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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8D_3/2021  
 
 
Sentenza del 13 luglio 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinata da Avv. Roberta Soldat e MLaw Kevin Togni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
per il tramite del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Sezione amministrativa, 6500 Bellinzona, 
opponente, 
 
B.________, 
 
Oggetto 
Diritto della funzione pubblica (non assunzione), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 21 giugno 2021 (52.2019.623). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, segretaria presso C.________, ha partecipato per diverse materie (tra cui quella di ICA dattilografia / trattamento testi / corrispondenza) al concorso indetto il 7 dicembre 2018 per la nomina e l'impiego di docenti e operatori scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 per diversi ordini di scuola e servizi, tra cui le scuole professionali del secondario II (Foglio Ufficiale 98/2018 pag. 1 segg.). Il 25 settembre 2019 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha confermato a B.________, l'incarico per l'anno scolastico 2019/2020 per la materia ICA con sede di servizio presso la Scuola Media di Commercio (SMC) D.________ per un onere lavorativo dell'80.8%. La Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS) con scritto del 7 novembre 2019 ha informato A.________ che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino aveva attribuito la posizione a un altro docente. Il 9 dicembre 2019 A.________ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, chiedendo di stabilire la violazione dell'obbligo di motivazione e di accertare l'illiceità della decisione con cui è stato attribuito l'incarico a un'altra persona. Di conseguenza ha preteso la condanna dello Stato al pagamento di fr. 6500.- a titolo di risarcimento per la mancata assunzione come docente della materia ICA. 
 
Nel frattempo, A.________ ha partecipato al concorso per l'assunzione di docenti durante l'anno scolastico 2020/2021 per diverse materie, tra cui ICA, ancora senza esito positivo. Tale provvedimento non è stato impugnato. 
 
B.  
Con sentenza del 21 giugno 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato privo d'oggetto il ricorso e posto a carico di A.________ le spese giudiziarie ridotte. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede in via principale di dichiarare lesiva dell'obbligo di motivazione e illecita nel merito la decisione del 7 novembre 2019 del DECS dove si è comunicata la scelta del Consiglio di Stato su un'altra persona. Rinnova la richiesta di attribuzione di un risarcimento di fr. 6500.-. In via subordinata, propone il rinvio della causa per nuova decisione. 
Il DECS in nome del Consiglio di Stato chiede la reiezione del ricorso. B.________ si limita ad affermare di aver dato seguito all'incarico attribuito dal Governo. La Corte cantonale si riconferma nella propria sentenza. A.________ ha presentato ancora osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 146 IV 185 consid. 2 con riferimenti).  
 
1.2. La mancata nomina in un posto di lavoro di diritto pubblico è una controversia pecuniaria (DTF 145 II 153 consid. 1.2; sentenza 8C_463/2019 del 10 giugno 2020 consid. 1; 8C_596/2017 del 1° marzo 2018 consid. 1.1). A norma dell'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF, in materia patrimoniale il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-. La Corte cantonale ritiene implicitamente tale soglia non superata. Anche la ricorrente segue tale conclusione. Tenuto conto della rimunerazione che la ricorrente avrebbe percepito in caso di nomina, la condizione dell'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF deve essere ritenuta adempiuta (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LTF; sentenze 8D_7/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 1.1 e 8C_596/2017 del 1° marzo 2018 consid. 1.1). Essendo proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale è esclusa (art. 113 LTF). L'erronea denominazione del rimedio esperito quale ricorso sussidiario in maniera costituzionale, ritenuto che in concreto i presupposti formali sono di massima adempiuti, non comporta alcun pregiudizio alla ricorrente (DTF 136 II 497 consid. 3.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica.  
 
1.3. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; 142 I 135 consid. 1.6).  
 
1.4. La violazione del diritto cantonale non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 142 V 513 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 6.2).  
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale amministrativo abbia violato il diritto federale, in modo particolare i diritti fondamentali, stralciando dal ruolo il ricorso cantonale della ricorrente (rifiutando anche il risarcimento di fr. 6500.-; consid. 3), negando una violazione del diritto di essere sentito (consid. 4) e concludendo che la nomina di B.________ non sarebbe stata in ogni caso illegittima (consid. 5). 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha dato atto che la ricorrente aveva partecipato al concorso per l'anno scolastico 2019/2020, ma in corso di procedura l'anno scolastico era concluso e la docente nominata ha esaurito la funzione per la quale è stata assunta. L'interesse all'accertamento dell'illiceità non sarebbe più attuale. Nemmeno si sarebbe giustificato di entrare eccezionalmente nel merito del ricorso, visto che la ricorrente aveva partecipato nuovamente e senza successo al concorso per l'assunzione di docenti per l'anno scolastico 2020/2021, senza impugnare l'ulteriore decisione negativa. Così facendo, la ricorrente avrebbe confermato di non possedere più alcun interesse degno di protezione all'accertamento dell'illiceità dell'assunzione di insegnanti per la materia ICA presso le scuole professionali.  
 
3.2. La ricorrente lamenta un diniego formale di giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU) e una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e della garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.), poiché per poter beneficiare della tutela giuridica la ricorrente sarebbe stata costretta a dover partecipare ogni anno al bando di concorso per la materia ICA e, in caso di decisione negativa, a dover impugnare sistematicamente ogni decisione. Questa circostanza farebbe aumentare i costi a carico dei ricorrenti. Per il concorso 2020/2021 la candidatura della ricorrente sarebbe stata scartata senza colloquio e senza essere invitata a tenere una lezione di prova. Cita la revisione dell'art. 89 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm/TI; RL 165.100), entrata in vigore il 1° gennaio 2021. In ogni caso i quesiti sollevati nel ricorso si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe condizioni e un tempestivo esame sarebbe pressoché impossibile. Esisterebbe un interesse pubblico sufficientemente importante alla soluzione della questione litigiosa.  
 
3.3. L'art. 89 LPAmm/TI, in vigore al momento della presentazione del ricorso cantonale, recitava che se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza (cpv. 1). Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso (cpv. 2). Il legislatore ticinese, riferendosi alla giurisprudenza vigente, con questo rimedio intendeva impedire al concorrente deluso di chiedere al Tribunale cantonale amministrativo di conferirgli la nomina o di rinviare gli atti all'autorità competente perché vi procedesse. Si voleva che il candidato non potesse prevalersi di un diritto alla nomina. Proprio perché l'autorità di nomina fruisce di un vasto margine di apprezzamento, nell'ottica del legislatore cantonale la Corte cantonale non avrebbe potuto sostituirsi a questa autorità e imporle un candidato che non volesse (messaggio n. 6645 del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 58-59; per l'impossibilità di annullare la disdetta si veda invece sentenza 8C_564/2019 del 22 gennaio 2020 consid. 3 con riferimenti). Da ciò risulta comunque che diversamente dalla Confederazione (art. 34 cpv. 3 LPers, in vigore dal 1° luglio 2013; in precedenza DTAF 2010/53), il Cantone Ticino, come peraltro diversi altri Cantoni, ha previsto esplicitamente un diritto alla tutela giurisdizionale contro la mancata assunzione, nella misura in cui il diritto cantonale istituisce un diritto autonomo all'accertamento dell'illegittimità dell'incarico o della nomina (URS BÜRGI/GUDRUN BÜRGI-SCHNEIDER, Handbuch öffentliches Personalrecht, 2017, pag. 1216; GUIDO CORTI, Costituzione e cessazione del rapporto di pubblico impiego tra fattori di flessibilità, stabilità e instabilità, in: Diritto senza devianza, Studi in onore di Marco Borghi, 2006, pag. 349; PETER HÄNNI, Rechtsschutz gegen kantonale Entscheide in personalrechtlichen Streitigkeiten, in Peter Helbling/Tomas Poledna [editori], Personalrecht des öffentlichen Dienstes, 1999, pag. 576).  
 
3.4. Dal 1° gennaio 2021, ossia durante la pendenza del ricorso cantonale, l'art. 89 cpv. 1 LPAmm/TI è stato completato con la revisione della LPAmm/TI del 24 giugno 2020 del seguente enunciato (Bollettino ufficiale delle leggi n. 54/2020 del 13 novembre 2020 pag. 146) : "di conseguenza l'assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all'autorità di nomina per nuova decisione". Tale novella, benché preavvisata negativamente dal Consiglio di Stato (messaggio n. 7565 del 22 agosto 2018), deriva da un'iniziativa parlamentare elaborata dell'11 dicembre 2017 finalizzata a fare in modo che il candidato assunto o nominato in modo illegittimo, ovvero in maniera contraria al diritto secondo una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, non rimanga al suo posto. Spetterà poi all'autorità di nomina prendere una nuova decisione, conforme al diritto, per l'assunzione e la nomina. La Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio ha precisato che all'autorità di nomina non deve essere impedito di rimediare al vizio. Non sarebbe tollerabile che persone assunte o nominate presso un ente pubblico possano (continuare) ad esercitare funzioni sulla base di una decisione riconosciuta come illegittima. Si tratterebbe in definitiva di una questione di responsabilità dell'ente pubblico, la cui organizzazione e funzione debbono costantemente permanere entro un quadro rigoroso di legittimità e correttezza (rapporto commissionale n. 7565R del 27 aprile 2020). Tuttavia, come rettamente riferito dalla ricorrente, a norma dell'art. 113 cpv. 2 LPAmm/TI alle procedure di ricorso si applica la legge soltanto se la decisione impugnata è stata emanata dopo la sua entrata in vigore, ciò che in concreto non è realizzato.  
 
3.5. Per prassi invalsa, la legittimazione a ricorrere deve, in principio, sussistere anche al momento in cui il giudice si pronuncia sulla lite (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1 e rispettivi rinvii) : un rimedio giuridico non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici teorici o astratti, anche nell'interesse dell'economia processuale: la semplice preoccupazione d'impedire alla controparte di beneficiare di un preteso vantaggio illegittimo non è sufficiente al riguardo (DTF 141 II 307 consid. 6.2 e rinvio; sulle eccezioni, si veda DTF 140 IV 74 consid. 1.3.3). Si può nondimeno rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143 e riferimenti; sentenza 1B_61/2017 del 29 marzo 2017 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 143 IV 168). La possibilità di una successiva procedura di risarcimento o di responsabilità dello Stato non sono ancora un motivo per esaminare nel merito un ricorso privo di oggetto (DTF 140 III 92 consid. 2.1; 137 I 296 consid. 4.2 con riferimenti), purché non vi sia una disposizione speciale di legge che stabilisca altrimenti (sentenza 8C_596/2017 del 1° marzo 2018 consid. 5.3.4).  
 
3.6. La conclusione della Corte cantonale, che ha dichiarato il ricorso privo di oggetto, non è molto convincente. Se si seguisse la tesi del Tribunale cantonale amministrativo, per i ricorsi contro gli incarichi di corta durata, come nella fattispecie, non ci sarebbe alcuno spazio di esame nel merito, dato che - visti i tempi giudiziari - l'interesse pratico e attuale verrebbe quasi sempre a cadere. E questo soprattutto se si pensa che il diritto cantonale ha esplicitamente disciplinato la questione nell'art. 89 LPAmm/TI, istituendo un diritto all'accertamento dell'illiceità. Non solo, con la nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2021 il legislatore cantonale ha voluto confermare questo regime, bensì ha sensibilmente rafforzato la possibilità di impugnazione, concedendo altresì al Tribunale cantonale amministrativo la possibilità di annullare ogni nomina illegittima. La censura della ricorrente è pertinente. La Corte cantonale avrebbe quindi dovuto entrare nel merito del ricorso e non dichiararlo privo di interesse giuridico. È vero, l'art. 89 LPAmm/TI, diversamente dall'art. 91 cpv. 2 LPAmm/TI (relativo al licenziamento ingiustificato) non prevede una particolare procedura di risarcimento danni in via di azione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. La Corte cantonale avrebbe quindi dovuto dichiarare inammissibile tale richiesta.  
 
3.7. Tuttavia, l'arbitrio non si realizza già perché si presenta una risoluzione migliore alla questione, ma occorre che la conclusione della Corte cantonale sia insostenibile non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (consid. 1.4). Nella fattispecie, nell'ambito dell'esame delle probabilità di successo del ricorso per il giudizio delle spese, il Tribunale cantonale amministrativo (nella sua composizione ordinaria di tre membri e non a giudice unico; cfr. sentenza 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 4.3) ha comunque esaminato nel merito la conformità alle esigenze di motivazione della decisione amministrativa e la legalità dell'incarico a B.________. Tale motivazione è in ogni caso sufficiente. In queste condizioni, seppur con un'impostazione opinabile sotto diversi aspetti, non si può ritenere che la Corte cantonale, nel suo risultato, sia incorsa nell'arbitrio. Sotto questo profilo il ricorso in definitiva è quindi infondato.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha riferito che per l'asserita carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente ha comunque potuto rivolgersi a un'autorità di ricorso con pieno potere d'esame. In ogni caso, l'eventuale violazione sarebbe stata sanata.  
 
4.2. La ricorrente, richiamando una precedente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, osserva che le decisioni di assunzione di dipendenti dovrebbero fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La semplice comunicazione dell'esito negativo del concorso o della preferenza data a un altro candidato non sarebbe sufficiente. L'art. 29 cpv. 2 Cost. sarebbe quindi leso. Secondo la ricorrente l'obbligo di motivazione sarebbe stato leso sin dall'inizio e il vizio non sarebbe stato sanato dinanzi alla Corte cantonale. Nulla si saprebbe sulla procedura di selezione operata dal DECS e i documenti proposti da quest'ultimo non permetterebbero di capire le ragioni. Anche la tabella con i punteggi non permetterebbe di capire in base a quale criterio si arriverebbe a quel risultato.  
 
4.3. La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in maniera effettiva. L'autorità amministrativa deve pertanto menzionare, per lo meno brevemente, i motivi che l'hanno condotta ad adottare un determinato provvedimento, in modo tale che l'interessato possa rendersi conto della portata della decisione e impugnarla con cognizione di causa. Essa non ha l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è leso, soltanto se l'autorità omette di pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in considerazione dei fatti e degli argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Per il resto, la motivazione può essere implicita e risultare anche dalle differenti parti della decisione (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
4.4. Una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 133 I 210 consid. 2.2). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2; 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). La questione può effettivamente poi giocare un ruolo sulla decisione dell'autorità di ricorso relativa alle spese processuali e ripetibili (DTF 133 I 234 consid. 3; sentenze 8C_398/2020 del 2 settembre 2020 consid. 4.3 e 9C_670/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 3.3.1).  
 
4.5. La ricorrente si confronta solo in parte con tale prassi e in modo particolare con la possibilità di sanare eventuali carenze dinanzi all'autorità di ricorso. La conclusione della Corte cantonale secondo cui l'eventuale carenza sarebbe comunque stata sanata è conforme al diritto di essere sentito. Contrariamente alla tesi della ricorrente anche la tabella con i punteggi lascia chiaramente intendere all'interessata la sua posizione nella graduatoria. L'autorità di nomina dispone peraltro di un ampio margine di apprezzamento. In ogni caso, la ricorrente non solleva alcuna censura sostanziale relativa alla procedura di selezione in quanto tale. Per il resto, la ricorrente non evoca in alcun modo l'eventuale necessità di ripartire differentemente le spese processuali. Il diritto di essere sentito della ricorrente non si può quindi ritenere leso.  
 
5.  
 
5.1. Nel merito della nomina di B.________, il Tribunale cantonale amministrativo ha accertato che la candidata scelta ha svolto una lunga esperienza professionale alle dipendenze dello Stato, dal 2003 al 2016 presso l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), dapprima come funzionaria amministrativa e dal 2005 quale addetta agli assicurati. Nell'ambito della sua funzione si è occupata anche della formazione del personale e ha seguito una formazione interna all'IAS per formatori. Dopo una supplenza di un mese nel 2016, è stata incaricata quale docente di scuola professionale a tempo parziale per la materia ICA sia per l'anno scolastico 2017/2018 sia per l'anno 2018/2019. I giudici cantonali hanno rilevato che la ricorrente dispone di due attestati federali di capacità (come impiegata di commercio e commessa di vendita) e di un attestato professionale federale (APF) quale specialista della formazione professionale. Dal 1983 ha svolto esperienze lavorative come segretaria e commessa, mentre dal 1998 era segretaria presso C.________. Negli ultimi anni, ha seguito diversi corsi di formazione continua, tra cui quello di perita d'esame per assistenti d'ufficio, di una giornata e quello di formatrice di apprendisti in azienda, di 40 ore. La Corte cantonale ha dato atto che B.________ non possiede né l'abilitazione all'insegnamento né un titolo di studio di grado terziario, ma una maturità professionale commerciale. Tuttavia, tale situazione non basterebbe per ritenere la nomina illegittima, perché l'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) concede un termine transitorio di cinque anni e perché per la materia ICA non esiste un titolo specifico di grado terziario. La sola circostanza per la ricorrente di possedere un APF non renderebbe la candidatura preferibile rispetto a quella di B.________. Per quest'ultima, il diploma cantonale di consulente in assicurazioni sociali attesterebbe per contro una preparazione senz'altro utile in ambito commerciale. Tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento dell'autorità di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo ha concluso per la legittimità della nomina.  
 
5.2. La ricorrente censura nel merito l'arbitrio nell'applicazione dell'art. 40 cpv. 2 OFPr. Osserva che B.________ eserciterebbe l'incarico senza adempiere i requisiti minimi dall'anno scolastico 2017. Ella non si sarebbe peraltro impegnata per ottenere i titoli dovuti dalla legge. Sarebbe contrario alla finalità della normativa, sfruttare il termine transitorio di cinque anni, senza che vi sia dall'altra parte un formale impegno. Dato che per ricevere un titolo occorrono almeno due anni di formazione, è ormai escluso che B.________ possa ottenere un titolo conforme prima del termine. Lamenta anche una manifesta violazione dell'art. 14 (recte: 15) cpv. 3 e 4 della legge ticinese del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD/TI; RL 173.100) secondo cui l'incarico non può superare tre anni. Richiama il bando di concorso, ove per la materia ICA al punto 8.2.5 si pretende il possesso di un attestato professionale federale. Richiama anche l'art. 6 lett. d dell'ordinanza della SEFRI del 26 settembre 2011 sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità AFC (RS 412.101.221.73). A torto la Corte cantonale avrebbe negato l'esistenza di un titolo per la materia ICA. La ricorrente solleva anche un'applicazione arbitraria dell'art. 40 cpv. 3 OFPr, nella misura in cui la Corte cantonale avrebbe proceduto a un esame dell'equivalenza della ricorrente e di B.________ con la materia ICA. La ricorrente ravvede anche una crassa lesione degli art. 8 cpv. 1 e 12 cpv. 1 LORD/TI, poiché l'autorità di nomina non avrebbe manifestamente osservato le esigenze del bando di concorso. B.________ avrebbe esercitato soltanto un anno quale supplente di informatica, prima di ottenere la materia ICA. Al contrario, la ricorrente sarebbe stata in possesso dei titoli di studio. B.________ non sarebbe in possesso di alcuna equivalenza disciplinare secondo gli art. 44-46 OFPr. Ciò se si pensa che per prassi il Tribunale cantonale amministrativo non parificherebbe l'esperienza lavorativa alla necessità di un titolo. La ricorrente, oltre a essere perita di esame per assistenti d'ufficio, vanterebbe peraltro 22 anni di esperienza, rispetto ai 17 anni di B.________. Da ciò la ricorrente ravvede anche una violazione della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.) nella misura in cui l'art. 8 cpv. 3 LORD/TI deroga alla legge federale sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e alla OFPr, soprattutto se si pensa che l'art. 40 cpv. 1 OFPr esigerebbe l'adempimento di tutti i requisiti per l'insegnamento. La deroga dell'art. 8 cpv. 3 LORD/TI sarebbe anche lesiva della trasparenza del sistema prevista all'art. 3 lett. e LFPr.  
 
5.3. A norma dell'art. 49 cpv. 1 Cost., il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. Il principio della preminenza del diritto federale si oppone all'adozione o all'applicazione di norme cantonali che, per lo scopo perseguito o i mezzi predisposti per raggiungerlo, eludono il diritto federale o ne contraddicono il senso o lo spirito, oppure che trattano materie che il legislatore federale ha regolamentato in modo esaustivo (DTF 146 II 309 consid. 4.1; 143 I 403 consid. 7.1; 142 I 16 consid. 6). Anche in quest'ultima evenienza, però, una normativa cantonale può sussistere nella medesima materia se persegue scopi diversi da quelli del diritto federale (DTF 140 I 218 consid. 5.1; 139 I 242 consid. 3.2). Infine, se in un campo specifico la legislazione federale esclude qualsiasi regolamentazione, il Cantone è privato di ogni competenza per l'adozione di disposizioni completive, anche qualora queste non contraddicano il diritto federale o siano persino in accordo con esso (DTF 140 I 218 consid. 5.1; 139 I 242 consid. 3.2).  
 
5.4. Nella fattispecie non c'è alcuna violazione del diritto federale. È vero che B.________, come ha anche riconosciuto la Corte cantonale, non dispone dei titoli necessari per la formazione professionale. Tuttavia, l'art. 40 cpv. 2 OFPr stabilisce chiaramente che chi non soddisfa ancora i requisiti minimi al momento dell'inizio della propria attività ha cinque anni di tempo per conseguire le qualifiche corrispondenti. In base ai fatti accertati dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) B.________ è stata incaricata per la prima volta nell'anno scolastico 2017/2018. È lo stesso diritto federale a stabilire questa disposizione transitoria. Certo, scaduto tale termine periodo ella non potrà più operare come docente, senza rispettare i requisiti minimi degli art. 44-47 OFPr. In tal senso, contrariamente alla tesi della ricorrente la normativa già contempla una sanzione in caso di passività della persona interessata. Il diritto cantonale non sovverte quindi in alcun modo il diritto federale, ma anzi lo osserva, considerando la deroga. Anche gli estremi per l'incarico di cui all'art. 15 LORD/TI non risultano manifestamente violati. Nella misura in cui l'art. 40 cpv. 2 OFPr è rispettato, non si può sostenere che l'art. 8 cpv. 3 LORD/TI - oltretutto di ordine generale - sia contrario del diritto federale né si può affermare che l'art. 3 lett. e LFPr sia leso. Nemmeno si può quindi sostenere che l'autorità di nomina sia incorsa nell'arbitrio siccome non avrebbe rispettato il bando di concorso, il quale imponeva di massima il possesso di un APF. Invano, la ricorrente richiama quindi anche l'ordinanza SEFRI. La ricorrente erroneamente ritiene la propria candidatura migliore, essendo in possesso di un APF. In queste condizioni, non c'è alcuna violazione del divieto dell'arbitrio nella sentenza cantonale, la quale ha riconosciuto legittimo l'incarico di B.________ alla luce dell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone l'autorità di nomina in ambito di personale pubblico. Anche nel merito della nomina, il ricorso si dimostra infondato.  
 
6.  
Ne discende che il ricorso nel suo risultato deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, a B.________ e al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Lucerna, 13 luglio 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Bernasconi