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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_181/2020  
 
 
Sentenza del 16 giugno 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; denegata e ritardata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2020.39). 
 
 
Considerando:  
che con lettera del 12 febbraio 2020 il Procuratore generale (PG), rispondendo a uno scritto di A.________, rilevava che in assenza di un qualsiasi indizio di un fatto penalmente rilevante, il Ministero pubblico non era competente per intervenire; 
che, adita con un reclamo per denegata e ritardata giustizia, con decisione del 24 febbraio 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato da A.________ e da B.________ contro detto scritto; 
che avverso questo giudizio A.________ e B.________ inoltrano un ricorso al Tribunale federale; 
che la CRP non presenta osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre con scritto del 5 giugno 2020 il co-curatore del ricorrente comunica di non ratificare, limitatamente a quest'ultimo, il gravame; 
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380); 
 
che la CRP ha rilevato che con decisione del 30 settembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente una curatela di rappresentanza (art. 394 CC; sentenza 9C_14/2020 del 28 gennaio 2020); 
 
che la Corte cantonale ha ritenuto che la ratifica o la rappresentanza da parte del curatore avrebbe dovuto essere sollecitata e ottenuta dal reclamante prima dell'inoltro di qualsiasi atto giudiziario, e non in seguito da parte delle autorità destinatarie degli scritti di quest'ultimo; 
 
che, accertato che non era stata prodotta la prova dell'approvazione o della ratifica del curatore di rappresentanza, ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto presentato da A.________ e, per carenza di legittimazione, anche quello della ricorrente, poiché le denunce alle quali si riferisce riguarderebbero il ricorrente personalmente; 
che in concreto non occorre esaminare oltre la questione di sapere se la tesi della CRP sia corretta o no (cfr. art. 19a cpv. 1 CC), soprattutto qualora si fosse in presenza di diritti strettamente personali del ricorrente (cfr. art. 19c CC); 
 
che, in effetti, quando, come noto al ricorrente (sentenza 1B_173/2019 del 15 aprile 2019 che lo riguarda), l'autorità, in concreto il PG, ha statuito accertando la propria incompetenza a trattare la causa, non si sarebbe comunque più in presenza di un'ipotetica ritardata giustizia, motivo per cui un rinvio della causa alla CRP costituirebbe soltanto una vana formalità (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226), alla quale osterebbero pure motivi di economia processuale; 
 
che, come noto ai ricorrenti, per costante giurisprudenza il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43), e che la domanda di "astensione" di Giudici federali e Cancellieri dall'intervenire nella presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF (sentenze 1C_266/2019 del 23 maggio 2019 e 5A_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 6 che li riguardano); 
che i ricorrenti censurano del resto questioni in gran parte estranee alla vertenza, quali l'operato di altre autorità e asserite inadeguatezze procedurali da esse commesse, relative in parte alle nomine e all'agire dei curatori del ricorrente e delle commissioni tutorie, quesiti che esulano dall'oggetto del litigio in esame; 
che il gravame, inammissibile poiché non sufficientemente motivato, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le particolarità della presente causa, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 giugno 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri