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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1005/2020  
 
 
Sentenza del 16 dicembre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Hänni, Beusch, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Cristina Clemente, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.355). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadino Ucraino, è entrato in Svizzera nel gennaio 2005. Con decisione del 21 gennaio 2016, confermata su ricorso in sede cantonale, il permesso di dimora di cui disponeva gli è stato revocato, per motivi di ordine pubblico. Nel seguito, il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che l'accordo sulla libera circolazione delle persone conferiva a A.________ il diritto a un permesso per ricongiungersi con la moglie, di nazionalità portoghese, a beneficio di un permesso di domicilio nel nostro Paese e dalla quale aveva avuto un figlio (sentenza 2C_597/2018 del 29 novembre 2018). 
 
B.   
Ripreso in mano l'incarto, le autorità migratorie ticinesi hanno constatato che, nel frattempo, moglie e figlio avevano lasciato definitivamente la Svizzera alla volta del Portogallo, e hanno quindi negato a A.________ il permesso richiesto (15 marzo 2019). La liceità del diniego è stata poi confermata sia dal Consiglio di Stato (3 giugno 2020) che dal Tribunale amministrativo ticinese (29 ottobre 2020). 
 
C.   
Il 2 dicembre 2020, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento del giudizio del 29 ottobre 2020 e il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale, per nuova decisione. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Preso atto dei contenuti del ricorso, il Tribunale federale non ha ordinato nessun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Nel suo giudizio, il Tribunale amministrativo ticinese ha innanzitutto rilevato che, dopo la partenza di moglie e figlio alla volta del Portogallo, l'accordo sulla libera circolazione delle persone non garantisce all'insorgente più nessun diritto di soggiorno in Svizzera. Detto ciò, ha osservato che egli non ha nessun diritto di soggiorno nel nostro Paese né in base all'art. 8 CEDU - al quale in questa sede non si richiama per altro più - né in base al diritto interno (art. 43 in relazione con l'art. 50 cpv. 1 lett. a e b LStrI).  
 
 
1.2. In merito al diritto interno, ha infatti constatato che il matrimonio non era durato tre anni (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI) e che dati non erano neanche motivi personali gravi che rendono necessario il prosieguo del soggiorno (art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI).  
 
2.   
Per quanto soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge sul Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg. e 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254), il ricorso risulta manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF
 
2.1. Nella misura in cui si lamenta della revoca del proprio permesso, il ricorrente non considera infatti che la Corte cantonale ha trattato il suo caso non come una revoca, bensì nell'ottica del rilascio di un nuovo permesso, e che anche le critiche alla querelata sentenza andavano quindi indirizzate in tal senso, non contro una revoca (giudizio impugnato, consid. 2; precedente consid. 1). In parallelo, ponendo l'accento sul fatto che la maggior parte dei reati rimproveratigli risalgono al più tardi al 2014 e che pure il furto commesso il 19 febbraio 2020 non permetterebbe di concludere all'esistenza di un reale pericolo per l'ordine pubblico, egli pare invece non valutare: da un lato, che quest'ultimo aspetto assume rilievo specifico solo nell'ambito dell'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 5 allegato I ALC); d'altro lato, che - a differenza di quanto valeva in precedenza, quando moglie e figlio vivevano con lui in Svizzera - detto accordo non gli è più applicabile (giudizio impugnato, consid. 2; sentenza 2C_597/2018 del 29 novembre 2018 consid. 3, relativa al primo ricorso al Tribunale federale di A.________, e contrario).  
Fatte queste premesse e tenuto conto delle critiche contenute nell'impugnativa, resta ora da verificare l'applicazione alla fattispecie dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, che il Tribunale federale non rivede nell'ottica dell'arbitrio - come sostenuto dal ricorrente - bensì liberamente. 
 
2.2. L'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI prevede che dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora ai sensi degli art. 42-43 LStrI sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. L'art. 50 cpv. 2 precisa che può esservi un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b sia quando il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, sia quando la reintegrazione sociale nel Paese d'origine è fortemente compromessa.  
Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel Paese d'origine, l'art. 50 cpv. 2 LStrI subordina il riconoscimento di un grave motivo personale al fatto che la stessa risulti "fortemente compromessa". In questo contesto la domanda non è quindi quella a sapere se per la persona in questione sia più facile vivere in Svizzera, bensì se, in caso di ritorno nel Paese di origine, la stessa sarebbe confrontata con qualificati problemi di reinserimento (DTF 138 II 229 consid. 3.1 pag. 232 e 137 II 1 consid. 4.1 pag. 7 seg., nelle quali si fa rinvio anche ai criteri previsti dall'art. 31 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201] e si indica che l'autorità è chiamata a compiere un apprezzamento complessivo del caso). 
 
2.3. Come anticipato, anche nell'ottica dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI la querelata sentenza è però corretta e alle considerazioni in essa contenute può essere quindi rinviato (giudizio impugnato, consid. 3.3.2).  
Dalla pronuncia dei Giudici ticinesi non emerge infatti né che il ricorrente sia stato vittima di violenze coniugali, né risultano elementi che possano portare a concludere che il rientro in Patria sarebbe accompagnato da problemi di reinserimento qualificati o che ad esso si oppongano altri "gravi motivi personali", che impongano la permanenza nel nostro Paese. In particolare - nella situazione descritta dalla Corte cantonale, che vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e che riferisce tra l'altro di una nuova condanna - non può giocare un ruolo specifico nemmeno il fatto che egli non avrebbe in patria più nessun parente, come invece sostenuto nell'impugnativa. Il ricorrente è giovane e indipendente (anche perché moglie e figlio non vivono con lui, bensì in Portogallo), non risulta avere problemi di salute specifici, e nemmeno fa valere difficoltà di adattamento maggiori da quelle che potrebbe avere una persona che torna in patria dopo diversi anni di assenza. Tenuto conto delle conoscenze acquisite in questi anni, e dopo un iniziale periodo di adattamento, potrà pertanto rifarsi una rete di conoscenze anche nel proprio Paese di origine, sempre che non intenda trasferirsi altrove (sentenze 2C_270/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2.3; 2C_763/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 4.4; 2C_520/2017 del 15 novembre 2017 consid. 4.2.2 e 2C_373/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.2.2). 
Nella misura in cui l'insorgente richieda di considerare la situazione di pandemia nella quale ci troviamo, va invece osservato che tale aspetto andrà vagliato al momento della fissazione di un nuovo termine di partenza dalla Svizzera (sentenze 2C_301/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 4.2.3 e 2C_270/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.4.4). 
 
3.  
Per quanto precede, il ricorso è respinto e il giudizio impugnato confermato. Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo diventa priva d'oggetto. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 16 dicembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli