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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_337/2020  
 
 
Sentenza del 18 agosto 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Giudice presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
 
Pascal Cattaneo. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso contro lo scritto del 16 giugno 2020 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (AMM.2018.5571/AP). 
 
 
Considerando:  
che con scritto del 16 giugno 2020 il Procuratore generale ha trasmesso la copia di uno scritto del 12 giugno 2020 di A.________ al suo co-curatore avv. Pascal Cattaneo; 
che, richiamati due decreti cautelari dell'Autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne relativi all'istituzione di una curatela di rappre sentanza in favore del ricorrente (art. 394 CC; al riguardo vedi sentenza 9C_14/2020 del 28 gennaio 2020), ha invitato il co-curatore a compulsare le comparse indicate dal suo assistito, comunicando poi se intendesse chiedere l'avvio dell'istruzione penale; 
che avverso questo scritto e tre decisioni di altre autorità, A.________ e B.________ presentano, con un unico allegato, un ricorso al Tribunale federale; 
che il Procuratore generale comunica di non aver emanato alcuna decisione, mentre il co-curatore non si è espresso né ha indicato se abbia o no chiesto l'avvio dell'istruzione formale; 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2); 
che la I Corte di diritto pubblico è competente per trattare i ricorsi in materia penale contro le decisioni incidentali di procedura penale (art. 29 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006; RS 173.110.131), ricordato che, come noto al ricorrente (sentenza 1C_390/2019 del 30 luglio 2019 e rinvio), il ricorso simultaneo ordinario dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse, cause che devono quindi essere disgiunte e, come avvenuto, trattate separatamente dalle Corti competenti (vedi sentenze 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 3 e 2C_558/2020 del 3 luglio 2020 e causa 4A_367/2020); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241); 
che, come noto ai ricorrenti, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa (DTF 142 I 93 consid. 8.2 pag. 94 seg.; sentenze 1C_390/2019 e 5A_530/2020, citate); 
 
che, riguardo al contestato scritto, essi neppure tentano di spiegare perché si sarebbe in presenza di una decisione impugnabile e finale (art. 90 e 93 LTF) che emanerebbe dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), né ciò è ravvisabile in concreto; 
 
che il gravame, manifestamente inammissibile e non sufficientemente motivato, può essere deciso sulla base dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), motivo per cui la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto; 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo e al Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 agosto 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri