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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_312/2022  
 
 
Sentenza del 18 maggio 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale, periodo fiscale 2019, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2022 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2022.10). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________ sono comproprietari del mappale www di X.________ e del foglio di proprietà per piani yyy sul fondo base zzz dello stesso Comune. I due fondi sono gravati da un onere di abitazione vita natural durante a favore di A.________.  
Nella dichiarazione d'imposta 2019, A.________ ha fatto valere un reddito e una sostanza imponibili nel Cantone Ticino pari a fr. 0.--. 
 
B.  
Con decisione del 27 gennaio 2021, confermata su reclamo il 22 febbraio successivo, l'Ufficio di tassazione competente ha notificato a A.________ la tassazione cantonale 2019, stabilendo il reddito imponibile in fr. 4'300.-- (determinante per l'aliquota fr....) e la sostanza imponibile in fr. 83'000.-- (determinante per l'aliquota fr....). Il reddito degli immobili nel Cantone Ticino è stato fissato in fr. 8'707.-- e da esso sono state poi dedotte spese di manutenzione (fr. 1'741.--) e interessi passivi (fr. 2'277.--). Nella decisione su reclamo, il fisco ha indicato: "Avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale 2018 (recte: 2019) è stato presentato reclamo, a motivo degli imposti fattori di reddito e sostanza relativi agli immobili in Canton Ticino. Tali immobili sono parzialmente di proprietà dei figli del contribuente; tali quote di spettanza sono gravate da un onere di abitazione iscritto a registro fondiario a favore del contribuente, il quale si vede imporre i fattori di reddito e sostanza in virtù della loro condizione (paragonabile fiscalmente) ai detentori di un diritto di usufrutto". 
Constatato come il diritto concesso a A.________ comportasse un uso proprio esclusivo e a titolo gratuito, l'agire del fisco è stato confermato anche dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza del 25 marzo 2022. 
 
C.  
Con ricorso del 25 aprile 2022, completato il 9 maggio 2022, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento dello stesso e il rinvio dell'incarto in sede cantonale, affinché si proceda al riparto del valore locativo tra lui e i tre figli D.________, E.________ e F.________ e si ponga la sostanza a loro carico. 
Il Tribunale federale ha chiesto alle autorità cantonali la trasmissione dell'incarto ma non ha ordinato scambi di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il gravame, inoltrato contro una decisione emanata in italiano, è scritto in tedesco. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF ciò è lecito; anche il presente giudizio va tuttavia redatto in italiano, conformemente alla regola prevista dall'art. 54 cpv. 1 LTF, cui non vi è motivo di derogare.  
 
1.2. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni dell'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF). Sia il ricorso che il suo complemento sono stati redatti nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), e vanno quindi esaminati come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Visto l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle singole conclusioni non necessita approfondimenti.  
 
1.3. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi va spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). L'allegato ricorsuale deve di conseguenza confrontarsi, almeno sommariamente, con i considerandi del giudizio impugnato, ed esporre in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 146 I 62 consid. 3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche possono in effetti essere trattate unicamente se sono motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
1.4. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto giusta l'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 140 III 115 consid. 2 e 136 III 552 consid. 4.2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Salvo quando ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale non può tenere nemmeno conto di fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono in ogni caso essere posteriori al querelato giudizio (cosiddetti "nova in senso proprio"; DTF 133 IV 343 consid. 2.1).  
 
2.  
Oggetto del litigio è la correzione di reddito (valore locativo) e sostanza, in relazione al periodo fiscale 2019, apportata dal fisco nella tassazione e confermata anche dalla Corte cantonale. 
 
2.1. Nell'impugnativa in esame il ricorrente non contesta l'impostazione giuridica data al suo caso dai Giudici ticinesi.  
Essa non contiene infatti considerazioni né in merito alle disposizioni legali applicate né riguardo a un'eventuale lesione del diritto. 
 
2.2. Nel contempo in relazione all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove, che è in pratica l'unico aspetto censurato nel gravame, l'insorgente si limita a fornire una propria lettura della fattispecie, ciò che non basta.  
In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove va dimostrato ed è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo o se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi insorge argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 6.2). 
 
2.3. Per quanto - per attestare di non beneficiare di un uso proprio esclusivo - faccia anche capo a nuove prove, non contenute nell'incarto cantonale, va infine osservato che l'insorgente non spiega nemmeno perché ciò sarebbe lecito. Come ricordato, l'art. 99 cpv. 1 LTF permette infatti di addurre nuovi fatti e nuove prove solo se ne dia motivo la decisione impugnata, e il rispetto di queste condizioni va dimostrato.  
Sia come sia, dette condizioni non sono qui date, perché il diritto di abitazione del quale beneficia l'insorgente era oggetto del contendere anche in sede cantonale e tutti i documenti utili a caratterizzarne i contenuti o le circostanze in cui è stato concesso avrebbero quindi dovuto essere prodotti già davanti alle autorità ticinesi, non successivamente, con ricorso al Tribunale federale o con il suo complemento. 
 
3.  
Privo di una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il ricorso è pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) e deve essere esaminato secondo la procedura semplificata. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 maggio 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli