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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_167/2020  
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2020  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
patrocinati dall'avv. Riccardo Schuhmacher e 
dall'avv. Michela Gianola, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. C.________, 
patrocinato dall'avv. Vinh Giang, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Coazione, legittimazione ricorsuale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.133+224). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decreto d'accusa del 17 maggio 2016 il Procuratore pubblico ha ritenuto C.________ autore colpevole di coazione per avere, nel periodo giugno 2015 - novembre 2015, non consegnando la relativa chiave, impedito ai coniugi A.A.________ e B.A.________ l'utilizzo dell'ascensore che porta dall'autorimessa sul fondo xxx (ove essi possiedono una PPP) sino alla passerella che li conduce alla loro abitazione sul fondo yyy. 
 
B.   
Statuendo in seguito all'opposizione interposta da C.________, con sentenza del 9 ottobre 2017 la Giudice della Pretura penale ha riconosciuto l'imputato autore colpevole di coazione. 
 
C.   
Accogliendo l'appello presentato dal condannato, con sentenza del 13 dicembre 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha prosciolto C.________ dall'accusa di coazione. In breve essa ha rilevato che l'imputazione concerneva un'omissione. Lasciando indecisa la questione di sapere se il reato di coazione possa essere commesso per omissione, la CARP ha osservato che C.________ non aveva una posizione di garante nei confronti degli accusatori privati e doveva pertanto essere prosciolto dalla relativa accusa. 
 
D.   
Avverso questo giudizio A.A.________ e B.A.________ insorgono al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Protestate spese e ripetibili, postulano in via principale la condanna di C.________ per titolo di coazione, subordinatamente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità precedente per nuova decisione considerando i fatti imputati quale azione. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La sentenza della CARP è una decisione pronunciata in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. Contro la stessa è esperibile il ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF.  
 
1.2. Secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di principio al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 138 IV 86 consid. 3).  
 
Quando, come in concreto, la causa è stata oggetto di un procedimento di merito, l'accusatore privato deve avere esplicitamente fatto valere le pretese civili desunte dal reato (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1; sentenza 6B_708/2019 del 12 novembre 2019 consid. 2.1 con rinvii). Deve in altre parole essere intervenuto nel procedimento penale non solo con l'azione penale (art. 119 cpv. 2 lett. a CPP), ma anche con quella civile (art. 119 cpv. 2 lett. b CPP; v. sentenze 6B_1202/2019 del 9 luglio 2020 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 146 IV 211; 6B_1239/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1). Qualora non fosse giuridicamente e ragionevolmente possibile presentare le pretese civili nell'ambito del procedimento penale, il ricorrente è tenuto a spiegare quali pretese intenda fare valere, in che misura la decisione impugnata influisca sul loro giudizio e per quali motivi non gli sarebbe stato possibile agire nel procedimento penale (sentenza citata 6B_708/2019 consid. 2.1). La giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (v. sentenza 6B_287/2019 del 19 maggio 2020 consid. 2.1 con rinvio alla DTF 127 IV 185 consid. 1a). 
 
Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In questa evenienza, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (DTF 138 IV 78 consid. 1.3). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2). 
 
1.3. Nella fattispecie, i ricorrenti si sono certo costituiti accusatori privati nel procedimento penale, ma hanno esercitato unicamente l'azione penale. Non risulta infatti che abbiano avanzato alcuna pretesa civile contro l'imputato. In questa sede sostengono che la decisione impugnata sarebbe suscettibile di influenzare le pretese di carattere civile formulate nell'ambito della procedura arbitrale che li oppone a D.________Sagl, di cui l'imputato è socio e gerente, volta a dirimere la vertenza sorta in relazione al contratto d'appalto concluso con tale società. Riferendosi agli allegati della citata procedura, spiegano di rivendicare fr. 1.-- a titolo di torto morale, fr. 10'000.--, oltre interessi, quale risarcimento del danno derivante dai disagi consecutivi al blocco dell'ascensore, nonché fr. 40'851.20, oltre a interessi, a titolo di partecipazione alle spese legali rese necessarie "per tutte le inadempienze contrattuali" della società. La procedura arbitrale sarebbe stata avviata posteriormente all'emanazione della sentenza di primo grado della Pretura penale. Sennonché gli insorgenti non illustrano le ragioni per cui non hanno sollevato pretese contro l'imputato nell'ambito del procedimento penale. I motivi di tale omissione non sono del resto evidenti, tanto meno considerato che, come loro stessi ammettono, le pretese civili desunte dal reato sono state fatte valere solo dopo la conclusione del procedimento penale di primo grado e nella sede parallela del procedimento arbitrale.  
 
Occorre in proposito rilevare che, secondo la giurisprudenza, l'accusatore privato non può opporsi a una decisione perché non facilita la sua azione sul piano civile. È necessario che, a causa del giudizio impugnato, egli sia confrontato a maggiori difficoltà nel far valere le proprie pretese civili (se ntenza 6B_1000/2019 del 19 febbraio 2020 consid. 6.1 con rinvii). Nello specifico non appare quale influenza la sentenza della CARP possa avere sul giudizio delle pretese civili avanzate nell'ambito del procedimento arbitrale. I ricorrenti si limitano ad affermare che verosimilmente l'arbitro si sentirà vincolato dalle conclusioni a cui è giunta la Corte cantonale. Sennonché tale apodittica asserzione non è sufficiente a dimostrare l'adempimento della condizione posta dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Infatti, la CARP ha ritenuto che l'imputato, accusato di un'omissione, non avesse in ogni caso una posizione di garante verso gli insorgenti, atteso che per costante giurisprudenza non assumono tale posizione l'una verso l'altra le parti a un contratto bilaterale quale quello concluso dai ricorrenti e dall'imputato per conto della D.________Sagl. Orbene, non si scorge, né è spiegato nel gravame, come simile conclusione della CARP possa condizionare il giudizio dell'arbitro sulle pretese connesse al mancato utilizzo dell'ascensore. 
 
Non sono quindi date le condizioni per riconoscere agli insorgenti la legittimazione a contestare il merito della decisione impugnata con cui l'imputato è stato prosciolto. 
 
1.4. Poiché i ricorrenti lamentano unicamente la violazione dell'art. 180 CP, nonché degli art. 350 e 353 CPP, ma non si dolgono di una violazione dei loro diritti di parte, non si giustifica di entrare nel merito del loro gravame.  
 
2.   
Ne segue che l'impugnativa dev'essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ricorsuale. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al gravame (art. 68 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 dicembre 2020 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy