Con scritto del 6 aprile 2020 l'Ufficio del personale del Cantone dei Grigioni ha notificato a nome dell'Ufficio B.________ l'intenzione di procedere a un licenziamento, concedendogli la possibilità di essere sentito. Con decisione del 16 febbraio 2021 l'Ufficio B.________ ha disdetto il rapporto di lavoro con A.________ con effetto 30 giugno 2021. Con decisione del 28 dicembre 2021 il Dipartimento delle infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni (DIEM) ha respinto un ricorso amministrativo contro la decisione dell'Ufficio B.________. 
 
B.  
Con sentenza del 24 febbraio 2022 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha dichiarato il ricorso di A.________ inoltrato contro la decisione dipartimentale irricevibile per tardività. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia diritto pubblico al Tribunale federale (subordinatamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale), chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa alla Corte cantonale per esame nel merito del ricorso presentato in quella sede. 
 
Il DIEM e la Corte cantonale postulano la reiezione del ricorso. Il 30 giugno 2022 A.________ ha presentato osservazioni spontanee. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. A norma dell'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF, in materia patrimoniale il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-. Contrariamente all'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, la Corte cantonale non indica, come dovrebbe, il valore litigioso della causa. Tuttavia, già tenendo conto della rimunerazione iniziale percepita dal ricorrente, tale soglia è chiaramente superata. La condizione dell'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF deve essere ritenuta adempiuta (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LTF). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato a titolo subordinato cade di conseguenza.  
 
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; 142 I 135 consid. 1.6).  
 
1.3. La violazione del diritto cantonale non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 142 V 513 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 6.2).  
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza di irricevibilità del Tribunale amministrativo sia lesiva del diritto federale, in modo particolare dei diritti costituzionali. 
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha accertato che il 23 febbraio 2022 (timbro postale) il ricorrente ha inoltrato il ricorso al Tribunale amministrativo contro la decisione su ricorso del DIEM. Quest'ultima era stata spedita dall'amministrazione con il sistema Posta A Plus. In base al tracciamento degli invii la busta sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere del patrocinatore del ricorrente sabato 22 gennaio 2022. Ricordato che il termine di ricorso decorre dal momento in cui la busta si trova nella sfera di influenza dell'interessato, la Corte cantonale ha concluso che il termine ricorsuale di 30 giorni è spirato lunedì 21 febbraio 2022. Irrilevante è stata ritenuta la circostanza che il patrocinatore del ricorrente abbia ritirato la busta nella propria cassetta delle lettere soltanto lunedì 24 gennaio 2022.  
 
3.2. Il ricorrente censura un accertamento arbitrario dei fatti perché il tracciamento degli invii indica alle ore 06.30 la presenza della busta all'ufficio postale di Grono, mentre alle ore 06.31 la sua distribuzione nella casella postale a San Vittore, ossia a 3.5 km di distanza. L'unico dato oggettivo sarebbe quindi il timbro dello studio legale datato 24 gennaio 2022. Secondo il ricorrente sarebbero lesi il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e il diritto di essere sentito (art. 29 Cost.). Nella fattispecie, sarebbe comprovato un errore di recapito: la consegna sarebbe avvenuta a San Vittore e non a Grono.  
 
3.3. In sede di risposta, la Corte cantonale osserva ancora che il tracciamento degli invii della Posta svizzera sarebbe chiaro. È vero che alle ore 06.31 è indicato il luogo di San Vittore, ma è altrettanto chiaro che alle 06.30 l'invio era nell'ufficio postale di Grono. Inoltre, se effettivamente il plico si fosse trovato a San Vittore, il tracciamento avrebbe dovuto citare il rinvio dello stesso a Grono. Secondo la Corte cantonale si deve per forza trattare di un errore dell'impiegato della Posta svizzera nell'indicare il luogo. La busta sarebbe giunta all'ufficio postale di Grono alle 6:30 e poi è stata depositata un minuto dopo nella casella postale. Non è contestato tale casella postale si trovi a Grono. In un minuto la spedizione giungeva a Grono e veniva quindi depositata evidentemente a Grono.  
 
3.4. Il ricorrente riferisce successivamente che non si considera l'ipotesi contraria, ossia che l'iscrizione alle ore 06.30 sia errata e che quindi la busta sia giunta a San Vittore. Ciò basterebbe a suo parere a destare il sospetto che il recapito nella casella postale non sia avvenuto il 22 giugno 2022. Il rischio di eventuali errori dovrebbe essere fatto ricadere sul DIEM, che ha scelto autonomamente questa modalità di spedizione. Nel caso concreto, i parametri per un invio Posta A Plus non sarebbero rispettati.  
 
4.  
 
4.1. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 144 IV 57 consid. 2.3.1; 142 III 599 consid. 2.2 con riferimenti).  
 
4.2. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante (sentenze 2C_463/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 3.2.3 e 3.2.4 e 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.4 con riferimenti).  
 
4.3. La sentenza cantonale resiste alle censure di diritto costituzionale. Innanzitutto la pretesa violazione del diritto di essere sentito si confonde con il merito della controversia. Mentre il divieto dell'arbitro non si può ritenere sia stato leso. È vero che il tracciamento degli invii indica un'incongruenza, ossia la consegna della busta a San Vittore alle ore 06.31. Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente per affermare che la Corte cantonale sia incorsa nell'arbitrio. Da un lato il plico è stato effettivamente rinvenuto nella propria casella postale a Grono e ritirato dal patrocinatore del ricorrente il lunedì 24 gennaio 2022. Da un altro lato se l'invio fosse stato erroneamente consegnato a San Vittore, il ricorrente non sarebbe nemmeno potuto entrare in possesso dell'invio. Se la busta si fosse trovata effettivamente a San Vittore il sistema avrebbe segnalato un ulteriore trasferimento a Grono. Pertanto, non è arbitrario affermare, come l'ha fatto la Corte cantonale, che l'indicazione di San Vittore sia una svista manifesta di elaborazione della Posta svizzera. Le ipotesi sollevate dal ricorrente non sono suffragate dal benché minimo indizio oggettivo. Non è quindi insostenibile nel suo risultato sostenere, come l'ha fatto il Tribunale amministrativo, che il plico sia stato consegnato nella casella postale di Grono effettivamente sabato 22 giugno 2022 e che l'indicazione sia un mero errore di elaborazione del sistema. Il ricorso si dimostra pertanto infondato.  
 
5.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. 
 
 
Lucerna, 8 settembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Bernasconi