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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_767/2019  
 
 
Sentenza del 18 febbraio 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Glanzmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinata dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
opponente, 
 
1. Swiss Life SA, 
2. Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (FEOC), 
Viale Officina 3, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale (divorzio; prestazione d'uscita), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 ottobre 2019 (34.2019.5). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ e B.________ si sono sposati nel 1988. Al momento del matrimonio non erano assicurati in Svizzera e non disponevano di averi del secondo pilastro. Il 1° gennaio 2007 A.________ ha prelevato fr. 91'600.- dal suo conto di libero passaggio per finanziare l'acquisto dell'abitazione della coppia in comproprietà tra i due coniugi (due proprietà per piani, di seguito PPP n. 5691 e n. 5692). Il 18 febbraio 2016 A.________ ha promosso una petizione di divorzio. Al momento dell'introduzione della petizione, A.________ disponeva di una prestazione di libera uscita per il 2° pilastro di fr. 108'559.75, mentre B.________ disponeva di un importo di fr. 52'585.90. In seguito alla procedura civile di scioglimento della comproprietà dell'abitazione comune, la proprietà n. 5692 è stata assegnata ad A.________, la quale è stata tenuta a versare un conguaglio di fr. 27'895.- a B.________ (giudizio della prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 9 aprile 2018).  
 
A.b. Con decisione del 5 dicembre 2018 il Pretore di U.________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da A.________ e B.________ e, per quanto qui d'interesse, dopo avere accertato la proprietà esclusiva di A.________ delle PPP n. 5691 e n. 5692, ha stipulato che "le parti concordano in merito alla suddivisione a metà dei rispettivi averi previdenziali di secondo pilastro accumulati durante il matrimonio. Occorrerà tenere in debito conto l'importo di franchi 91'600.- tolto dalla moglie dalla propria Cassa pensione e investito nell'acquisto dei due appartamenti. Appartamenti che al momento dell'acquisto sono stati intestati 1/2 ciascuno" (punto 6 dell'accordo omologato dal Pretore nella sentenza di divorzio del 5 dicembre 2018). Per l'attribuzione della proprietà esclusiva della PPP n. 5691, A.________ ha versato fr. 115'000.- all'ex marito (punto 2 dell'accordo).  
 
B.   
In assenza di un'intesa sul conguaglio della previdenza professionale, il Pretore ha rimesso la causa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino competente in merito. Dopo avere sentito le parti e acquisito agli atti la documentazione degli istituti di previdenza, il Tribunale cantonale ha deciso che l'avere di previdenza acquisito durante il matrimonio da A.________ e soggetto a divisione ammontava a fr. 200'159.75 (compreso l'importo di fr. 91'600.- già prelevato) e quello di B.________ ammontava a fr. 52'585.90, da cui un importo in favore dell'istituto di previdenza del marito di fr. 73'786.93 (giudizio del 10 ottobre 2019). 
 
C.   
A.________ inoltra il 13 novembre 2019 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede la riforma del giudizio cantonale nel senso di rinunciare alla divisione degli averi del secondo pilastro degli ex coniugi per motivi gravi imputabili all'ex marito. In via subordinata ella chiede di riconoscere che il suo avere di previdenza acquisito durante il matrimonio è di fr. 108'559.75 (fr. 200'159.75 meno l'importo di fr. 91'600.-) e quello dell'ex marito di fr. 52'585.90, con il conseguente ordine al suo istituto di previdenza di versare presso l'istituto di previdenza di B.________ l'importo di fr. 29'986.93 (recte: fr. 27'986.93). 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è l'ammontare dell'avere di previdenza acquisito da A.________ durante il suo matrimonio con B.________ soggetto a divisione con il suo ex marito. 
 
3.   
Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili al conguaglio delle pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio e a quali condizioni si può derogare alla loro divisione per metà (art. 122 CC e seg., in particolare art. 124b CC, art. 22 LFLP e seg.; per il momento determinante v. DTF 145 III 56 consid. 5 pag. 57, sentenza 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.1 e 4.2). Di principio la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice della previdenza professionale (DTF 132 V 337 consid. 2.2 pag. 341 pronunciata vigente l'art. 142 cpv. 2 vCC; oggi art. 281 cpv. 3 CPC). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
4.  
 
4.1. Riallacciandosi all'art. 124b cpv. 2 CC, il Tribunale cantonale ha negato che vi erano motivi gravi imputabili all'ex marito che potessero giustificare di rinunciare alla divisione per metà dell'avere previdenziale. Questa questione è di competenza del giudice del divorzio che però, nella fattispecie, non ha preso alcuna disposizione in merito. L'argomentazione della ricorrente si rivela quindi infondata. Il Tribunale cantonale ha inoltre respinto la richiesta di A.________ di escludere dal calcolo dell'avere di previdenza da suddividere tra i due ex coniugi l'importo di fr. 91'600.- prelevato in precedenza per l'acquisto dell'abitazione primaria, in mancanza di una disposizione contraria esplicita del giudice del divorzio.  
 
4.2. La ricorrente reitera la sua richiesta di rinunciare alla divisione degli averi previdenziali per motivi gravi imputabili al comportamento del marito durante il matrimonio. Inoltre fa valere, come già davanti al Tribunale cantonale, che l'importo di fr. 91'600.- non dovrebbe andare ad aumentare il suo avere di previdenza. Nell'ambito dello scioglimento della comproprietà, ella ha già versato all'ex marito un conguaglio di fr. 27'895.-, ai quali si somma un importo di fr. 115'000.- nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale. L'importo di fr. 91'600.- si aggiungerebbe senza nessun motivo agli importi già versati. A parere della ricorrente, il calcolo dei primi giudici sarebbe quindi errato perché prende in considerazione una seconda volta l'importo di fr. 91'600.- che è già stato utilizzato per l'acquisto delle PPP n. 5691 e n. 5692. L'accordo omologato dal pretore nella sentenza di divorzio del 5 dicembre 2018 (punto 6) avrebbe del resto esplicitamente riservato che la ripartizione deve tenere conto anche dell'importo di fr. 91'600.- già prelevato. Inoltre, malgrado la restrizione di alienazione a norma della LPP iscritta al registro fondiario, l'ex marito non ha restituito all'ex moglie l'importo del 2° pilastro già prelevato quando gli è stata trasferita in un primo tempo la proprietà n. 5691 (poi attribuita all'ex moglie nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale).  
 
5.  
 
5.1. La richiesta espressa a titolo principale dalla ricorrente volta ad ottenere la rinuncia della divisione degli averi previdenziali per motivi gravi imputabili all'ex marito deve essere respinta. È vero che ai sensi dell'art. 124b cpv. 2 cifra 1 CC il giudice può assegnare al coniuge creditore meno della metà della prestazione d'uscita o rifiutare completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Vi è motivo grave in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio. Tuttavia, questa decisione è di esclusiva competenza del giudice del divorzio (DTF 137 V 440 consid. 3.1 pag. 441; v. DTF 145 III 56 consid. 5.1 e seg. pag. 57). Ora, nella memoria ricorsuale, non solo la ricorrente non contesta la competenza del giudice del divorzio, ma neppure fa valere che quest'ultimo abbia preso delle disposizioni in merito. La richiesta della ricorrente è quindi infondata.  
 
5.2. La censura della ricorrente che riguarda la contabilizzazione dell'importo di fr. 91'600.- deve ugualmente essere respinta. Il punto 6 dell'accordo omologato dal pretore nella sentenza di divorzio del 5 dicembre 2018 non può essere interpretato nel senso voluto dalla ricorrente. I conguagli di fr. 27'895.- e di fr. 115'000.- versati dalla ex moglie all'ex marito nell'ambito dello scioglimento della comproprietà e della liquidazione del regime matrimoniale erano destinati a compensare l'attribuzione esclusiva delle proprietà delle PPP n. 5691 e n. 5692 (giudizio della prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 9 aprile 2018 passato in giudicato). Né nella procedura civile di scioglimento della comproprietà, né in quella relativa alla liquidazione del regime matrimoniale vi sono indicazioni secondo le quali anche il conguaglio di previdenza sarebbe dovuto essere preso in considerazione per compensare l'assegnazione delle proprietà ad A.________. In mancanza di una regolamentazione contraria esplicita adottata dal tribunale del divorzio, il prelievo anticipato investito in un'abitazione dev'essere pertanto aggiunto alla prestazione d'uscita e diviso (DTF 137 V 440 consid. 3.5 pag. 444, v. anche sentenze 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 5.1 e 9C_353/2012 del 25 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Anche qui la chiave di ripartizione decisa dal giudice civile sarebbe stata vincolante, ma appunto non ha preso alcuna disposizione in materia.  
Infine, la restrizione di alienazione a norma della LPP iscritta al registro fondiario invocata dalla ricorrente, che non sarebbe stata presa in debita considerazione al momento del primo trasferimento di proprietà della PPP n. 5691, non è determinante per la risoluzione del litigio. Infatti, questo bene immobiliare è stato poi - nella decisione di divorzio - attribuito all'ex moglie con una compensazione di fr. 115'000.- senza alcun riferimento al conguaglio del secondo pilastro. Ad ogni modo questa iscrizione non ha carattere costitutivo e non può essere interpretata nel senso voluto dalla ricorrente (DTF 137 V 440 consid. 3.5 pag. 444). 
 
6.   
Visto quanto precede il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto e le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, alla Swiss Life SA, al Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (FEOC), al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 18 febbraio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi