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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_400/2019  
 
 
Sentenza del 13 gennaio 2020  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Sergio Sciucchetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (procedura cantonale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 maggio 2019 (35.2018.128). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 25 marzo 2013 A.________, nato nel 1980, addetto al carotaggio, è stato colpito da una grossa pietra caduta dall'alto, riportando fratture a livello di corpi vertebrali. Nel prosieguo è poi insorta una problematica psichica. L'INSAI con decisione formale del 1° maggio 2017 ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 16% dal 1° maggio 2017 e di un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10%. Con decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 l'INSAI ha aumentato la rendita di invalidità al 17%.  
 
A.b. Il 4 giugno 2018 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso dell'11 aprile 2018 contro la decisione su opposizione.  
 
A.c. Con sentenza 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 il Tribunale federale ha annullato la pronuncia cantonale per violazione del diritto di essere sentito e rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni.  
 
B.   
Statuendo nuovamente nella causa, il Tribunale cantonale delle assicurazioni con giudizio del 6 maggio 2019 ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio al Tribunale cantonale delle assicurazioni, perché quest'ultimo entri nel merito del ricorso. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni come nel caso concreto può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere in sede federale è unicamente la questione se la Corte cantonale a ragione si sia rifiutata di entrare in materia sul ricorso cantonale. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ripreso le osservazioni del ricorrente del 7 gennaio 2019, le disposizioni legali ritenute applicabili e i considerandi della sentenza di rinvio 8C_482/2018. La Corte cantonale ha citato anche altre sentenze di diverse Corti del Tribunale federale. I giudici ticinesi hanno poi ricordato di essersi rivolti alla dirigenza dell'ufficio postale di Lugano 1, che ha risposto con scritto del 7 febbraio 2019. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha sottolineato che occorreva esaminare se gli elementi evidenziati dal rappresentante dell'assicurato, destinatario dell'invio in questione, potessero assurgere a indizi concreti suscettibili di confutare la presunzione della corretta notificazione sviluppata dalla giurisprudenza. Secondo i giudici cantonali la presa di posizione della Posta Svizzera e il relativo foglio illustrativo hanno addirittura rafforzato la presunzione. Sono altresì necessari indizi concreti, che nel caso concreto facciano apparire come plausibile un'errata datazione del sistema. La Corte cantonale ha quindi ritenuto ininfluenti le critiche del ricorrente, siccome la dichiarazione di parte di non aver trovato l'invio per quel giorno, non è sufficiente per ribaltare la presunzione. La dichiarazione della testimone non contribuisce una plausibilità alla versione. Il ricorso è pertanto stato dichiarato ancora una volta tardivo.  
 
3.2. Il ricorrente riporta innanzitutto nel ricorso quanto affermato in corso di causa dal patrocinatore dell'insorgente. Egli critica che il sistema è divenuto pressoché irrefutabile e sarebbe una pia illusione pretendere che il sistema postale A-Plus funzioni sempre correttamente. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere chiesto nulla riguardo all'invio concreto, che conteneva la decisione su opposizione. È stata disattesa quindi la presunzione di buona fede del sistema postale. Lo smistamento delle lettere non è stato sufficientemente chiarito. Non si è tentato di acclarare la fattispecie. Il ricorrente sottolinea che il problema non è il sistema A-Plus in sé, ma le modalità secondo le quali questo viene posto in atto.  
 
4.  
 
4.1. Le disposizioni legali pertinenti sono già state diffusamente illustrate in occasione della precedente sentenza di rinvio 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4. A tale esposizione si può ancora far riferimento e rinviarvi. A tal riguardo è opportuno soggiungere che accordi tra l'interessato e la Posta Svizzera sulla trasmissione delle lettere, segnatamente il cosiddetto fermo-posta o prodotti particolari di Swiss Post Solutions SA, non permettono di giovare a favore dell'amministrato e di posticipare il momento giuridicamente rilevante della notificazione e di considerare tale momento soltanto quando la busta è stata effettivamente ritirata. Determinante per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track & Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 6.2).  
 
4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_482/2018 consid. 4.3).  
 
4.3. Invano, il ricorrente ritiene leso il proprio diritto di essere sentito. Infatti, il 4 febbraio 2019 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha interpellato la Posta Svizzera, la quale presa di posizione è giunta alla Corte cantonale l'8 febbraio 2019. Alla stessa il ricorrente ha avuto modo di esprimersi l'11 febbraio 2019. In quell'occasione il ricorrente avrebbe dovuto censurare la circostanza di non aver avuto la possibilità di porre direttamente domande. Tale censura è quindi chiaramente tardiva, poiché il ricorrente doveva presentare quesiti ben precisi già l'11 febbraio 2019.  
 
4.4. Contrariamente alla tesi del ricorrente un errore postale non è stato dimostrato né reso oggettivamente credibile. Il ricorrente si limita a evocare l'opinione del proprio patrocinatore e della propria ausiliaria. Anche dall'istruttoria esperita dalla Corte cantonale non sono emersi problemi o anche solo indizi di malfunzionamenti a livello di ufficio postale. Un inserimento del plico in ritardo nella casella postale del patrocinatore del ricorrente può essere escluso. Le critiche del ricorrente non sono sufficienti per concludere diversamente da quanto accertato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Una violazione del diritto federale non è nemmeno ravvisabile. Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della Corte cantonale al riguardo (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
5.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 13 gennaio 2020 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi