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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_507/2020  
 
 
Sentenza del 18 giugno 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora (mancato pagamento dell'anticipo delle spese e mancata trasmissione del giudizio contestato), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2020 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2020.148). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'11 marzo 2020 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la risoluzione governativa del 12 febbraio 2020 che confermava la decisione del 17 dicembre 2018 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli negava il rinnovo del permesso di dimora. 
Con decisioni del 12 marzo 2020, spedite mediante un unico invio raccomandato, A.________ è stato invitato a versare entro il 30 marzo 2020 un anticipo a garanzia delle spese processuali presunte nonché a produrre, sempre entro lo stesso termine, la decisione impugnata. In entrambi i casi è stato avvertito che, in caso di mancato pagamento e/o mancata produzione della decisione impugnata entro il termine assegnato il suo gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 47 LPAmm; vedasi anche l'art. 12 cpv. 1 e l'art. 70 cpv. 1 LPAmm [RL/TI 165.100]). L'invio è stato retrocesso al Tribunale cantonale amministrativo con la dicitura "non ritirato". 
Il 30 marzo 2020 il Tribunale cantonale amministrativo ha inviato a A.________ una lettera per posta A, con annessa la busta della raccomandata non ritirata, con la quale l'informava che i termini assegnati erano sospesi fino al 19 aprile 2020 (art. 3 del Decreto esecutivo del 20 marzo 2020 concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrativo cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 [BU 2020 84]). La sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 26 aprile 2020 incluso (art. 3 del citato Decreto, modificato il 17 aprile 2020 [BU 2020 142]). 
Constatato che A.________ non aveva provveduto ad eseguire il versamento richiesto né a trasmettere la decisione impugnata, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 7 maggio 2020, ne ha dichiarato il gravame irricevibile. 
 
B.   
Con ricorso spedito il 15 giugno 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Adduce che la sua partenza pregiudicherà la stretta relazione che ha con il figlio di sei anni il quale vive con la madre, che il rilascio del permesso di dimora gli permetterà di trovare un lavoro e di pagare le sue fatture e che un reinserimento in Senegal, da dove manca da più di otto anni, sarà difficile mentre in Svizzera è bene integrato. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii). 
 
2.  
 
2.1. L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per mancato versamento dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie rispettivamente per mancata produzione della decisione impugnata, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).  
 
2.2. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale nulla contiene riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) delle conseguenze che derivano dalla mancata osservanza del termine accordato per versare un anticipo delle presunte spese processuali e per produrre la decisione impugnata, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (art. 12 cpv. 1 e 47 cpv. 3 LPAmm). L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
2.3. Infine il ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di restituzione in intero dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.  
 
 
2.4. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.   
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 18 giugno 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud