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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_460/2020  
 
 
Sentenza del 16 dicembre 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________, 
patrocinato dall'avv. Pierluigi Pasi, 
2. B.________, 
3. C.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Costantino Castelli, 
 
Oggetto 
reiezione dell'istanza di dissigillamento, 
 
ricorso contro la decisione emanata l'8 luglio 2020 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. n. 950.2019.3). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito a una denuncia penale presentata da D.________ ed E.________ nei confronti di ignoti in relazione alla gestione dei loro averi affidati a A.________/F.________ SA, il Procuratore pubblico (PP) ha aperto un'istruzione penale a carico di A.________ per il reato di amministrazione infedele. Il 14 aprile 2016 ha emesso un primo ordine di perquisizione e sequestro presso la sede della F.________ SA, eseguito dalla polizia giudiziaria il 28 aprile 2019, senza che la società e il suo patrocinatore richiedessero l'apposizione di sigilli, visto l'accordo fra le parti di procedere a una cernita della documentazione. 
 
B.   
Il 21 dicembre 2018, senza darne loro comunicazione, il PP ha aperto l'istruzione penale anche nei confronti di B.________ ed C.________ per il titolo di amministrazione infedele aggravata. Il 14 gennaio 2019 ha emanato un nuovo ordine di perquisizione e sequestro nei confronti dei citati imputati, da eseguire presso gli uffici di C.________ e B.________ a Savosa, dove ha sede anche la F.________ SA, misura finalizzata al reperimento di tutti i documenti cartacei o su supporto informatico riferiti alle attività svolte da determinate società riconducibili agli indagati. Il 15 gennaio 2019 la Polizia cantonale ha perquisito i locali a Savosa. Sulla base di un'intesa telefonica tra l'imputato C.________, amministratore unico di F.________ SA, il suo legale, avv. Costantino Castelli e il PP, la voluminosa documentazione non è stata asportata, ma è rimasta, sotto sequestro, presso il locale archivio. Al termine della perquisizione, durata due giorni, i responsabili della società hanno chiesto di apporre i sigilli solo ai supporti informatici, dei quali è stata estratta una copia forense, ma non alla documentazione sequestrata. 
 
C.   
Il 18 gennaio 2019 il legale di C.________ e B.________ ha presentato una domanda di apposizione di sigilli, ravvisando un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove e il fatto di non essere stato informato dal PP che, nel frattempo, i suoi patrocinati erano divenuti imputati, mentre l'unico responsabile delle presunte malversazioni sarebbe A.________. Riferendosi a "discussioni" con il PP, il legale ha chiesto che le carte e la documentazione informatica siano oggetto di una "cernita preliminare" da parte del PP in sua presenza, volta a restituire quelle non pertinenti all'inchiesta. Adduceva che, pertanto, l'istanza di suggellamento del 18 gennaio 2019 poteva considerarsi "provvisoriamente ritirata", al fine di permettere detta cernita, riservandosi la facoltà di fare nuovamente apporre i sigilli sui documenti che il PP volesse sequestrare senza il suo accordo. 
 
D.   
Il 26 aprile 2019 il legale, richiamata la cernita preliminare avvenuta il 12 aprile 2019, che avrebbe permesso di dissequestrare gran parte della documentazione, ha rinnovato l'istanza di apposizione dei sigilli su tutto il materiale sequestrato il 25 aprile 2019. Il 17 maggio 2019 il PP ha presentato al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) una domanda di dissigillamento della documentazione e delle copie forensi dei supporti informatici. Con decisione dell'8 luglio 2020 il GPC, ritenuta l'istanza tardiva e non rispettosa del diritto di essere sentito degli imputati, l'ha respinta al senso dei considerandi, ordinando al PP di restituire la documentazione al detentore, trascorsi inevasi i termini di ricorso previsti dalla LTF. 
 
E.   
Avverso questa decisione il PP Andrea Maria Balerna presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di accogliere l'istanza di dissigillamento, subordinatamente di rinviare la causa al GPC affinché si pronunci sull'istanza. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro la decisione del GPC relativa a una domanda di dissigillamento è dato direttamente il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 393 cpv. 1 lett. c CPP in relazione con l'art. 248 cpv. 3 lett. a CPP; DTF 143 IV 462 consid. 1 pag. 465). La decisione impugnata non conclude il procedimento penale, ed è quindi incidentale. In concreto, il GPC ha disposto la restituzione di una parte della documentazione e dei dati informatici al detentore, motivo per cui il giudizio impugnato può comportare per il ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, potendo compromettere irrimediabilmente l'esito del procedimento penale a causa della perdita di mezzi di prova eventualmente determinanti, concernenti circostanze decisive non ancora chiarite (DTF 143 IV 462 consid. 1 pag. 465). In tali condizioni, la legittimazione a ricorrere del pubblico ministero giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF è data.  
 
1.2. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto poiché ha ritenuto tardiva l'istanza di dissigillamento, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità dell'istanza visto che, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).  
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 248 cpv. 1 CPP, le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi, sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali. Questa norma è in relazione alle limitazioni del sequestro previste dall'art. 264 CPP (cfr. DTF 140 IV 28 consid. 2 pag. 30 seg.).  
 
Se l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide entro un mese il GPC nell'ambito della procedura preliminare (art. 248 cpv. 3 lett. a CPP). Giusta l'art. 248 cpv. 4 CPP, per l'esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può fare capo a un esperto. In applicazione del principio di proporzionalità può essere effettuata una prima cernita sommaria, che serve ad estromettere le carte manifestamente estranee e irrilevanti per il procedimento penale. La cernita dev'essere tuttavia effettuata da un giudice e non dalle autorità d'istruzione, cui fanno parte il pubblico ministero e la polizia (DTF 142 IV 372 consid. 3.1 e 3.2 pag. 374 e rinvii; 137 IV 189 consid. 5.1.1 e 5.1.2 pag. 196; sentenze 1B_155/2014 del 9 luglio 2014 consid. 4.2 e 1B_492/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 5). I detentori interessati al suggellamento sono tenuti a collaborare, indicando al giudice i documenti che secondo loro sono soggetti al segreto o che non presentano alcuna connessione con l'inchiesta penale. Ciò vale in particolare laddove essi hanno chiesto il suggellamento di dati molto voluminosi e complessi (DTF 138 IV 225 consid. 7.1 pag. 229; 137 IV 189 consid. 4.2 pag. 195 e consid. 5.1.2 pag. 196 seg.). 
 
2.2. L'art. 248 cpv. 2 CPP dispone che, se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all'avente diritto.  
Il termine di 20 giorni previsto da questa norma è un termine legale, improrogabile (art. 89 cpv. 1 CPP). Il suo mancato rispetto comporta la restituzione degli oggetti sigillati. Trattandosi di determinare quando iniziano a decorrere i venti giorni impartiti al pubblico ministero per agire, l'art. 90 cpv. 1 CPP prevede che i termini fissati in giorni iniziano a decorrere dal giorno successivo a una notificazione o dal verificarsi di un evento. Riguardo all'apposizione di sigilli, si tratta quindi, di massima, della domanda volta a ottenere tale misura (sentenze 1B_28/2020 del 19 maggio 2020 consid. 2.1 con riferimenti anche alla dottrina e 1B_243/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 2.1; ANDREAS J. KELLER, in: Andreas Donatsch et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3aed. 2020, n. 37 ad art. 248). Dopo che l'avente diritto è stato informato di questa possibilità, la domanda dev'essere formulata immediatamente, vale a dire in relazione temporale diretta con la misura coercitiva. Essa coincide quindi di massima con l'esecuzione - effettiva - della perquisizione, rispettivamente la produzione dei documenti (sentenza 1B_28/2020, citata, consid. 2.1), e non può essere presentata a titolo preventivo (sentenza 1B_59/2020 del 19 giugno 2020 consid. 3.1 e 3.3). 
 
2.3. Nella fattispecie, il GPC ha accertato che il PP ha emesso un solo ordine di perquisizione e sequestro, segnatamente quello del 14 gennaio 2019, che concerne i tre citati imputati e la perquisizione degli uffici di Savosa accessibili a due di loro (C.________ e B.________) o a società a loro riconducibili. La polizia ha eseguito l'ordine il 15 gennaio 2019 alla presenza dell'imputato C.________, amministratore unico di F.________ SA, il quale ha potuto discutere telefonicamente con il suo legale, che non ha ritenuto necessario parteciparvi. Il GPC ha accertato che dopo la perquisizione cartacea è intervenuto un accordo tra il PP e il legale, in seguito al quale la documentazione presente nel locale è stata posta sotto sequestro, sigillandone la porta. La perquisizione informatica avrebbe richiesto più tempo, vista l'acquisizione di una copia forense del server aziendale.  
L'istanza precedente ha ritenuto che dal verbale della perquisizione cartacea risulta che l'imputato ha rinunciato a chiedere l'apposizione dei sigilli, mentre lo ha postulato per quella informatica il giorno dopo. Il 18 gennaio 2019 il suo patrocinatore ha inoltrato un'istanza di apposizione dei sigilli su tutto il materiale sequestrato. Il 31 gennaio 2019 il legale ha comunicato che i suoi mandanti non si opponevano a una perquisizione, chiedendo di procedere a una "cernita preliminare da parte del ministero pubblico", precisando che, a tali condizioni, l'istanza di suggellamento del 18 gennaio 2019 poteva considerarsi "provvisoriamente ritirata". Il GPC ha constatato che il 12 aprile 2019, ha avuto luogo una cernita secondo le modalità indicate dal legale il 31 gennaio 2019, con la sua partecipazione e quella dei due imputati, a comprova di un accordo in tal senso tra le parti; la selezione ha permesso di dissequestrare gran parte della documentazione. Con scritto del 26 aprile 2019 il legale, ritenendo non adempiute le concordate condizioni, ha rinnovato l'istanza di apposizione dei sigilli su tutto il materiale sequestrato il 25 aprile 2019. Il 17 maggio 2019 il PP ha presentato una domanda di dissigillamento. 
Il GPC, accertato che l'istanza di apposizione dei sigilli è stata formulata dopo due giorni dalla chiusura delle operazioni di perquisizione e sequestro, l'ha considerata in sostanza una riaffermazione di quella inerente al suggellamento del materiale informatico. Viste le citate particolarità della fattispecie, l'ha reputata, come il PP precedentemente, tempestiva. Quale data di riferimento per il conteggio dei 20 giorni di cui all'art. 248 cpv. 2 CPP, ha ritenuto il 21 gennaio 2019, giorno in cui il PP ha ricevuto l'istanza di suggellamento del 18 gennaio 2019, domanda come visto poi "provvisoriamente ritirata", motivo per cui il termine per chiedere il dissigillamento scadeva il 10 febbraio 2019. Ha osservato che lo scritto del legale del 26 aprile 2019, che rinnova a determinate condizioni l'istanza di apposizione dei sigilli, sarebbe difficilmente catalogabile giuridicamente, visto che sotto il profilo del contenuto si tratterrebbe in sostanza di un accordo volto a sequestrare, nel quadro di una cernita preliminare, solo la documentazione dell'imputato A.________, l'altra dovendo essere dissequestrata. Richiamando la sentenza 1B_243/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 2.3 ha stabilito che in presenza di un'incertezza riguardo alla portata di un ritiro parziale di una domanda d'apposizione di sigilli, spetta se del caso al ministero pubblico postulare formalmente il dissigillamento entro il termine legale di 20 giorni, chiedendo fin dall'inizio al GPC di sospendere la procedura qualora lo stimasse opportuno, così da chiarire la portata del citato ritiro parziale, ciò che non è avvenuto nel caso in esame. 
 
Ha osservato inoltre che l'agire del PP, che prima accetta, perlomeno nei fatti, un accordo nel senso di escludere dal sequestro la documentazione non strettamente riferibile all'agire dell'imputato A.________, cambiando idea in seguito, appare discutibile e parrebbe contrario al principio della buona fede di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a CPP. Ha poi stabilito che dal profilo procedurale il PP non poteva procedere con una cernita di dettaglio del materiale sequestrato, senza avere previamente inoltrato la necessaria domanda di dissigillamento, visto che la cernita dev'essere effettuata da un giudice, e non dall'autorità di esecuzione. Ha ritenuto che tale modo di procedere è contrario anche al principio di celerità che regge la procedura di apposizione dei sigilli. Ha rilevato che riguardo a questo principio anche il destino del materiale informatico acquisito il 16 gennaio 2019 e mai sottoposto a verifica è emblematico. Ha quindi respinto l'istanza di dissuggellamento poiché tardiva. 
 
2.4. Contrariamente all'assunto ricorsuale, queste motivazioni adempiono l'obbligo di motivare le sentenze poiché, come visto, spiegano i motivi sui quali si basano le criticate scelte (DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 109; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).  
 
2.4.1. È vero che, come rettamente rilevato dal GPC, il Tribunale federale ha stabilito che nell'ambito di una perquisizione tendente al sequestro di carte o registrazioni secondo l'art. 247 CPP, la richiesta di sigillamento, dopo che il detentore è stato informato di tale possibilità, dev'essere formulata immediatamente, ossia in relazione temporale diretta con la misura coercitiva. Nell'ambito di una perquisizione che tende al sequestro di carte, registrazioni o altri oggetti, la richiesta dev'essere formulata in quel preciso momento, quindi immediatamente: esigere il suggellamento delle carte dopo averne tollerato la perquisizione e il sequestro è infatti, di massima, contrario allo scopo della misura e rischia di rendere impossibile la sua esecuzione (sentenze 1B_91/2016 del 4 agosto 2016 consid. 4.4 e 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 4.1.1 e 4.1.2; ANDREAS J. KELLER, loc. cit., n. 11 ad art. 248).  
In sostanza il ricorrente si limita a elencare la cronistoria della vertenza e gli accordi intervenuti tra le parti, sottolineando che, coerentemente agli stessi, egli non ha eccepito nulla riguardo alla tempestività dell'istanza di dissigillamento. Nel ricorso in esame egli fa tuttavia valere, per la prima volta, la pretesa tardività di detta istanza. Ora, viola la buona fede tenere in serbo censure per poi addurle in caso di esito negativo della procedura. La parte che ha conoscenza di motivi che possono influire sulla decisione da adottare deve infatti invocarli senza indugio e non soltanto qualora l'esito di una procedura le sia sfavorevole (vedi per la ricusazione DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244; 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; sentenza 1B_542/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 2.1). Il GPC ha comunque rettamente applicato la prassi del Tribunale federale, secondo cui, in caso di incertezza, spettava al PP chiedere senza indugio il dissuggellamento, adducendo se del caso la pretesa tardività della domanda di apposizione dei sigilli (sentenza 1B_243/2019, citata, consid. 2.3). Le condizioni per ritenere o meno tempestiva una domanda di apposizione dei sigilli sono infatti note alle autorità inquirenti. 
Adducendo del resto che nel quadro delle perquisizioni del 15/16 gennaio 2019 l'imputato non aveva chiesto l'apposizione dei sigilli, deducendone che la sentenza impugnata si fonderebbe su presupposti fattuali manifestamente errati, il ricorrente non spiega perché, se così fosse, egli ha poi nondimeno inoltrato una domanda di dissigillamento, senza contestare tale fatto, nonché l'asserita tardività della richiesta di apposizione di sigilli. Un simile agire, contraddittorio, non può essere condiviso, considerato anche l'imperativo di celerità, la cui importanza è incontestata in materia di dissigillamento, che impone di esaminare senza indugio l'esistenza e la tempestività di una siffatta domanda e di procedere immediatamente al sigillamento (sentenza 1B_28/2020, citata, consid. 2.2). 
 
2.4.2. Riguardo al ritiro "provvisorio" della richiesta di apposizione dei sigilli da parte del legale, avvenuta in seguito ad accordi presi con il PP in relazione a una "cernita preliminare", quest'ultimo adduce che, in seguito, ci sarebbe stato "de facto" un nuovo sequestro, limitato alla documentazione da lui ritenuta interessante, contro il quale il legale avrebbe potuto chiedere l'apposizione dei sigilli. Il ricorrente aggiunge che detto modo di procedere pragmatico sarebbe stato preventivamente esposto al GPC nel corso di una telefonata informale, visto che un tale accordo aveva il vantaggio di evitare una formale cernita da parte del GPC di una enorme quantità di documenti, la cui rilevanza non era ancora stata vagliata dagli inquirenti. Ora, come visto, la circostanza che si tratti di dissigillare un'importante quantità di carte e che la cernita da parte delle autorità inquirenti sarebbe più efficiente e meno costosa, argomenti peraltro già confutati dal Tribunale federale, nulla muta al fatto che un siffatto modo di procedere è lesivo del diritto federale (sentenze 1B_376/2019 del 12 settembre 2019 consid. 2.4, 1B_274/2019 del 12 agosto 2019 consid. 3.3 e 3.4 e 1B_519/2017 del 27 marzo 2018 consid. 2.1 e 2.2; CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in: Yvan Jeanneret/André Kuhn/ Camille Perrier Depeursinge [ed.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 7a, 12d e 15a ad art. 248).  
 
2.4.3. Pure corretta è la critica del GPC al modo di procedere del PP. Certo, in applicazione del principio di proporzionalità può essere effettuata una cernita sommaria, ma da parte del giudice e non dell'autorità di istruzione; nemmeno l'importante quantità di carte e dati da esaminare può scardinare la competenza della cernita fissata dal CPP (DTF 142 IV 372 consid. 3.1 e 3.2 pag. 374 seg.; 137 IV 189 consid. 5.1.1 e 5.1.2 pag. 196). Spetta infatti al GPC, e non al PP eseguire la cernita, l'autorità inquirente non potendo notoriamente analizzare né utilizzare i documenti prima della crescita in giudicato della decisione di dissigillamento (art. 248 cpv. 1 CPP; DTF 141 IV 77 consid. 4.1 pag. 80 seg.).  
 
3.  
 
3.1. Il GPC ha ravvisato inoltre una violazione del diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lett. c CPP e art. 29 cpv. 2 Cost.) nei confronti dei due interessati, che non sono stati informati del fatto di non essere più, come nel quadro della procedura iniziata nel 2016, persone informate sui fatti, bensì imputati. Ricordato che l'ordine di perquisizione dev'essere, almeno succintamente, motivato (art. 80 cpv. 2 CPP), ha stabilito che i due imputati non potevano oggettivamente capire quali fossero gli indizi di reato a loro carico in una procedura che dura da anni, nella quale hanno collaborato pienamente con gli inquirenti ed erano coinvolti quali persone informate sui fatti: non essendo stati messi al corrente d'essere divenuti imputati, non potevano valutare compiutamente la portata del sequestro, ritenendo quindi una violazione del diritto d'essere sentito.  
 
3.2. Il ricorrente si limita a osservare, in maniera generica, che l'apertura dell'istruzione penale nei confronti dei due citati imputati sarebbe avvenuta il 21 dicembre 2018, senza precisare se ne siano o no stati informati. Sostiene poi che nell'ambito della perquisizione del 15/16 gennaio 2019 agli imputati sarebbe stato comunicato d'essere "sospettati" di avere commesso delle malversazioni e ch'egli avrebbe spiegato al legale le imputazioni a loro carico, rimproveri che il legale nell'istanza di sigillamento del 18 gennaio 2019 precisa di non comprendere. Con questi accenni il ricorrente non dimostra che la criticata violazione del diritto d'essere sentito si fonderebbe su un accertamento arbitrario dei fatti e una loro valutazione insostenibile.  
 
Certo, egli osserva che dall'ordine di perquisizione si potrebbe capire che le indagini riguarderebbero anche l'attività svolta dai due imputati, e ch'essi avrebbero potuto comprendere che le indagini concernerebbero retrocessioni percepite dalle società indagate. Accenna poi a discussioni avute con il legale riguardo al mantenimento della veste di persona informata sui fatti di B.________. Ora, dal passaggio del verbale d'interrogatorio richiamato dal ricorrente si evince soltanto che l'interessato ha confermato di aver capito che "a dipendenza degli accertamenti che verranno svolti, potrei diventare a mia volta imputato", ciò che milita a favore della tesi del GPC. In siffatte circostanze l'accertata violazione del diritto d'essere sentiti non presta il fianco a critiche. 
In effetti, quando il ricorrente invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286). Esso fonda infatti il suo ragionamento giuridico su quelli accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene solo se l'accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 V 326 consid. 1 pag. 328, 188 consid. 2 pag. 190), ciò che non è dimostrato nella fattispecie. I contestati fatti sono stati correttamente desunti dall'incarto cantonale e valutati dal GPC in maniera non insostenibile e quindi non arbitraria. 
 
4.   
In quanto ammissibile il ricorso dev'essere respinto. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF) e non si attribuiscono ripetibili agli imputati, che non sono stati invitati a esprimersi (art. 68 cpv. 1 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo, peraltro superflua, visto che il GPC aveva ordinato al ricorrente di restituire la documentazione al detentore solo qualora fossero trascorsi inevasi i termini di ricorso previsti dalla LTF. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, e al Giudice dei provvedimenti coercitivi. 
 
 
Losanna, 16 dicembre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri