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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_567/2021  
 
 
Sentenza del 16 luglio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Comune di X.________, rappresentato dal Municipio. 
 
Oggetto 
Risarcimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° luglio 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.288). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 15 giugno 2021, in seguito ad un iter e per motivi che non occorre qui rievocare, i signori A.A.________ e B.A.________ si sono rivolti al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino chiedendo che il Comune di X.________ - il quale con scritto dell'11 giugno 2021 aveva invece ritenuto la relativa domanda sottopostagli il 26 aprile precedente priva di fondamento - assuma una parte dei costi legati ad un intervento dei pompieri sulla loro proprietà. 
 
B.  
Con decisione del 1° luglio 2021 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo dopo aver ricordato che, giusta l'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL/TI 181.100) applicabile in casu, contro le decisioni degli organi comunali era dato dapprima ricorso al Consiglio di Stato, ha dichiarato il gravame irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso e, nel contempo, ha trasmesso d'ufficio gli atti al Consiglio di Stato per ragioni di competenza. Costatato inoltre che la decisione municipale non indicava le vie di diritto, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 46 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL/TI 165.100), la Corte cantonale ha rinunciato a prelevare tasse e spese (art. 47 LPAmm), una notificazione difettosa non potendo secondo lei cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 20 LPAmm). 
 
C.  
Il 12 luglio 2021 i coniugi A.________, seguendo l'indicazione delle vie di diritto figurante nel giudizio del 1° luglio 2021, hanno impugnato il medesimo dinanzi al Tribunale federale. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.  
 
2.1. Sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale le decisioni finali (art. 90 LTF), le decisioni parziali (art. 91 LTF), nonché le decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 92 e 93 LTF; per le diverse nozioni v. DTF 141 III 395 consid. 2.2).  
 
2.2. La decisione pronunciata dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo non è una decisione finale, dal momento che non pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Come illustrato in precedenza la Corte cantonale, giudicando che le vie di ricorso non erano state esaurite, dovendo la decisione municipale dell'11 giugno 2021 essere dapprima contestata dinanzi al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC), ha dichiarato inammissibile l'impugnativa sottopostale dagli insorgenti e contemporaneamente l'ha trasmessa al Governo ticinese per motivi di competenza. La pronuncia impugnata è quindi una decisione pregiudiziale e incidentale notificata separatamente e concernente la competenza. Giusta l'art. 92 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) questo tipo di decisione incidentale è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale (DTF 138 III 190 consid. 5; sentenza 4A_697/2016 del 14 marzo 2017 consid. 1.6 e richiami). La legittimazione dei ricorrenti (art. 81 LTF) come pure la tempestività del ricorso (art. 100 cpv. 1 combinato con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) sono dati. Da questo profilo, il presente ricorso è quindi di principio ammissibile.  
 
2.3. Ora i ricorrenti non si sono manifestamente avveduti della natura incidentale della decisione impugnata. Essi inoltre non contestano la trasmissione della loro causa al Consiglio di Stato ma criticano in realtà il merito della controversia, la quale tuttavia non è ancora stata evasa ed è tuttora pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Dato che essi hanno agito senza l'ausilio di un avvocato, si giustifica nel caso specifico di trasmettere il loro scritto e i documenti ivi allegati al Consiglio di Stato per competenza, senza entrare nel merito del loro gravame.  
 
2.4. Ne segue che il presente ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Visto la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile e gli atti di causa sono trasmessi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per motivi di competenza. 
 
2.  
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di X.________ in rappresentanza del Comune, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 luglio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud