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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_514/2019  
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2019  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 giugno 2019 (42.2019.9). 
 
 
Visto:  
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emesso il 17 giugno 2019, che ha confermato la decisione su reclamo resa dall'USSI il 12 dicembre 2018 con cui è stata respinta la richiesta della ricorrente, alla luce dell'esito della procedura sul permesso di dimora (cfr. sentenza 2C_204/2017 del 12 giugno 2018), ad ottenere prestazioni assistenziali arretrate dal dicembre 2014 per un totale di fr. 46'342.-, 
il ricorso in materia di diritto pubblico del 18 agosto 2019 (timbro postale) contro il giudizio cantonale, 
il decreto del 27 agosto 2019 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed è stato impartito un primo termine per il versamento dell'anticipo spese, 
il decreto del 26 settembre 2019, che è stato stabilito un termine suppletorio improrogabile per saldare l'anticipo spese, 
gli scritti di A.________ del 5 settembre 2019 e del 27 settembre 2019, 
 
 
considerando:  
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF), 
che alle richieste di anticipo spese non è stato dato alcun seguito, 
che come noto alla ricorrente il decreto con cui è respinta la domanda di assistenza giudiziaria non può essere riesaminato liberamente (sentenza 8C_186/2018 del 18 maggio 2018 consid. 1.2), 
che, difendendo la ricorrente il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, i quali devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (sentenza 8C_186/2018 consid. 2), 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 16 ottobre 2019 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi