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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_630/2020  
 
 
Sentenza del 22 settembre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2019, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2020 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2020.86; 80.2020.87). 
 
 
Visto:  
che, con sentenza del 26 giugno 2020, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso interposto da A.________ in relazione alla sua tassazione per il periodo fiscale 2019; 
che, con ricorso del 27 luglio 2020, A.________ ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale federale; 
che, con lettera del 4 agosto 2020, il Tribunale federale ha scritto a A.________ che l'allegato ricorsuale non sembrava a prima vista adempiere alle esigenze di motivazione poste dalla legge, invitandolo a completare lo stesso entro il termine di ricorso; 
che la lettera indicata, spedita con invio raccomandato, non è stata ritirata ed è quindi stata rispedita a A.________ per posta semplice; 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 II 497 consid. 3 pag. 499); 
che, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e deve pertanto confrontarsi - almeno brevemente - con le argomentazioni contenute nello stesso (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.); 
che, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246); 
che, d'altra parte, il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF); 
che il ricorso interposto il 27 luglio 2020 - che non è stato in seguito oggetto di nessuna tempestiva completazione - non si confronta affatto con le argomentazioni giuridiche contenute nel giudizio impugnato e nemmeno contesta (validamente) l'accertamento dei fatti; 
 
che lo stesso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, tenuto conto delle circostanze, il Tribunale federale rinuncia tuttavia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile 
 
2.   
Non vengono prelevate spese. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Losanna, 22 settembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli