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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_448/2020  
 
 
Sentenza del 22 settembre 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Kneubühler, Jametti, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
procedimento penale; denegata e ritardata giustizia, ripetibili, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 giugno 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (inc. n. 60.2020.163). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, di nazionalità croata, e B.________, cittadina russa, sono i genitori di Alessandro, nato nel 2010 in California. Essi non si sono mai sposati, ma A.________ ha riconosciuto la paternità del figlio. L'8 maggio 2012 hanno sottoscritto un accordo secondo cui il figlio sarebbe vissuto con il padre. Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 il padre si è trasferito con il figlio dalla Croazia a Lugano. Il 1° settembre 2014 i genitori hanno concluso un ulteriore accordo nel quale hanno stabilito che il figlio sarebbe vissuto con il padre e che la madre avrebbe avuto diritti e obblighi di visita. 
 
B.   
A fine aprile 2015 il padre si è assentato all'estero per lavoro, lasciando il figlio in custodia alla madre, che si trovava in Ticino per l'esercizio del diritto di visita. Al rientro ha appreso che lei, senza il suo consenso, aveva deciso di portare il figlio in Russia. Ha poi ammesso di averlo condotto definitivamente con sé in Belgio, dove ella risiede. 
 
C.   
Il 27 maggio 2015 A.________, sostenendo che il diritto californiano istituirebbe l'autorità parentale congiunta tramite il solo riconoscimento della paternità del figlio da parte del padre, ha sporto querela penale nei confronti di B.________ per titolo di sottrazione di minorenne. Il 25 luglio 2016 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere. Adito dal padre, con sentenza del 10 marzo 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo. Con sentenza 6B_533/2017 del 6 settembre 2017 il Tribunale federale ha accolto il ricorso del padre, invitando le autorità cantonali a determinare a chi spetta l'autorità parentale e quindi il diritto di stabilire il luogo di dimora del figlio. La CRP ha invitato il PP a procedere in tal senso. 
 
D.   
Il 13 novembre 2019 il denunciante ha presentato un reclamo per denegata e ritardata giustizia alla CRP. Con sentenza del 26 febbraio 2020 la CRP ha respinto il reclamo. Mediante sentenza 1B_179/2020 del 28 maggio 2020, il Tribunale federale ha accolto il ricorso del padre, accertato una ritardata giustizia e annullato la sentenza della CRP, invitandola a pronunciarsi sulle spese e ripetibili della sede cantonale; ha inoltre fatto ordine al PP di concludere senza indugio l'istruzione penale ed emanare una decisione finale. 
 
E.   
Con decisione del 25 giugno 2020, la CRP ha accolto il reclamo del 13 novembre 2019, dichiarando che il PP procederà come indicato nella sentenza 1B_179/2020 (dispositivo n. 1). Non ha prelevato la tassa di giustizia e deciso che lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a A.________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2). 
 
F.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarne il dispositivo n. 2 e di ordinare alla CRP di riconoscergli ripetibili per almeno fr. 24'725.--, subordinatamente fr. 4'130.--, nonché di riconoscergli l'importo di fr. 30'000.-- a titolo di danno morale. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Essa non pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione incidentale, che può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale di massima solo alle condizioni poste dall'art. 93 LTF, ossia se può causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a). Secondo la giurisprudenza, si può tuttavia rinunciare a questa esigenza quando si è in presenza di un asserito diniego di giustizia formale nella forma della ritardata giustizia (DTF 138 IV 258 consid. 1.1 pag. 261; sentenze 1B_179/2020, citata, consid. 1.1 e 1B_534/2018 del 4 aprile 2019 consid. 1).  
 
1.1.1. Invocando questa prassi, il ricorrente parrebbe misconoscere tuttavia che, nel caso in esame, non si tratta più di pronunciarsi sulla ritardata giustizia, questione decisa con la sentenza 1B_179/2020. Il gravame è imperniato infatti sull'assunto secondo cui i fatti indicati nell'impugnata decisione sarebbero stati accertati in maniera manifestamente inesatta ed errata. Al dire del ricorrente, sebbene non fruiscano della crescita in giudicato, essi sarebbero nondimeno suscettibili di condizionare le parti e le autorità, motivo per cui tale circostanza sarebbe costitutiva di un diniego di giustizia. L'assunto chiaramente non regge, ritenuto che tale accertamento potrà, se del caso, essere completato nel proseguimento del procedimento penale: al riguardo non si è in presenza di un diniego di giustizia e ancor meno di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. In tale misura il ricorso è inammissibile.  
 
1.1.2. Anche nella misura in cui il ricorso verte sul contestato ammontare delle ripetibili, non si è di massima di fronte a una ritardata o denegata giustizia. In effetti, non si è più in presenza di un diniego di giustizia quando, come in concreto, l'autorità, ossia la CRP, ha statuito. Né sussiste un ritardo ingiustificato per il fatto che la decisione poi emanata non va nel senso desiderato dal ricorrente (sentenze 1B_314/2018 del 12 luglio 2018 consid. 2.1 e 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2). Certo, il ricorrente sostiene che le questioni delle ripetibili e dell'accertamento dei fatti sarebbero accessorie o assimilabili al quesito della denegata giustizia. Poiché questo tema è stato definitivamente deciso, esso non potrebbe più influire sul contenuto della decisione finale e non sarebbe quindi impugnabile secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF. Aggiunge, richiamando l'art. 433 cpv. 1 CPP, che l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute, tuttavia soltanto qualora quest'ultimo vinca la causa o quando l'imputato sia tenuto a rifondere le spese secondo l'art. 426 cpv. 2 CPP, motivo per cui rischierebbe di subire un pregiudizio irreparabile. Visto l'esito del ricorso la questione non dev'essere esaminata oltre.  
 
2.  
 
2.1. Come visto, nella misura in cui il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti, del quale egli non dimostrerebbe peraltro l'arbitrarietà (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190), il ricorso è inammissibile. Egli sostiene a torto che una ricostruzione corretta degli stessi sarebbe fondamentale per una congrua quantificazione delle ripetibili; le precisazioni fattuali da lui addotte sono infatti ininfluenti sul calcolo dell'importo delle ripetibili. Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'oggetto del litigio si limita in effetti alla presentazione del reclamo per ritardata giustizia, e non alla globalità degli interventi del suo legale durante cinque anni.  
 
2.2. Determinare se il ricorso a un avvocato costituisca un esercizio adeguato dei diritti procedurali del suo assistito e se possa di conseguenza essergli riconosciuta un'indennità per le spese di patrocinio è una questione che concerne l'applicazione del diritto federale e che il Tribunale federale esamina di principio liberamente. Si impone tuttavia un certo riserbo quando si tratta di statuire sulla valutazione eseguita dalla precedente istanza, in particolare riguardo alla determinazione del dispendio adeguato dell'attività del patrocinatore nel singolo caso (cfr. DTF 142 IV 45 consid. 2.1 pag. 47, 163 consid. 3.2.1 pag. 169).  
 
2.3. L'art. 417 CPP, non richiamato dal ricorrente, dispone che in presenza di atti procedurali viziati, l'autorità penale può addossare le spese procedurali e le indennità al partecipante al procedimento che le ha causate, in concreto il PP, accollandole quindi allo Stato (sentenza 1B_534/2018, citata, consid. 3.4). Il ricorrente accenna all'art. 428 cpv. 1 CPP, relativo all'assunzione delle spese della procedura di ricorso, ma non delle ripetibili. Fa valere inoltre una violazione dell'art. 11 del regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310). Nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, il regolamento dispone che le ripetibili sono stabilite secondo la relativa tariffa (cpv. 1), mentre che nel caso di ricorso, appello o altro rimedio giuridico sono fissate tra il 30 % e il 60 % dell'importo calcolato secondo il cpv. 1 (cpv. 2 lett. a). Entro i limiti stabiliti dall'art. 11 cpv. 1 e 2, le ripetibili sono fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato (art. 11 cpv. 5). Nelle pratiche, come quella in esame, il cui valore non è determinante o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.-- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.-- l'ora per il praticante (art. 12 del regolamento).  
 
Trattandosi di diritto cantonale, l'applicazione di questa normativa va censurata rispettando le regole di motivazione accresciuta poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. L'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale sono esaminate inoltre soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 145 II 32 consid. 5.1 pag. 41). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 143 I 321 consid. 6.1 pag. 324), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 144 I 113 consid. 7.1 pag. 124). 
 
2.4. La CRP non ha motivato l'ammontare delle ripetibili. Al riguardo il ricorrente non fa tuttavia valere una lesione dell'art. 80 cpv. 2 prima frase CPP, che sancisce un obbligo di motivazione, quale aspetto del diritto di essere sentito (DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 109; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157). Giova nondimeno rilevare che il tribunale non sempre è tenuto a motivare la decisione con cui stabilisce l'importo delle ripetibili. Di massima, si ritiene che il giudice sia in grado di rendersi conto della natura e dell'ampiezza delle operazioni rese necessarie dal procedimento. In presenza di compensi minimi e massimi previsti da una tariffa o una norma legale, al tribunale incombe un obbligo di motivazione solo qualora se ne scosta, se sono invocati elementi straordinari, oppure se si diparte dalla nota d'onorario presentata da una parte e accorda un'indennità inferiore all'importo usuale, malgrado una prassi ben definita. Il ricorrente non invoca tali motivi. Del resto, di principio, neppure il Tribunale federale motiva le decisioni relative alle ripetibili nelle cause di cui è adito (DTF 139 V 496 consid. 5.1 pag. 504 e rinvio).  
 
2.5. Il ricorrente sostiene che le note di onorario dei due legali che l'hanno assistito tra l'altro dal 14 febbraio al 21 aprile 2020 ammonterebbero, unitamente all'anticipo di fr. 6'000.--, a fr. 24'725.05. Adduce che il suo legale ha inoltrato 13 scritti per sollecitare il prosieguo della procedura e che la redazione del reclamo avrebbe necessitato un particolare investimento di tempo, segnatamente riguardo all'esposizione fattuale. Ora, quest'ultima si riferisce in sostanza semplicemente al riassunto cronologico del procedimento penale. Secondo il ricorrente, solo l'attività del patrocinatore volta a sollecitare il PP comporterebbe un minimo di spese di fr. 4'130.--, ossia 14h45 a fr. 280.-- l'ora. Ne conclude, in maniera del tutto generica, che di fronte alle spese da lui sostenute nel corso degli anni, l'assegnazione della contestata indennità non sarebbe giustificata, visto che l'accertamento dei fatti operato dalla CRP non avrebbe permesso di valutare adeguatamente le spese da lui sostenute per correggere tale asserito vizio, come visto ininfluente. Ne segue che già per questi motivi il ricorso è in larga misura privo di fondamento.  
Inoltre, dalla nota d'onorario da lui prodotta nella sede federale risulta che dall'11 fino al 26 novembre 2019 il legale per la preparazione del reclamo e la finalizzazione della replica ha fatturato, con tariffe differenziate da fr. 80.-- e fr. 340.74 l'ora, complessivamente fr. 1'972.90, importo ben inferiore a quelli richiesti dal ricorrente. Egli disattende infatti che le sue pretese, ch'egli deve quantificare e provare, devono essere fissate separatamente per ogni fase della procedura, in concreto riguardo al reclamo, in maniera indipendente dalla procedura di merito (cfr. DTF 142 IV 163 consid. 3.2.2 pag. 170). 
D'altra parte il ricorrente non pretende che la CRP si sarebbe scostata da un compenso minimo previsto dalla citata tariffa o da una nota d'onorario, che neppure pretende di avere presentato o che avrebbe riconosciuto un'indennità inferiore all'importo usuale per casi simili. In queste circostanze non si può rimproverare alla CRP di avere ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, visto che l'indennità concerne esclusivamente la procedura del reclamo per ritardata giustizia, che non comportava particolari difficoltà. 
 
2.6. L'insorgente, senza richiamare l'art. 436 CPP che disciplina l'indennizzo e la riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso, di appello e di reclamo (DTF 142 IV 163 consid. 3.2.2 pag. 169), chiede che gli venga riconosciuto un importo di almeno fr. 30'000.-- a titolo di riparazione del torto morale, poiché le inadempienze del PP non gli avrebbero permesso di vedere suo figlio per oltre un anno. Egli non fa valere d'aver presentato tale domanda dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza: su questo punto il ricorso è quindi inammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF).  
 
3.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 settembre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri