Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_648/2021  
 
 
Sentenza del 21 giugno 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 maggio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.110). 
 
 
Considerando:  
che il 24 agosto 2020 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di un avvocato per lesioni semplici e vie di fatto; 
che, con decisione del 1° aprile 2021, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale; 
che, contro il decreto di abbandono, la denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 15 aprile 2021; 
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 cpv. 1 CPP, il 16 aprile 2021 la CRP ha invitato la reclamante ad emendarlo; 
che la reclamante ha in seguito inviato ulteriori scritti alla Corte cantonale; 
che, con sentenza del 4 maggio 2021, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti di forma e di motivazione dell'art. 385 CPP
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 31 maggio 2021 al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); 
ch'ella è in particolare abilitata a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito; 
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che spettava alla ricorrente spiegare puntualmente perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; 
che, in questa sede, la ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che la ricorrente espone sostanzialmente argomenti di merito riguardanti i fatti oggetto della denuncia penale, ciò che è tuttavia inammissibile siccome esula dal tema del litigio; 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 giugno 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni