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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_243/2020  
 
 
Sentenza del 14 aprile 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 agosto 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.120). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 500.-- oltre accessori. Mediante reclamo 7 giugno 2019 egli ha impugnato la decisione 21 maggio 2019 con la quale il Giudice di pace supplente del Circolo di Taverne ha respinto la sua istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza 21 agosto 2020, ha stralciato tale causa dal ruolo in seguito al ritiro del reclamo da parte del curatore di A.________. 
 
2.   
Con ricorso 23 settembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. 
 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso. 
 
3.   
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). 
 
Con scritto 9 aprile 2021 l'avv. Pascal Cattaneo, curatore del ricorrente, ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il predetto ricorso. Quest'ultimo si rivela pertanto manifestamente inammissibile (v. anche sentenza 4F_4/2021 del 30 marzo 2021) e può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
4.   
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 14 aprile 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini