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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1301/2019  
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2020  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Istanza di rettifica, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.167). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 4 ottobre 2019, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto un'istanza di rettifica di A.________ di una decisione del 16 maggio 2019 di detta Corte cantonale; 
che, avverso questo giudizio, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale; 
che con decreto presidenziale del 13 novembre 2019 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 28 novembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); 
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 5 dicembre 2019 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 7 gennaio 2020, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che in tali circostanze, la questione della capacità processuale del ricorrente al momento in cui ha adito il Tribunale federale può essere lasciata aperta (cfr. sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6); 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 gennaio 2020 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni