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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_39/2020  
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Esecuzione dell'allontanamento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 agosto 2020 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.373). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 13 maggio 2020 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha confermato su ricorso la decisione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che negava a A.________, cittadino italiano, il rilascio del permesso di domicilio UE/AELS nonché gli rifiutava il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS. Il 16 luglio 2020, la Sezione della popolazione, preso atto della crescita in giudicato della risoluzione governativa, ha fissato all'interessato un termine con scadenza al 16 agosto 2020 per lasciare la Svizzera. 
 
B.   
Il 23 luglio 2020 A.________ si è rivolto al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del termine di partenza nonché la restituzione in intero del termine per impugnare la risoluzione governativa del 13 maggio precedente, asserendo di non averla mai ricevuta. Ha pure domandato che venga ordinato alla Sezione della popolazione di rilasciargli il permesso di domicilio UE/AELS o quantomeno di rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS. 
 
C.   
Con sentenza del 6 agosto 2020 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato il gravame inammissibile e ha respinto, in quanto ammissibile, l'istanza di restituzione dei termini. Osservato che l'impugnativa difettava della necessaria motivazione, la Corte cantonale ha rilevato che, anche volendo prescindere da questi vizi formali, nella misura in cui era impugnato l'atto con cui veniva assegnato all'insorgente un termine di partenza, lo stesso non costituiva una decisione impugnabile. Ma quand'anche lo fosse, l'insorgente avrebbe allora dovuto rivolgersi dapprima al Consiglio di Stato (art. 9 cpv. 1 LALPS; RL/TI 143.100). Ha poi aggiunto che laddove veniva chiesto il rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente il rinnovo del permesso di dimora, la domanda era improponibile, poiché esulava dall'oggetto della lite. È quindi giunto alla conclusione che non si giustificava trasmettere l'atto ricorsuale all'autorità precedente, poiché non avrebbe potuto, per le medesime ragioni, che accertarne l'inammissibilità. Infine, ha osservato che, in quanto riferita al termine per impugnare la risoluzione governativa del 13 maggio 2020, la domanda di restituzione in intero dei termini, oltre ad essere tardiva (cfr. art. 15 cpv. 2 e 3 LPAMM [RL/TI 165.100]), non spiegava, nemmeno brevemente, per quali motivi l'interessato si sarebbe trovato nell'incolpevole impossibilità di agire per tempo (cfr. art. 15 cpv. 1 LAPmm). 
 
D.   
L'11 settembre 2020 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale nel quale domanda che gli venga accordata la restituzione in interno dei termini, che gli sia intimata la risoluzione governativa con un congruo termine per impugnarla, che venga accolta la sua istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria con, se necessario, nomina di un avvocato d'ufficio, che gli sia concessa un'indennità quale danno d'immagine e, infine, che sia annullata la fattura emessa dal Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; DTF 143 III 416 consid. 1 pag. 417 e rinvii).  
 
1.2. Oggetto del contendere è un giudizio con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha, da un lato, dichiarato inammissibile il gravame sottopostogli dal ricorrente perché, oltre a essere insufficientemente motivato, non era rivolto contro una decisione impugnabile e non era stato presentato all'autorità competente (a cui la trasmissione dell'allegato ricorsuale non si giustificava poiché non avrebbe potuto fare altro che accertarne l'inammissibilità per i medesimi motivi) e ha, dall'altro, respinto la domanda di restituzione in intero dei termini di ricorso (art. 15 LPAmm) presentata dall'interessato siccome le relative esigenze non erano, a suo avviso, date.  
La questione di sapere quale sia il rimedio di diritto esperibile contro questa sentenza può in concreto rimanere irrisolta; l'impugnativa infatti sia essa trattata quale ricorso in materia di diritto pubblico (che, in ogni caso, non è dato contro la decisione di allontanamento dalla Svizzera, vedasi l'art. 83 lett. c cifra 4 LTF) sia quale ricorso sussidiario in materia costituzionale sfugge comunque, per i motivi esposti di seguito, ad un esame di merito. 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
2.2. Il ricorrente dichiara limitare le sue censure alla questione della - negata - restituzione in intero dei termini per ricorrere contro la risoluzione governativa. Lasciando irrisolto il quesito di sapere se già per questa ragione il ricorso non dovrebbe essere dichiarato irricevibile, dato che, quando una sentenza poggia su più motivazioni, la parte ricorrente deve allora confrontarsi con ciascuna di esse, ciò che non è stato fatto in concreto (al riguardo vedasi DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368), va osservato che oggetto di giudizio è l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).  
 
2.3. Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'art. 15 LPAmm, che permette di ottenere una restituzione in intero del termine di ricorso se la domanda è presentata tempestivamente e se il mancato ossequio del termine per agire è dovuto ad un incolpevole impedimento. Ora limitarsi, come fatto dal ricorrente, a precisazioni puntuali sulla propria situazione e ad affermare di non avere ricevuto la risoluzione governativa non adempie all'evidenza le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
 
2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.  
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Si prescinde in via del tutto eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 16 ottobre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud