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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_826/2022  
 
 
Sentenza dell'8 novembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Beusch, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposta cantonale 2020, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2022 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2022.121 e 80.2022.122). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 24 novembre 2021 l'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha notificato ai coniugi A.________ e B.________ la tassazione in materia d'imposta federale diretta (IFD) e d'imposta cantonale (IC) 2020, inviandola per posta semplice.  
 
A.b. Con e-mail del 18 gennaio 2022 il fiduciario dei contribuenti informava il fisco che questi avevano si ricevuto le bollette per il pagamento dei conguagli delle imposte, non invece la decisione di tassazione di cui chiedevano quindi una copia. Dando seguito alla richiesta l'autorità fiscale inviava loro il giorno stesso il documento in questione, il quale è stato ricevuto il 20 gennaio successivo.  
 
A.c. Con lettera del 4 marzo 2022 A.________ ha chiesto, per motivi che non occorre qui rievocare, una "rianalisi dichiarazione d'imposta 2020" osservando che "solo dopo avere ricevuto la copia (della decisione di tassazione) " si era reso conto che la dichiarazione d'imposta non era corretta, come confermato da una revisione dei conti dell'attività indipendente.  
 
A.d. L'8 marzo 2022 l'Ufficio circondariale di tassazione informava i contribuenti che il reclamo era verosimilmente tardivo, poiché inoltrato dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione. Se si faceva decorrere detto termine dalla ricezione dei conguagli, lo stesso era scaduto il 30 gennaio 2022; se si prendeva invece in considerazione l'invio della copia della decisione di tassazione, il 18 gennaio 2022, il termine scadeva il 17 febbraio 2022. Il fisco ha quindi invitato i contribuenti a giustificare e documentare i motivi del loro ritardo. In risposta, con lettera del 16 marzo 2022 questi hanno fatto valere che a partire dal 18 gennaio 2022 il loro fiduciario avrebbe a più riprese tentato di contattare l'autorità fiscale, la quale avrebbe risposto solo il 2 marzo 2022, informando quest'ultimo che non era più possibile modificare la tassazione, ora passata in giudicato.  
 
A.e. Con decisione del 6 aprile 2022 l'Ufficio circondariale di tassazione ha dichiarato il reclamo irricevibile poiché intempestivo. Ha constatato che il termine di ricorso di 30 giorni dalla notificazione non era stato rispettato sia ritenendo che la notifica era avvenuta alla ricezione dei conguagli sia facendolo decorrere dall'invio della copia della decisione di tassazione.  
 
B.  
Adita tempestivamente dai coniugi A.________ e B.________, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ne ha respinto il gravame con sentenza del 7 settembre 2022 e ha confermato la decisione su reclamo del 6 aprile precedente. La Corte cantonale ha ugualmente giudicato che nel caso di specie non erano adempiute le condizioni per ottenere una restituzione del termine di ricorso. 
 
C.  
L'11 ottobre 2022 i coniugi A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale chiedendo che, conferito l'effetto sospensivo al loro gravame, venga annullata la sentenza cantonale nonché riformata nel senso che le precedenti decisioni siano pure annullate e che le imposte da loro dovute siano calcolate sulla base di dati corretti. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami).  
 
1.2. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è stata interposta nei termini dai destinatari del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF) ed è pertanto di principio ricevibile come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
1.3. In ragione dell'effetto devolutivo del ricorso interposto, i ricorrenti sono però legittimati a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento e la riforma della sentenza della Camera di diritto tributario. Nella misura in cui sono direttamente volte alla riforma delle decisioni dell'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona del 24 novembre 2021 e del 6 aprile 2022 le conclusioni tratte nel ricorso sono inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, la violazione di diritti fondamentali è per contro esaminata solo se il ricorrente ha motivato la censura (DTF 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 140 III 115 consid. 2; 136 III 552 consid. 4.2).  
 
3.  
 
3.1. Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato il giudizio con cui l'autorità fiscale ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo sottopostogli il 4 marzo 2022 e ha inoltre constatato che non erano in concreto date le condizioni per potere concedere ai contribuenti una restituzione del termine di ricorso. Potendo essere contestati solo questi aspetti, le critiche relative al merito della tassazione (vedasi ricorso pag. 7 punto 5.2) esulano dall'oggetto del litigio e non possono quindi essere approfondite poiché inammissibili.  
 
3.2. Evocati i fatti, i ricorrenti non contestano più la tardività del loro reclamo, in ogni caso non in modo conforme alle esigenze dei combinati artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF ragione per cui su questo punto il loro ricorso sfugge ad un esame. Al riguardo ci si limita ad osservare che, comunque sia, l'argomentazione sulla questione (cfr. giudizio impugnato consid. 2 e 3 pag 4 segg.), alla quale si rinvia (art. 109 cpv. 3 LTF), della Camera di diritto tributario - la quale ha peraltro esposto in maniera corretta i principi che disciplinano l'intimazione/la notifica di decisioni di autorità fiscali - è corretta e va qui condivisa.  
 
3.3. I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto giudicato dalla Corte cantonale, nella fattispecie le esigenze per potere ottenere una restituzione dei termini ai sensi degli artt. 192 cpv. 5 LT (RL/TI 640.10), il quale prevede che "la restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire (...) ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante"e 133 cpv. 3 LIFD (RS 642.11) secondo cui "l'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che per (...) altri motivi rilevanti è stato impedito di presentarle in tempo (...) ", sono date. In effetti è a causa della risposta data dal funzionario dell'Ufficio circondariale di tassazione (il quale avrebbe affermato che la tassazione in questione era definitiva e che non si poteva fare più nulla per rettificarla) al loro fiduciario che né quest'ultimo né loro stessi hanno presentato reclamo nel termine di 30 giorni dopo la ricezione della copia della tassazione. La critica non può essere condivisa.  
In primo luogo non si comprende perché se, come sostenuto dai ricorrenti, il fiduciario riteneva che nulla poteva più essere intrapreso, un reclamo è stato comunque successivamente presentato. Risulta poi dagli atti allegati dai ricorrenti medesimi che figurava sui conguagli delle imposte ricevuti un termine di 30 giorni per un (eventuale) reclamo e che, già all'epoca, i contribuenti si erano domandati se non fosse opportuno agire (allegato n. 9 al ricorso, e-mail del 24 gennaio 2022). Va in seguito osservato che, come ben rilevato dalla Corte cantonale, anche sulla copia della decisione di tassazione da loro ricevuta il 20 gennaio 2022 era menzionato che la stessa poteva essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Premesse queste considerazioni il fatto che il fiduciario non ha agito immediatamente e che, soltanto più di un mese dopo, ha riferito di una discussione con il fisco dalla quale sarebbe risultato che, "di principio", scaduti i 30 giorni non si poteva fare più nulla (allegato n. 9 al ricorso, e-mail del 22 febbraio 2022), non adempie all'evidenza le rigorose esigenze poste dalla prassi per ammettere un impedimento non colpevole e, di riflesso, concedere la restituzione del termine di ricorso. Non vi può infatti essere restituzione del termine se la parte o il suo rappresentante non sono stati impediti di agire in tempo utile, ciò che è il caso quando l'inazione è dovuta a una colpa, a una scelta deliberata oppure a un errore. Ora, come già constatato dalla Camera di diritto tributario, all'epoca i contribuenti erano assistiti da uno studio fiduciario il quale, per potersi occupare in modo soddisfacente dei suoi clienti, avrebbe dovuto essere cognito anche in materia procedurale ed essere a conoscenza degli obblighi e dei diritti dei contribuenti, compresi le modalità di calcolo dei termini, la forma e il termine entro il quale agire. In queste circostanze è quindi a ragione che l'autorità precedente è giunta alla conclusione che la restituzione del termine per agire non poteva essere accordata. Su questo punto, il ricorso si rivela pertanto infondato e, come tale, va respinto.  
 
3.4. I ricorrenti sostengono poi che il loro reclamo avrebbe dovuto essere trattato in realtà quale domanda di revisione. Sennonché una simile censura andava semmai già sollevata dinanzi all'autorità ricorsuale cantonale e non, per la prima volta, davanti a questa Corte. La stessa non va pertanto considerata.  
 
3.5. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.  
 
4.  
 
4.1. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diventa priva d'oggetto.  
 
4.2. Le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.  
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 8 novembre 2022 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud