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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_19/2021  
 
 
Sentenza del 20 aprile 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
risarcimento danni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2021 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2021.7). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 29 maggio 2019 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona ha, dopo aver effettuato la relativa udienza, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione chiesto da due società anonime patrocinate dall'avv. B.________ nei confronti della A.________ Sagl. 
 
2.   
Dopo aver fatto notificare un precetto esecutivo all'avv. B.________ per l'incasso di fr. 2'757.--, la A.________ Sagl ha invano chiesto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona di condannare il menzionato legale al pagamento di tale somma, importo corrispondente alle spese sostenute dalla società per la predetta procedura di conciliazione. 
 
3.   
Con sentenza 1° marzo 2021 la Camera civile dei reclami del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato dalla A.________ Sagl. I Giudici cantonali hanno ritenuto che, producendo la nota professionale del suo patrocinatore, la A.________ Sagl non ha dimostrato il sussistere di tutti i presupposti (l'esistenza di un atto illecito, il danno, il rapporto di causalità fra l'atto illecito e il danno nonché la colpa) dell'art. 41 CO. Essi hanno indicato che una fattura incontestata può unicamente dimostrare il danno e che l'apodittica affermazione dell'attrice, secondo cui il convenuto aveva proceduto giudizialmente ben sapendo che la domanda era manifestamente infondata, non basta per provare gli altri elementi. 
 
4.   
La A.________ Sagl è insorta al Tribunale federale con ricorso 18 marzo 2021 con cui postula che l'avv. B.________ sia condannato a pagarle fr. 2'757.15 e a restituirle le ripetibili previste nella decisione del Giudice di pace. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5.   
 
5.1. Poiché il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.  
Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3). 
 
5.2. In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Infatti la ricorrente menziona l'art. 26 Cost. e si limita in sostanza a ribadire, basandosi su una fattispecie che non risulta dalla sentenza impugnata, che l'opponente avrebbe agito contro di lei pur sapendo che non era la persona da convenire in giudizio. Così facendo la ricorrente nemmeno tenta di dimostrare che l'autorità inferiore avrebbe emanato una decisione arbitraria né spiega perché questa avrebbe violato la sua garanzia della proprietà.  
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 aprile 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti