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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_960/2021  
 
 
Sentenza del 10 dicembre 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Beusch, Hartmann. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposte cantonali 2014-2019; revisione, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2021 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2021.191 / 80.2021.192). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 7 aprile 2021 A.________ e B.________ si sono rivolti all'ufficio circondariale di tassazione competente, chiedendo la revisione delle decisioni di tassazione emesse nei loro confronti in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta per i periodi fiscali 2014-2019. A sostegno di questa domanda, indicavano che "nel modulo delle deduzioni abbiamo sempre riportato il forfait per la deduzione della cassa malati (...). Da parte nostra non ci siamo accorti che la deduzione non veniva riportata alla pagina 2 del modulo della dichiarazione di imposta". 
Il 26 aprile 2021 l'autorità fiscale ticinese ha respinto l'istanza di revisione, rilevando che i contribuenti avrebbero dovuto contestare le tassazioni entro i termini di legge, perché la revisione non può essere ammessa per correggere dimenticanze avvenute durante la compilazione della dichiarazione d'imposta. 
 
B.  
Il 26 maggio 2021 i contribuenti hanno impugnato la decisione del 26 aprile precedente con un reclamo nel quale specificavano che "l'errore commesso per 5 anni consecutivi" doveva essere ricondotto ad una "incomprensione del software", ritenuto che "durante la compilazione il software riporta ben due volte la deduzione forfettaria di cassa malati", ciò che li ha tratti "in inganno", in quanto essi erano convinti che "in assenza dell'indicazione dell'importo effettivo sarebbe stato dichiarato l'importo forfettario". 
Il 14 luglio 2021 l'ufficio di tassazione ha respinto il reclamo osservando tra l'altro che "l'autorità può confidare nel fatto che le dichiarazioni siano corrette e complete per cui, senza particolari motivi, non è tenuta ad effettuare indagini né a richiedere informazioni complementari ai contribuenti". L'agire del fisco è stato in seguito tutelato anche dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, con sentenza del 29 ottobre 2021, ha respinto il gravame del 5 agosto precedente di A.________ e B.________ contro la decisione su reclamo. 
 
C.  
Con ricorso del 25 novembre 2021 A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio della Corte cantonale sia annullato e che sia "riconosciuta la revisione delle tassazioni dal 2014 al 2019, riconoscendo pienamente la deduzione per cassa malati". 
Non è stato ordinato nessun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è redatta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), e va quindi esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
1.2. Per quanto soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge sul Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 I 62 consid. 3 e 144 II 313 consid. 5.1), e per quanto le conclusioni in esso contenute - meramente cassatorie e nemmeno cifrate - risultino ammissibili, ciò che può essere lasciato aperto, il ricorso è manifestamente infondato e va trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF per questi casi (motivazione sommaria con rimando in tutto o in parte alla decisione impugnata).  
 
2.  
Litigioso è il rifiuto del fisco di procedere alla revisione delle decisioni di tassazione emesse nei confronti dei contribuenti in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta per i periodi fiscali 2014-2019, tutelato in ultima istanza cantonale anche dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ticinese. Specifico oggetto di contesa è il riconoscimento di deduzioni per "oneri assicurativi", che i ricorrenti vorrebbero ottenere a posteriori. 
 
2.1. Gli insorgenti si richiamano all'art. 147 cpv. 1 lett. b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'art. 51 cpv. 1 lett. b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), che permettono la revisione se l'autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura. In conformità alla LAID, il medesimo motivo di revisione è previsto dall'art. 232 cpv. 1 lett. b della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT/TI; RL/TI 640.100).  
La revisione è tuttavia esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere il motivo di revisione invocato già nel corso della procedura ordinaria (art. 147 cpv. 2 LIFD, art. 51 cpv. 2 LAID e art. 232 cpv. 2 LT/TI). Per le ragioni che seguono, così è anche nella fattispecie, e ciò sia per quanto riguarda le imposte cantonali che per quanto attiene all'imposta federale diretta le quali, in virtù delle norme del tutto simili appena indicate, possono essere esaminate insieme. 
 
2.2. Come rilevato nella querelata sentenza, cui si può rinviare a titolo integrativo, in base ai citati disposti una revisione è infatti esclusa anche in caso di errore nella dichiarazione d'imposta dovuto a una negligenza del contribuente o del suo rappresentante. Nel contempo, lo stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione avrebbe potuto essere constatato con facilità al momento del ricevimento della decisione di tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di un reclamo al fisco.  
Per giurisprudenza, la revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere denunciati già in quella sede (sentenze 2C_212/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2; 2C_941/2015 del 9 agosto 2016 consid. 6.3 e 2C_581/2011 del 27 marzo 2012 consid. 3.1). 
 
2.3. Proprio alla luce di tali principi - che vanno applicati con rigore, per garantire la distinzione tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario della revisione, salvaguardando la sicurezza del diritto (sentenze 2C_962/2019 del 19 febbraio 2020 consid. 5.3 e 2C_245/2019 del 27 settembre 2019 consid. 5.3) - anche il giudizio impugnato non presta però il fianco a critica e va confermato.  
 
2.3.1. In base agli accertamenti di fatto che risultano dalla querelata sentenza, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), i ricorrenti stessi ammettono infatti di avere compilato le proprie dichiarazioni fiscali in maniera errata (giudizio impugnato, consid. 2). Sempre da tali accertamenti risulta inoltre che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta (a pag. 24 per quelle relative agli anni 2014-2016 rispettivamente a pag. 26 per quelle relative agli anni 2017-2019) veniva indicato chiaramente che "è ammesso in deduzione l'importo minore dei totali delle lettere A e B del modulo 6" e che "questo importo è da iscrivere alla lettera C e da riportare alla cifra 13 [rispettivamente 12] della dichiarazione d'imposta" (giudizio impugnato, consid. 3.3). Di conseguenza, altrettanto pacifico è che, attraverso la semplice consultazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta e/o una lettura attenta del modulo 6 i contribuenti avrebbero potuto evitare l'errore nel quale sono incorsi.  
 
2.3.2. Nel contempo, evidente è però pure che - per ben sei periodi fiscali (2014-2019) - gli insorgenti hanno omesso di controllare le decisioni di tassazione notificate dal fisco ticinese. Se avessero proceduto in questo senso, avrebbero infatti anche facilmente potuto appurare che la deduzione in discussione non era stata concessa e contestare le loro tassazioni coi mezzi di impugnazione ordinari (reclamo davanti al fisco medesimo; ricorso davanti all'autorità giudiziaria cantonale ed, eventualmente, federale).  
 
2.4. Ad altra conclusione non conducono infine le critiche contenute nell'impugnativa, volte a denunciare il mancato intervento d'ufficio, "secondo il principio della buona fede", da parte del fisco ticinese.  
In via generale, se le condizioni previste dalla legge per una revisione non sono date (art. 147 cpv. 2 LIFD, art. 51 cpv. 2 LAID in relazione con l'art. 232 cpv. 2 LT/TI) e il diritto federale in materia non è quindi stato violato, anche la denuncia della lesione del citato principio costituzionale non può avere infatti portata propria (sentenze 2C_924/2018 del 6 novembre 2018 consid. 7 e 2C_745/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 5 [con riferimento all'art. 190 Cost.]; sentenze 2C_245/2019 del 27 settembre 2019 consid. 5.1; 2C_487/2017 del 19 giugno 2017 consid. 3.1 e 2C_212/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.3 [con riferimento al numerus clausus dei motivi legali di revisione]).  
 
3.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto sia per quanto attiene all'imposta federale diretta che all'imposta cantonale. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.  
Comunicazione alla rappresentante dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 dicembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli