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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_379/2021  
 
 
Sentenza del 9 luglio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
 
Municipio di Ascona, 6612 Ascona, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Licenza edilizia a posteriori per lavori effettuati in relazione all'organizzazione del Concorso ippico internazionale di Ascona, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 maggio 2021 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.228). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il Patriziato di Ascona è proprietario del fondo n. 1594 di Ascona, una lunga striscia di terreno di 92'983 m2, incuneata tra due zone residenziali. La particella, unitamente ad altri terreni limitrofi, appartiene all'ex aerodromo di Ascona, regolarmente utilizzato per lo svago privato, manifestazioni pubbliche e, in particolare, per il Concorso ippico internazionale di Ascona. Il 30 gennaio 2012 il Consiglio comunale di Ascona ha adottato la revisione del piano regolatore, che mantiene il comparto appena citato nella zona speciale dell'aeroporto (ZSA), suddividendola in tre comparti (A, B, C). Con risoluzione del 17 giugno 2015 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione. In accoglimento, tra l'altro anche di un ricorso presentato da A.________, la ZSA è stata nondimeno oggetto di svariate decisioni di non approvazione e di modifiche, in particolare in considerazione dell'importanza del prato secco. 
 
B.  
Nel frattempo, il 12 febbraio 2016, C.________ ha chiesto al Municipio il permesso per la scarifica e il colmataggio del fondo n. 1594 in relazione all'organizzazione del Concorso ippico internazionale di Ascona. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, con decisione del 21 aprile 2016 il Municipio, respinta l'opposizione di A.________, ha rilasciato la licenza edilizia. Accertata l'esecuzione di lavori non conformi a quanto approvato, la B.________ SA (con C.________ quale amministratrice unica) ha inoltrato una domanda in sanatoria. Il 4 aprile 2017 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria, respingendo, per carenza di legittimazione, l'opposizione interposta quale vicina da A.________. Adito dall'interessata, con giudizio del 6 maggio 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di riconoscerle la legittimazione attiva. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 OG (DTF 133 II 409 consid. 1.1). Il diritto di ricorso dell'insorgente a criticare il diniego della sua legittimazione da parte dei giudici cantonali è dato.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 e rinvii). Inoltre, quando la ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito, buona fede), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost., il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
1.3. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per carenza di legittimazione, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1). Ne segue che, pertanto, le critiche di merito non possono essere esaminate. La stessa conclusione vale per le censure rivolte ad altre procedure ancora pendenti, a quelle inerenti allo svolgimento delle gare e del concorso ippico (sullo stanziamento di un credito straordinario in tale ambito vedi la sentenza 1C_18/2019 del 28 gennaio 2019 concernente la ricorrente) e alle passeggiate con i cani in libertà sul fondo n. 1594: queste questioni esulano peraltro dall'oggetto del litigio.  
 
2.  
 
2.1. Nell'impugnata decisione è stato ritenuto che l'interesse legittimo ad opporsi al rilascio di una licenza edilizia ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) corrisponde in sostanza a quello dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF. Richiamato l'art. 111 cpv. 1 LTF, è stato stabilito, rettamente, che in merito alla legittimazione ricorsuale dei vicini occorre pertanto considerare la giurisprudenza federale, in particolare riguardo alla vicinanza spaziale dei loro fondi dal progetto edilizio (DTF 141 II 50 consid. 2.1). La Corte cantonale ha aggiunto che la legittimazione a ricorrere disciplinata dall'art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), che si ispira all'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF, non può essere più restrittiva di quella ammessa dinanzi al Tribunale federale. Questa conclusione è corretta (art. 111 cpv. 1 LTF; DTF 144 I 43 consid. 2.1). La ricorrente non sostiene che nella decisione impugnata i giudici cantonali si sarebbero scostati o non avrebbero applicato correttamente la giurisprudenza del Tribunale federale inerente alla legittimazione dei vicini.  
 
2.2. I giudici cantonali hanno ritenuto, esponendo dettagliatamente la prassi e richiamando la relativa dottrina, con le quali la ricorrente non si confronta, ch'ella quale vicina è tenuta a rendere verosimile che la sua situazione giuridica o fattuale sarebbe influenzata dall'esito della procedura e che avrebbe un vantaggio pratico all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Ciò si verificherebbe soltanto quando tra il fondo sul quale sorge la casa d'abitazione appartenente al marito e nella quale ella risiede, e quello oggetto del contestato progetto edilizio, esisterebbe, quale criterio più importante, uno stretto legame spaziale, ciò che non si verifica in concreto. Hanno accertato infatti che le due particelle non confinano tra loro, ma sono separate da via del Sole e da un fondo inedificato, rientrante in una fascia di 13 terreni, nove dei quali edificati. Il fondo sul quale sorge la casa dove abita la ricorrente dista oltre 500 m dall'area sulla quale sono previste le contestate opere e con la quale non vi è alcun contatto visivo, ritenuto che tra esse si frappongono numerose abitazioni, articolate su due o tre piani, compiutamente indicate dai giudici cantonali. Ne hanno concluso che la notevole distanza e la fitta schermatura rappresentata dai numerosi edifici, con relativi giardini, muri e siepi di cinta, esclude che la ricorrente sia toccata in maniera più intensa che il resto della popolazione dalle pretese immissioni (rumore, polvere, odori) eventualmente derivanti dall'uso dei contestati impianti, utilizzazione peraltro limitata a pochi giorni all'anno.  
 
2.3. La ricorrente non dimostra, perlomeno con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che in concreto si sarebbe in presenza di un accertamento dei fatti e di una valutazione delle prove arbitrari (art. 105 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 I 73 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 pag. 81; sul criterio della relazione spaziale vedi DTF 141 II 50 consid. 2.1; 140 II 214 consid. 2.3; sentenza 1C_342/2008 del 21 ottobre 2008 consid. 2.3.1, in: RtiD I-2009 n. 50 pag. 210). Certo, come rettamente sottolineato dai giudici cantonali, la ricorrente è legittimata a sollevare tutte le censure il cui accoglimento potrebbe influire sulla sua situazione di fatto o giuridica, ma ciò soltanto qualora sia rispettata la condizione di una relazione spaziale sufficiente (DTF 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2), condizione non adempiuta nella fattispecie.  
 
2.4. Al riguardo la ricorrente aggiunge, quale fatto nuovo, che dal gennaio 2021 sarebbe diventata comproprietaria di un immobile situato a metà della via del Sole, circostanza che al suo dire potrebbe fare diminuire, senza tuttavia neppure precisare in che misura, l'accertata distanza di 500 m dal progetto litigioso.  
 
Ora, secondo l'art. 99 cpv. 1 LT, nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale possono essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, condizione manifestamente non realizzata in concreto, visto che la carenza di un interesse a ricorrere era nota alla ricorrente già al momento della notifica della decisione governativa del 28 marzo 2018. Nulla le impediva quindi di informare la Corte cantonale riguardo a questo nuovo fatto. Presupposto per uno svolgimento ottimale della procedura ricorsuale è infatti che le autorità cantonali e il Tribunale federale siano informati dei diversi passi intrapresi dalle parti (DTF 137 IV 177 consid. 2.2). L'art. 5 cpv. 3 Cost. impone in effetti ai partecipanti a un processo di agire secondo il principio della buona fede, regola applicabile segnatamente anche ai diritti procedurali delle parti. Per di più, per fatti nuovi si intendono nova in senso improprio, ossia prove che nella procedura precedente si sarebbero già dovute addurre (DTF 143 V 19 consid. 1.2), senza che sia stato il caso, come la circostanza che la ricorrente era diventata comproprietaria di un altro fondo. Il Tribunale federale non può tenere conto di circostanze che le parti, per negligenza, hanno omesso di addurre tempestivamente dinanzi alle autorità cantonali. È fatta eccezione a questo principio, tra l'altro, quando si tratta di nova che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso, ciò che non si verifica in concreto. 
 
2.5. Secondo la Corte cantonale il fatto che, nell'ambito di una precedente procedura edilizia, il Comune avrebbe implicitamente ammesso la legittimazione della ricorrente non è decisivo. Ciò poiché nel quadro della presente procedura il Municipio ha ammesso che, all'epoca, per errore, non aveva verificato preliminarmente il quesito della legittimazione a ricorrere dell'interessata, esaminando direttamente nel merito la sua opposizione. Questa conclusione non presta il fianco a critiche e tale disattenzione non può chiaramente fondare una inesistente legittimazione a ricorrere.  
La Corte cantonale ha ritenuto infine ininfluente il fatto che la ricorrente dedicherebbe più tempo di qualunque altro alla difesa dei contenuti naturalistici dell'area dell'ex aerodromo, non trattandosi di un fatto oggettivo, ma personale. Al riguardo ella si limita a osservare che tale conclusione sminuirebbe il suo costante impegno per la salvaguardia di quella zona. Aggiunge che si interesserebbe dello stato di salute dell'aria e del terreno di quell'area, che si troverebbe "accanto" alla casa dove abita, settore nel quale ella passeggia e vorrebbe percepire una natura intatta. Questi accenni sono manifestamente irrilevanti per fondare la sua legittimazione a ricorrere. 
Il ricorso, presentato in larga misura nell'interesse generale, è quindi stato ritenuto a ragione inammissibile per carenza di legittimazione, l'azione popolare essendo esclusa. La ricorrente disattende in effetti che, allo scopo di escludere l'azione popolare, il mero perseguimento di un interesse generale e astratto alla corretta applicazione del diritto non è sufficiente (DTF 144 I 43 consid. 2.1; 141 II 50 consid. 2.1). 
 
3.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Municipio di Ascona, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 luglio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri