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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_721/2020  
 
 
Sentenza del 20 gennaio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Lucien W. Valloni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola; consegna di mezzi di prova, sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2020.135). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 18 settembre 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha proceduto a una trasmissione spontanea di informazioni inerenti a relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a B.________; ha inoltre aperto un procedimento penale nei suoi confronti. Anche le autorità angolane hanno aperto un procedimento penale contro l'interessato per titolo di riciclaggio di denaro, corruzione attiva e passiva e altri reati. Il 16 novembre 2017 esse hanno presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 16 giugno 2019. Sospettano che i conti dell'indagato sarebbero in relazione con attività corruttive e di riciclaggio connesse con le attività imprenditoriali del gruppo C.________. L'inquisito ricopriva diverse funzioni pubbliche in Angola, ma il provento di tali attività non giustificherebbe le ingenti somme depositate su conti bancari svizzeri, in particolare uno a lui intestato presso F.________ SA, alimentato tra il 2015 e il 2016 con valori provenienti da altri conti riconducibili all'indagato e da società riferibili al gruppo C.________, che si garantiva l'aggiudicazione di importanti appalti pubblici grazie alla costituzione di fondi neri, mediante i quali ricompensava con tangenti politici e dirigenti di società statali e parastatali. 
 
B.   
Con decisione del 4 novembre 2019 il MPC ha acquisito la documentazione del conto presso F.________. SA, già in suo possesso nell'ambito del procedimento interno, poi abbandonato, e ordinato il blocco del saldo ammontante a fr. 2'995'528.05. Con decisione di chiusura del 30 aprile 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione dei documenti bancari e confermato il sequestro. Adita dall'interessato, con giudizio del 14 dicembre 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa sentenza B.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla, unitamente a quella di chiusura del MPC, di rifiutare la domanda di assistenza e il suo complemento, di consegnargli la documentazione bancaria sequestrata e di sbloccare il conto, subordinatamente di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio. Postula inoltre di richiamare l'incarto della CRP, di concedere l'effetto sospensivo al gravame e di sospendere la procedura finché il tribunale spagnolo competente si pronunci definitivamente sulla domanda di estradizione angolana che lo concerne. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, né è stato richiamato l'incarto della CRP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).  
 
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante perché l'esposto dei fatti non sarebbe sufficientemente completo, i fatti sarebbero stati accertati in maniera arbitraria, né sarebbero indicati in maniera sufficientemente precisa gli indizi di reato, motivo per cui la rogatoria violerebbe il principio della proporzionalità (art. 36 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU) e la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 2 CEDU). La CRP non avrebbe inoltre esaminato in maniera effettiva l'asserita abusività della rogatoria a causa della pretesa carenza di punibilità all'estero dei presunti reati in relazione a un'asserita amnistia, violando quindi il suo diritto d'essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e quello a un equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU). L'istanza precedente, non considerando l'esito del procedimento interno svizzero nel quadro della procedura rogatoriale, sarebbe incorsa in un eccesso di formalismo e, non formulando una riserva per i fatti di riciclaggio oggetto del non luogo a procedere elvetico, violato il principio del "ne bis in idem". A torto gli avrebbe poi negato la possibilità di invocare l'art. 2 AIMP (RS 351.1).  
 
2.2. Come si vedrà, contrariamente all'assunto ricorsuale, la sentenza impugnata è sufficientemente motivata, visto che indica le considerazioni essenziali poste a suo fondamento (DTF 145 IV 407 consid. 3.4.1 pag. 423 in fondo; 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 108 seg.).  
 
2.3. Il ricorrente sostiene che occorrerebbe sospendere la procedura d'assistenza poiché in Spagna è pendente una domanda di estradizione angolana nei suoi confronti, rifiutata in prima istanza con decisione del 29 luglio 2020, ma annullata in seconda istanza: attualmente la procedura sarebbe pendente presso la Corte costituzionale spagnola, che dovrebbe esaminare anche il requisito della doppia punibilità in Angola di fatti asseritamente simili a quelli oggetto della rogatoria in esame. Al dire del ricorrente, nell'ipotesi in cui la Spagna dovesse negare la doppia punibilità, la Svizzera non potrebbe decidere altrimenti. L'assunto non reggerebbe, ritenuto che la CRP ha applicato il principio della doppia punibilità in maniera conforme alla costante prassi. Il ricorrente misconosce infatti che in tale ambito il giudice dell'assistenza non deve procedere a un esame delle norme penali estere, angolane o spagnole, disciplinanti i reati menzionati nella rogatoria, ma semplicemente vagliare se i fatti addotti nella domanda, effettuata la dovuta trasposizione, sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto elvetico va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e delle condizioni di punibilità e di repressione da esso previste (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.2 pag. 298).  
D'altra parte, l'istanza precedente ha rettamente stabilito che il ricorrente non può invocare un'asserita lesione dell'art. 2 AIMP, poiché, secondo la prassi, tranne la persona della quale è richiesta l'estradizione, le persone fisiche che non si trovano sul territorio dello Stato richiedente non hanno qualità per invocare vizi legati alla procedura estera, visto che non sono esposte a un pericolo serio e concreto di trattamento degradante (DTF 130 II 217 consid. 8.2 pag. 228). Ne ha dedotto che spetterà se del caso alla Spagna, tenuta a rispettare la CEDU e il Patto ONU II, pronunciarsi al riguardo ed esigere semmai informazioni complementari o garanzie particolari dall'Angola. Anche questa conclusione non si scosta dalla prassi (sentenza 1C_324/2017 del 14 giugno 2017 consid. 1.3). 
 
2.4. Neppure le critiche riferite all'asserita amnistia di determinati reati, o alla criticata mancata eventuale applicazione della stessa, osta alla concessione dell'assistenza, ritenuto che l'autorità estera ha mantenuto la rogatoria e che il ricorrente potrà se del caso prevalersi dell'amnistia dinanzi al giudice estero del merito. Anche al riguardo non si è quindi in presenza di un caso particolarmente importante (sentenza 1C_873/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 1.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5aed. 2019, n. 679: cfr. per l'estradizione, ROY GARRÉ, in: Basler Kommentar, Internationales Strafrecht; IRSG GwÜ, n. 2 ad art. 35). L'accenno ricorsuale al fatto che l'amnistia sarebbe dettata da motivi politici non dimostra che si sarebbe in presenza di reati di carattere preponderantemente politico (art. 3 cpv. 1 AIMP; sentenza 1C_228/2020 del 12 giugno 2020 consid. 7, destinato a pubblicazione). D'altra parte, l'assistenza può essere rifiutata soltanto qualora lo Stato richiedente abbia ammesso in maniera arbitraria la propria competenza, fattispecie non realizzata in concreto (DTF 142 IV 250 consid. 6.2 pag. 257) e la rogatoria non è abusiva.  
 
2.5. Nemmeno la concessione dell'assistenza nonostante l'abbandono del procedimento svizzero per riciclaggio di denaro fa assumere alla fattispecie gli estremi di un caso particolarmente importante a causa di un asserito eccesso di formalismo e della pretesa violazione del principio "ne bis in idem". In effetti non si è in presenza di una decisione di merito, d'assoluzione o di abbandono di un procedimento penale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP. L'abbandono di un procedimento penale per ragioni di opportunità non costituisce un motivo d'irricevibilità di una domanda di assistenza (DTF 110 Ib 385 consid. 2b pag. 386; cfr. anche l'art. 8 cpv. 3 e 4 CPP). Un procedimento che sia stato abbandonato per mancanza di prove o indizi sufficienti può infatti essere riassunto quando siano scoperti nuovi mezzi di prova (art. 323 CPP; DTF 120 IV 10 consid. 2b pag. 13; sentenza 1C_386/2020 del 7 luglio 2020 consid. 1.2).  
 
2.6. Riguardo al contestato adempimento del requisito della doppia punibilità e al contenuto della domanda ai sensi dell'art. 28 AIMP, ritenuto insufficiente dal ricorrente, la CRP ha rilevato che anche nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, conclusa il 31 ottobre 2003 ed entrata in vigore per entrambi gli Stati (RS 0.311.56), per la concessione dell'assistenza non è necessario che la domanda identifichi il reato presupposto del riciclaggio di denaro, essendo sufficiente, contrariamente all'assunto ricorsuale, che siano indicate le operazioni finanziarie sospettate di costituire atti di riciclaggio, il luogo, il momento e le circostanze del reato presupposto, sulla cui assenza insiste il ricorrente, non dovendo tuttavia ancora essere conosciute in dettaglio (sentenza 1C_126/2014 del 16 maggio 2014 consid. 4.4, non pubblicato in DTF 140 IV 123). Pure su questo punto la decisione impugnata, alla quale si rinvia (art. 109 cpv. 3 secondo periodo LTF), non si è scostata dalla prassi. A ciò nulla muta l'accenno ricorsuale a un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Il generico rilievo, secondo cui gli averi sequestrati non avrebbero un'origine delittuosa, ma deriverebbero da non meglio precisati investimenti immobiliari e operazioni in valuta non giustifica un intervento del Tribunale federale. Il giudice dell'assistenza non deve procedere all'assunzione di prove né pronunciarsi sulla (contestata) colpevolezza del ricorrente (DTF 142 IV 175 consid. 5.5 pag. 190).  
 
Il ricorrente, adducendo un'insufficienza dell'esposto dei fatti della rogatoria e contestando un nesso causale tra i versamenti effettuati sul suo conto e i prospettati reati, fa valere una violazione del diritto di essere sentito. Trattasi, in sostanza, di mere questioni di valutazioni di mezzi di prova e dell'applicazione nel caso di specie del principio della loro utilità potenziale, quesiti che non appaiono particolarmente importanti ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF
 
2.7. Il ricorrente non si confronta con gli argomenti addotti dalla CRP per mantenere il sequestro del conto. Su questo punto il ricorso è inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
3.   
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 142 IV 250 consid. 8.2 pag. 261). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nonché all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 20 gennaio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri