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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_248/2019  
 
 
Sentenza del 15 ottobre 2019  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Generali Assicurazioni Generali SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 marzo 2019 (35.2018.113). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 31 maggio 2017 A.________, nato nel 1954, direttore di X.________ SA, ha informato la Generali Assicurazioni Generali SA (di seguito: la Generali) di aver subito un infortunio il 18 febbraio 2017. Egli ha riferito all'assicuratore che il 18 febbraio 2017, pur portando gli scarponi, è scivolato sul ghiaccio ed è caduto, sbattendo gomito e spalla sinistra. La Generali ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge. Con decisione del 13 febbraio 2018, confermata su opposizione l'11 ottobre 2018, la Generali ha dichiarato estinto il proprio obbligo a versare prestazioni dal 1° settembre 2017. 
 
B.   
Il 5 marzo 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede in via principale l'accoglimento del ricorso e l'ammissione del nesso causale tra l'infortunio e le affezioni alla spalla. In via subordinata postula il rinvio della causa alla Corte cantonale per l'eventuale esperimento di una perizia. 
 
Chiamati a pronunciarsi la Generali propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale disponga di un pieno potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile allegare nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). La possibilità eccezionale di offrire nuove prove dinanzi al Tribunale federale non è data per presentare fatti che non sono stati annessi nella sede precedente, ma erano a disposizione dell'insorgente. Il ricorrente rinvia a un messaggio di posta elettronica del 22 marzo 2019 della Dr. med. D.________, e a un rapporto non datato del fisioterapista F.________. Il primo documento è successivo all'emanazione del giudizio impugnato: essendo nova in senso proprio, le prove non possono essere in ogni caso considerate (DTF 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120 consid. 3.1.2 pag. 123). Dal secondo scritto non è possibile distinguere se si tratta di una nova in senso proprio o improprio. Competeva al ricorrente spiegare e dimostrare perché tale mezzo di prova andava considerato in sede federale. In tali condizioni, può quindi rimanere aperta la questione se si tratta di una nova in senso proprio o improprio.  
 
2.   
Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni poteva confermare la decisione su opposizione, con cui l'assicuratore ha dichiarato estinto l'obbligo a versare prestazioni dal 1° settembre 2017. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha inizialmente esposto lo svolgimento del processo e le disposizioni legali ritenute applicabili. La Corte cantonale ha in seguito ricordato che l'assicuratore ha fatto capo al parere dei propri medici fiduciari. Il Dr. med. B.________ nella propria valutazione del 1° febbraio 2018 ha rilevato che la causalità tra i disturbi alla spalla e l'infortunio del 18 febbraio 2017 era solo possibile. In tal senso, secondo i giudici ticinesi, si è espresso anche il Dr. med. C.________. Di opposto parere è invece la Dr. med. D.________ con il suo referto del 27 febbraio 2018, la quale ha messo in evidenza che in precedenza l'assicurato non ha mai sofferto di disturbi alla spalla sinistra. Nel rapporto medico del 13 aprile 2018 il Dr. med. B.________ ha ribadito la presenza di un conflitto subacromiale responsabile della lesione degenerativa del tendine sovraspinoso e ha confermato la conclusione già espressa in precedenza. Il 22 maggio 2018 il Dr. med. C.________ e la Dr. med. D.________ hanno messo in evidenza l'esito positivo dell'intervento operatorio eseguito e l'ottimo risultato funzionale. Il 23 agosto 2018 il Dr. med. E.________, interpellato dall'assicuratore, ha osservato il carattere degenerativo del disturbo lamentato dal ricorrente e la circostanza che il trauma abbia scatenato un aggravamento temporaneo di una situazione degenerativa preesistente. Ricordati i criteri di valutazione dei pareri medici, i giudici cantonali hanno confermato, senza necessità di ulteriori assunzioni di prove, l'operato dell'assicuratore, ribadendo il carattere morboso del disturbo. A ciò si aggiunga che il raggiungimento del cosiddetto status quo sine vel ante può essere situato a 4-6 settimane dall'evento. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha poi sottolineato che hanno una maggior valenza probatorio le certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Per tale ragione al referto della Dr. med. D.________ deve essere dato un peso minore.  
 
3.2. Il ricorrente, dopo aver illustrato lo svolgimento del processo, fa valere che il Dr. med. C.________ nella valutazione del 6 luglio 2017 confermava l'origine traumatica della lesione del sovraspinoso. Il ricorrente osserva che se si fosse sottoposto all'intervento chirurgico già nel luglio-agosto 2017 l'assicuratore avrebbe erogato le prestazioni. Contesta anche l'attitudine dell'assicuratore. Il ricorrente critica i referti della Dr. med. B.________ e del Dr. med. E.________. Ritiene che siano parziali, siccome non tengono conto di una precedente operazione al sovraspinato avvenuta nel 2013 e coperta dall'assicurazione contro gli infortuni. L'accertamento della Corte cantonale non potrebbe pertanto essere tutelato. Improprie sarebbero poi le considerazioni del giudizio cantonale, che tramite il confronto di altri casi analoghi, trae conclusioni per la fattispecie. Del resto, sarebbe il medesimo Dr. med. B.________ a riferire che l'usura sia verosimilmente la causa della lesione, ma non esclude altre ipotesi. A torto, la giurisdizione cantonale avrebbe poi seguito ciecamente il Dr. med. E.________. Per contro sarebbe oltremodo chiaro il rapporto operatorio della Dr. med. D.________ e del Dr. med. C.________ del 13 dicembre 2017, i quali hanno eseguito l'intervento operatorio: esso fa stato di una rottura completa del sovraspinato. Lo stesso vale, a parere del ricorrente, anche per il rapporto del 27 febbraio 2018.  
 
4.  
 
4.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
4.2. Contrariamente alle tesi del ricorrente, non è possibile ravvedere nemmeno il minimo dubbio sulla concludenza dei rapporti del Dr. med. B.________ del 1° febbraio 2018 e del 13 aprile 2018. Analogamente per la disamina resa dal Dr. med. E.________ del 23 agosto 2018. Tali specialisti hanno spiegato puntualmente le ragioni per cui si dovesse dichiarare estinto il nesso di causalità. Le relazioni della Dr. med. D.________ del 22 dicembre 2017, del 27 febbraio 2018, del 22 maggio 2018 e del Dr. med. C.________ del 6 luglio 2017, del 14 dicembre 2017, del 15 febbraio 2018, citati ripetutamente dal ricorrente, si limitano invero a presentare lo stato di salute del ricorrente, ma non si esprimono in sostanza né sul nesso di causalità tra i disturbi di cui soffre l'assicurato e l'infortunio del 18 febbraio 2017 né tentano di contestare o mettere in dubbio le considerazioni del Dr. med. B.________ e del Dr. med. E.________. Per il resto, è opportuno ricordare come la circostanza che dopo un infortunio sia insorto un disturbo non è ancora sufficiente per concludere all'esistenza di un nesso causale (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341; cfr. anche sentenza 8C_16/2014 del 3 novembre 2014 consid. 4.2 con riferimento). Già tale aspetto è sufficiente per dimostrare l'infondatezza del ricorso. La circostanza aggiuntiva, evocata dalla Corte cantonale, secondo cui in sostanza più l'età avanza e più v'è la probabilità di un carattere morboso di eventuali disturbi al sovraspinato, si rivela in definitiva non decisiva.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 15 ottobre 2019 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi