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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_926/2020  
 
 
Sentenza dell'8 dicembre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Donzallaz, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2020 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.183). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Residente in Svizzera già in passato (a partire da una data imprecisata e fino all'ottobre 1991, quando ha deciso di rientrare nel proprio Paese di origine), nell'ottobre 2013 la cittadina italiana A.________ ha ottenuto dalle autorità elvetiche il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per un soggiorno senza attività lucrativa. Nel seguito, questo permesso le è stato però revocato (assenza di mezzi finanziari sufficienti per il suo mantenimento) ed anche i successivi ricorsi non hanno portato all'esito da lei sperato, di modo che la citata revoca è diventata definitiva (al riguardo, cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 e 2F_12/2018 del 10 agosto 2018). 
Il 23 agosto 2018, A.________ ha quindi notificato la propria partenza all'estero, prevista per il 19 ottobre 2018. Con domanda del 29 agosto successivo, ha poi però chiesto il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, per un soggiorno senza attività lucrativa, con garanzia finanziaria da parte del figlio, residente a X.________ (TI). 
 
B.   
Con scritto del 6 settembre 2018, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha comunicato a A.________ che, siccome il permesso di cui disponeva era stato revocato, un suo rinnovo non era possibile. Come indicatole, il 10 settembre 2018 A.________ ha allora presentato un'istanza di rilascio di un nuovo permesso di dimora UE/AELS - in via principale, per un soggiorno senza attività lucrativa; in subordine, a titolo di ricongiungimento familiare; in subordine, per svolgere un'attività economica; in subordine, per motivi di rigore - che è stata però respinta con decisione del 10 ottobre 2018, in assenza delle condizioni richieste. 
Dopo un iter che non è necessario riassumere, relativo alla ricusa delle istanze di ricorso cantonali (sentenza 2C_120/2019 del 25 febbraio 2019 e 2F_6/2019 del 21 marzo 2019), la liceità del diniego del rilascio del permesso è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (4 marzo 2020) che dal Tribunale amministrativo ticinese (7 ottobre 2020). 
 
C.   
Con ricorso dell'11 novembre 2020, A.________ ha impugnato la sentenza della Corte cantonale davanti al Tribunale federale chiedendone l'annullamento rispettivamente la riforma, con riconoscimento del diritto a un permesso di soggiorno senza attività lucrativa, per ricongiungimento familiare e/o per motivi di rigore. Lamentandosi dell'ammontare delle spese percepite in sede cantonale, domanda inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo e l'assistenza giudiziaria. 
Con decreto presidenziale del 19 novembre 2020, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame è stata negata. Non sono stati ordinati ulteriori atti istruttori. 
 
 
Diritto:  
 
I.       Entrata in materia  
 
1.  
 
1.1. Diretta contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), e presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF); già perché chi insorge può di principio richiamarsi ai diritti garantiti dall'ALC l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova in effetti applicazione (sentenza 2C_511/2018 del 2 luglio 2018 consid. 1).  
Nella misura in cui verte su aspetti relativi alla procedura indicata nel considerando A dei fatti e al successivo allontanamento, il ricorso sfugge tuttavia a un esame di merito, perché essa esula dall'oggetto del litigio (sentenze 2C_101/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 1.2 e 2C_734/2017 del 7 marzo 2018 consid. 1.3); ad una verifica di questioni relative all'allontanamento nell'ambito di un ricorso ordinario osterebbe del resto anche l'art. 83 lett. c cifra 4 LTF. 
 
1.2. A un esame di merito sfugge infine anche la richiesta di concessione di un permesso per "motivi di rigore", in applicazione dell'art. 20 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) rispettivamente dell'art. 30 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]) in relazione con l'art. 30 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Le citate norme non conferiscono infatti nessun diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, di modo che la conclusione formulata in questo senso risulta inammissibile (sentenze 2C_727/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 1.1 e 2C_978/2015 del 3 novembre 2015 consid. 2.2.).  
Su quest'ultimo punto, l'impugnativa non è per altro nemmeno ammissibile quale ricorso sussidiario in materia costituzionale in quanto in specifica relazione a tali norme non vengono fatte valere nemmeno critiche di natura formale (art. 113 segg. in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; sentenze 2C_727/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 1.1 e 2C_570/2019 del 16 luglio 2019 consid. 5.3). 
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, con questo rimedio non è invece possibile criticare la violazione del diritto cantonale in quanto tale, di cui è semmai censurabile un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, di un diritto costituzionale (DTF 143 I 321 consid. 61 pag. 324).  
Confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono però in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che viene esaminata solo se sollevata in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; sentenza 2C_788/2013 del 25 gennaio 2014 consid. 2.1). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 2.2 e 2.3).  
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento va dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.). 
 
2.3. La lunga impugnativa rispetta le condizioni di motivazione esposte solo in parte. Nella misura in cui sono state disattese - segnatamente poiché la ricorrente si limita a considerare che le conclusioni tratte nel giudizio impugnato sarebbero a vario titolo illegali, incostituzionali o contrarie al diritto internazionale, senza motivare queste critiche, o si lamenta di aspetti dipendenti dal diritto cantonale, senza dimostrarne un'applicazione incostituzionale/altrimenti lesiva del diritto superiore - il gravame sfugge di conseguenza a un esame di merito.  
Inoltre, dato che l'insorgente li critica ma non li mette mai validamente in discussione - con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento o un apprezzamento arbitrario -, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1, nelle quali si spiega che, in assenza di censure specifiche, anche aggiunte e precisazioni non possono essere prese in considerazione). Nel medesimo contesto va infine rilevato che nemmeno risultano sostanziate le condizioni per l'assunzione di nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_965/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 2.2 e 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.2). 
 
3.  
 
3.1. Come detto, nel merito la Corte cantonale ha condiviso le conclusioni delle istanze precedenti e considerato che le condizioni per riconoscere un permesso di soggiorno in Svizzera non fossero date. Oltre ad avere negato gli estremi per ammettere un caso di rigore, il cui esame è qui precluso (precedente consid. 1.2), ha infatti negato anche quelle per ottenere: un permesso di dimora UE/AELS per persone senza attività lucrativa (giusta l'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC), un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare con i figli in Svizzera (giusta l'art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 allegato I ALC), un permesso di dimora in base all'art. 8 CEDU e un diritto a rimanere dopo la conclusione di un'attività lucrativa (giusta l'art. 7 lett. c ALC in relazione con l'art. 4 allegato I ALC).  
 
3.2. Nell'impugnativa la ricorrente non contesta (più) l'ultimo aspetto menzionato, di modo che su di esso non occorre tornare (art. 42 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.1). Per contro, continua a considerare di avere un diritto di soggiorno in base agli altri tre titoli indicati (quale persona senza attività lucrativa, ai fini del ricongiungimento familiare e sulla base dell'art. 8 CEDU).  
 
II.       Censure preliminari e di natura formale  
 
4.   
In via preliminare, l'insorgente si lamenta del fatto che il Tribunale amministrativo si sia espresso sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, con contestuale riconoscimento di un diritto provvisorio a restare in Svizzera, soltanto nella decisione di merito. Inoltre, ritiene che la Corte cantonale non si sia correttamente pronunciata sul conflitto di interessi in cui si troverebbe il Consigliere di Stato Gobbi. 
 
4.1. In relazione al primo aspetto, la ricorrente si richiama tra l'altro alI'art. 29 cpv. 1 Cost., che sanziona effettivamente il diniego di giustizia anche in casi come quello in esame (sentenza 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 5.1).  
Così argomentando, non considera però che da quando l'autorità tenuta ad esprimersi in tempi ragionevoli ha pronunciato la propria decisione, un diritto a fare constatare un eventuale suo ritardo non è di principio più dato (DTF 136 III 497 consid. 2.1 pag. 500; 130 I 312 consid. 5.2 pag. 332; sentenza 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 5.1 con ulteriori rinvii). Ora, anche nella fattispecie, nel ricorso non viene fatto valere nessun concreto diritto alla constatazione - a posteriori - di un comportamento illecito, di modo che la questione sollevata non va approfondita oltre (sentenze 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 5.1 e 2C_810/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 5.4). 
 
4.2. D'altra parte, l'insorgente non può essere seguita nemmeno in relazione al secondo aspetto da lei sollevato.  
 
4.2.1. Innanzitutto - e per quanto l'impugnativa debba essere intesa in tal senso, nonostante il rispetto dell'art. 106 cpv. 2 LTF sia per lo meno dubbio - occorre infatti rilevare che una violazione del diritto a una motivazione sufficiente non è dato. Questo poiché dal punto 3 del giudizio impugnato e dai rinvii che contiene la posizione della Corte cantonale in merito ai conflitti d'interesse denunciati è più che chiara (sul diritto a una motivazione sufficiente, cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237; sentenze 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1 e 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 6.1, nelle quali si spiega pure che - a patto che la comprensione del testo non ne risulti troppo ostacolata, ciò che non è qui il caso - la motivazione può essere costituita anche da rinvii).  
 
4.2.2. A maggior fortuna non sono però destinate nemmeno le critiche che, nel contesto richiamato, si riferiscono al merito. Di nuovo, esse sono infatti meramente appellatorie (precedente consid. 2.1 con riferimento all'art. 106 cpv. 2 LTF e al fatto che - salvo eccezioni, qui non date - la lesione del diritto cantonale non costituisce un motivo di ricorso). Al di la dì ciò, va poi rammentato che la questione del conflitto di interessi in cui si troverebbe il Consigliere di Stato Gobbi è stata già oggetto di una specifica procedura di ricusa, giunta fino al Tribunale federale (precedente consid. B, di modo che ad essa può essere rinviato anche in questa sede).  
III.       Censure relative al mancato riconoscimento del permesso ed              alle spese percepite dall'istanza inferiore 
 
5.   
In relazione all'art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla vita privata e familiare e al quale l'insorgente tra l'altro si appella (precedente consid. 3.2), la Corte cantonale riprende quanto già rilevato dal Tribunale federale nel considerando 8 della sentenza 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 (precedente consid. A). 
A giusta ragione. Così come nel gravame presentato a suo tempo, pure nell'impugnativa che qui ci occupa, la ricorrente non fa infatti valere/non sostanzia nessun comprovato stato di dipendenza dal figlio che vive in Svizzera (citata sentenza 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 8.1; DTF 137 I 154 consid. 3.4.2 pag. 159; 129 II 11 consid. 2 pag. 13 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Emonet contro Confederazione svizzera del 13 dicembre 2007, n. 39051/03, § 35). D'altra parte, un richiamo all'art. 8 CEDU è escluso anche in relazione alla figlia B.________, perché non dispone di nessuna autorizzazione che le permetta di soggiornare nel nostro Paese (sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020). Visto che le condizioni richieste per un richiamo alla tutela della vita privata non sono date rispettivamente sostanziate (al riguardo, cfr. DTF 144 I 266 consid. 3.8 seg. pag. 277 seg.), A.________ non può infine riferirsi all'art. 8 CEDU neppure in quest'ottica.  
 
6.  
 
6.1. In merito al ricongiungimento familiare riconosciuto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 allegato I ALC), la querelata sentenza rammenta: (a) che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con questa persona; (b) che tra le persone che possono beneficiare del ricongiungimento familiare rientrano anche "gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico"; (c) che il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente.  
Descritto il quadro normativo di riferimento, indica quindi che il ricongiungimento familiare va nella fattispecie (tra l'altro) negato, perché l'insorgente non ha intenzione di vivere in casa del figlio a X.________ (TI), bensì di soggiornare a Y.________ (TI). 
 
6.2. Contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, anche tale conclusione dev'essere qui condivisa.  
Il ricongiungimento familiare giusta l'art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 cpv. 1 allegato I ALC mira infatti alla vita familiare in comune, in casa della persona che già vive in Svizzera, che non costituisce però l'obiettivo che viene qui perseguito, in quanto la ricorrente intende fare una vita autonoma, a diverse decine di chilometri dal figlio (sentenze 2C_369/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 2.1 e 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3). 
 
7.  
Confermata l'assenza di un diritto di soggiorno in base all'art. 8 CEDU e agli art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 allegato I ALC, resta da esprimersi su un eventuale diritto della ricorrente a dimorare in Svizzera quale persona senza autorità lucrativa giusta l'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC, che il Tribunale amministrativo ticinese ha pure negato, dopo avere constatato l'assenza di mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere all'assistenza sociale. 
 
7.1. Come indicato dai Giudici ticinesi, alle persone che non svolgono un'attività economica, l'art. 24 allegato I cpv. 1 e 2 ALC riconosce un diritto di soggiorno a condizione che dispongano: (a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno; (b) di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.  
Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d'assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante (al riguardo, cfr. anche la sentenza 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 6.2 seg., già relativo alla qui ricorrente e nel quale il Tribunale spiega, tra l'altro, che chi beneficia di prestazioni complementari percepisce l'assistenza sociale nel senso inteso dall'art. 24 cpv. 1 allegato I ALC e non ha quindi diritto al permesso). 
 
7.2. Ora però, e sempre a differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, anche per quanto riguarda l'art. 24 allegato I ALC la querelata sentenza non presta il fianco a critica. Dagli accertamenti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (precedente consid. 2.3; art. 105 cpv. 1 LTF), emerge infatti quanto segue:  
(a) che, quando la Sezione della popolazione si è espressa sulla fattispecie, l'insorgente percepiva prestazioni complementari AVS e le condizioni previste dall'art. 24 cpv. 1 e 2 allegato I ALC per il rilascio di un permesso di soggiorno non erano quindi rispettate; 
(b) che, nel momento in cui il caso è stato esaminato dal Tribunale amministrativo ticinese, la ricorrente non percepiva più tali prestazioni, ma ciò non era dovuto ad un miglioramento della sua situazione finanziaria (al riguardo, cfr. anche la sentenza 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 consid. 3 e 9C_576/2019 del 5 dicembre 2019, in cui il Tribunale federale si è espresso su ricorso contro due pronunce del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino); 
(c) che, al pari di quanto già fatto nella sentenza 2C_205/2017, occorre constatare che la ricorrente non risulta avere addotto prove in merito alla sua capacità di provvedere al proprio sostentamento anche senza le prestazioni complementari all'AVS; al contrario, ha indicato di essere intenzionata a fare nuovamente capo a tale aiuto anche in futuro, nel caso il permesso di soggiorno le venisse concesso; 
(d) che una diversa valutazione da quella già fornita nella sentenza 2C_205/2017 non si giustifica nemmeno alla luce dell'ammontare delle entrate della ricorrente (pensione svizzera e italiana da lei percepita), poiché lo stesso è rimasto pressoché identico; 
(e) che la situazione finanziaria del figlio della ricorrente, che - secondo quanto indicato alle autorità migratorie - avrebbe dovuto fornire garanzie per la madre, non è mai stata documentata. 
 
7.3. Nel contempo, a diversa conclusione non porta l'argomentazione con la quale, riferendosi a una lettera che le sarebbe stata indirizzata il 9 giugno 2020 dall'Ufficio del sostegno sociale, la ricorrente sostiene che la parziale copertura del premio di cassa malati che le viene attualmente garantita dal citato Ufficio non costituirebbe aiuto sociale.  
Se infatti è vero che a prova del mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 cpv. 1 e 2 allegato I ALC, la Corte cantonale sottolinea anche tale aspetto - subentrato a partire dal dicembre 2019, a seguito della revoca del diritto alle prestazioni complementari -, è altrettanto vero che quanto indicato nel precedente consid. 7.3 (assenza di mezzi finanziari sufficienti e volontà di continuare a percepire prestazioni complementari) già permette di confermare la valutazione svolta dai Giudici ticinesi, di modo che la questione sollevata non è decisiva e non va approfondita. 
 
7.4. Infine, stessa cosa vale per l'argomentazione, accompagnata da un lungo elenco di norme di vario genere, secondo cui il versamento delle prestazioni complementari dovrebbe esserle garantito dal fatto che percepisce l'AVS, e quindi nemmeno potrebbe esserle rimproverato nell'ottica dell'art. 24 allegato I ALC. Nell'ampia misura in cui solleva tale aspetto in relazione all'allontanamento dalla Svizzera, la critica esula infatti dall'oggetto del litigio e non va esaminata oltre (precedente consid. 1). Per quanto si riferisca alla procedura che ci occupa, occorre invece rammentare:  
(a) che l'art. 24 non ha come obiettivo la coordinazione dei regimi di sicurezza sociale (DTF 133 V 265 consid. 7.3.2 pag. 277 seg.); 
(b) che la questione del diritto alla percezione delle prestazioni complementari è stata oggetto di una procedura indipendente, in cui la ricorrente ha potuto far valere tutte le sue ragioni, risultando tuttavia soccombente davanti alle autorità preposte (al riguardo cfr. gli incarti 9C_576/2019 e 9C_287/2019); 
(c) che in tale ambito dette autorità hanno per altro anche chiarito che - nonostante si trovi di fatto ancora in Svizzera, perché non ha rispettato il termine impartitole dalla Sezione della popolazione per lasciare il nostro Paese - la stessa va oggi considerata come una persona residente all'estero (sentenza 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 consid. 3), quindi non qualcuno che può vantare un diritto "a rimanere", come fatto valere anche nell'impugnativa che qui ci occupa, richiamandosi in particolare alla sua qualità di pensionata AVS; 
(d) che, per il resto, è possibile rinviare alla sentenza 2C_205/2017 del 12 giugno 2018, consid. 6, nella quale il Tribunale federale già si è trovato confrontato con critiche analoghe, anche nella forma (generici richiami a una serie di norme differenti, presentate in modo confuso). 
 
7.5. Negate pure le condizioni per ammettere un diritto di soggiorno in base all'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC, va d'altra parte constatato che pure la critica con cui viene lamentata una violazione del principio della proporzionalità non può giovare alla ricorrente. In effetti, in assenza delle condizioni per ammettere un diritto di soggiorno in base all'accordo sulla libera circolazione delle persone, oltre che per un valido richiamo all'art. 8 CEDU, una simile censura non può assumere nessuna portata propria (sentenza 2C_603/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 7).  
 
8.   
Con un'ultima critica, la ricorrente si lamenta dell'ammontare della tassa di giustizia prelevata con il giudizio impugnato. In tale contesto, si riferisce agli art. 29 Cost., 6 e 13 CEDU nonché 2 e 14 Patto ONU II; nel contempo, agli art. 117 e 118 cpv. 1 CPC
Come spiegatole nel considerando 3.4 della sentenza 2C_120/2019 del 25 febbraio 2019 - in risposta a una critica analoga - il semplice richiamo di norme costituzionali rispettivamente del diritto internazionale, accompagnato da affermazioni di carattere generale, non dimostra tuttavia nessuna qualificata lesione del diritto cantonale (art. 3 cpv. 3 della legge del 15 marzo 2011 sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [Lag; RL/TI 178.300] e art. 47 della legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RTL/TI 165.100]) (precedente consid. 2.1). D'altra parte, nemmeno spiega quale concreto ruolo, nell'applicazione delle norme di diritto cantonale citate, debbano avere gli art. 117 e 118 del codice di procedura civile federale. 
 
IV.       Spese e ripetibili  
 
9.   
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta siccome il gravame doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie all'insorgente viene comunque considerata la sua situazione finanziaria e fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 8 dicembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli