Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_265/2022  
 
 
Sentenza del 13 luglio 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 maggio 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2022.43). 
 
 
Considerando:  
che il 4 luglio 2017 la C.________ SA ha locato a A.________e B.________ un appartamento e due parcheggi a Grancia; 
che, dopo aver invano diffidato ai sensi dell'art. 257d CO i conduttori a pagare le pigioni e gli acconti delle spese accessorie scoperti, il 29 novembre 2021 la locatrice ha notificato con il modulo ufficiale la disdetta del contratto per il 31 dicembre 2021; 
che con decisione 15 marzo 2022 il Pretore del distretto di Lugano ha, in parziale accoglimento di un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ordinato di liberare i locali; 
che con sentenza 13 maggio 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello inoltrato da A.________e B.________; 
che, dopo aver ricordato la facoltà - introdotta nel 2011 - di ottenere, qualora siano dati i presupposti dell'art. 257 CPC, uno sfratto senza effettuare una preventiva procedura di conciliazione, la Corte cantonale ha ritenuto la motivazione dell'appello carente, i conduttori non essendosi confrontati in alcun modo con la questione della mora; 
che con ricorso 13 giugno 2022A.________e B.________ chiedono, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di annullare i giudizi di prima e seconda istanza; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta inaudita altera parte con decreto 16 giugno 2022; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, i ricorrenti limitandosi in sostanza a riprodurre due articoli del CPC attinenti agli arbitrati (art. 361 e 393 CPC) e a lamentare la mancata considerazione delle loro "osservazioni in merito all'istanza", ma non formulano alcuna censura riferita alle considerazioni della sentenza di appello; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 luglio 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti