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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_5/2021  
 
 
Sentenza del 22 gennaio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 novembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2020.326). 
 
 
Considerando:  
che il 30 settembre 2020 A.________ ha presentato una denuncia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino; 
che con scritto del 7 ottobre 2020, il Procuratore generale (PG) ha invitato il curatore del denunciante a comunicargli se la validava; 
che con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha dichiarato di non ratificare la denuncia; 
che contro lo scritto del 7 ottobre 2020 del PG A.________ e B.________ sono insorti alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) che, in applicazione dell'art. 106 cpv. 1 CPP, ha dichiarato irricevibile il ricorso di A.________ per difetto dell'esercizio dei diritti civili e quindi della capacità processuale, considerando inapplicabile nella fattispecie l'art. 106 cpv. 3 CPP, ritenendo che al reclamante farebbe difetto la capacità processuale di discernimento negli ambiti giudiziari; 
 
che la CRP ha negato la legittimazione a interporre il reclamo a B.________, ritenuto che la denuncia era stata presentata soltanto dal di lei marito; 
che avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarla; 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241); 
che come noto ai ricorrenti, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri del Tribunale federale dall'intervenire nei giudizi che li riguardano è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF
che, in effetti, come a loro noto, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a loro sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenze 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 e 1C_266/2019 del 23 maggio 2019 nei loro confronti); 
che secondo la costante prassi, nota ai ricorrenti (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43); 
che, come rettamente accertato dalla CRP, con decisione cautelare del 9/10 dicembre 2019 l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente un co-curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, limitandolo nell'esercizio dei suo diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il co-curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6); 
che con giudizio del 15 luglio 2020 il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato il citato legale quale unico curatore di A.________; 
 
che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione; 
 
che, i nvitato a esprimersi sul gravame, con scritto del 20 gennaio 2021 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame, chiedendo di esentare il ricorrente dal pagamento di spese giudiziarie; 
 
che, pertanto, il ricorso, in quanto presentato da A.________ è manifestamente inammissibile; 
che il ricorso, prolisso, confuso e che mischia e confonde procedure diverse che esulano dall'oggetto del litigio in esame, limitato alla questione della negata legittimazione a reclamare (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187), in quanto inoltrato da B.________ è manifestamente inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), ritenuto ch'ella neppure tenta di dimostrare perché la conclusione della CRP di negarle la legittimazione a ricorrere sulla base dell'art. 382 cpv. 1 CPP sarebbe lesiva del diritto o arbitraria; 
 
che, pertanto, il gravame può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie nei confronti del ricorrente; 
 
che, per contro, l'implicita e generica domanda di assistenza giudiziaria di B.________, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di ogni possibilità di esito favorevole del suo ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), ritenuto che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF; sentenza 1B_399/2020 del 21 agosto 2020 nei suoi confronti); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B.________. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 gennaio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri