Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_288/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 novembre 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
entrambe patrocinate dall'avv. Stefano Ferrari, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________SA, 
2. D.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Yves Flückiger, 
3. E.________, 
patrocinato dall'avv. Stefania Riggi, 
opponenti. 
 
Oggetto 
pregiudizio all'economia domestica, 
 
ricorso contro la sentenzaemanata il 18 aprile 2017 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2015.151 e 153). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 23 giugno 2001 il ventiseienne F.A.________, salendo su una roccia per tuffarsi nel fiume Breggia a Morbio Inferiore, si è aggrappato a quella che sembrava una corda che penzolava dal ponte soprastante e che in realtà era un cavo elettrico con i fili scoperti nella parte finale, ha preso la scossa, è caduto in acqua ed è morto per "annegamento tipico". 
Il cavo risaliva agli anni '70, quando la G.________SA aveva incaricato il suo dipendente D.________ di collegare l'impianto elettrico di un manufatto che serviva da riparo per i suoi lavoratori, denominato "baracca dei minatori", a una pompa a immersione situata sull'altra riva del fiume. A questo fine il dipendente aveva istallato il cavo in questione, che attraversava il fiume appoggiato su una putrella sotto il ponte. Una ventina di anni dopo la pompa era stata smantellata, ma l'impianto elettrico non era stato disattivato. Dopo alcuni avvicendamenti la "baracca dei minatori" era stata presa in uso da E.________, il quale, su richiesta della G.________SA, per differenziare i consumi, aveva fatto separare gli impianti elettrici. 
 
B.   
Il 22 aprile 2004 il Giudice della Pretura penale ha condannato D.________ e E.________ per omicidio colposo di F.A.________ (art. 117 CP) e ha accertato la loro responsabilità verso le parti civili, tra le quali la vedova A.A.________ e la figlia B.A.________, rinviandole al foro civile per fare valere le loro pretese. 
I successivi ricorsi di D.________e E.________ sono stati respinti, nella misura in cui erano ammissibili, prima dalla Corte di cassazione e revisione penale ticinese, poi dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale (cause 6P.98/2006, 6S.206/2006, 6P.107/2006 e 6S.205/2006). 
 
C.   
Il 25 giugno 2010 A.A.________ e B.A.________ hanno promosso davanti alla Pretura di Mendrisio-Sud l'azione civile contro D.________, E.________ e la C.________SA, che aveva nel frattempo ripreso attivi e passivi della G.________SA. Le attrici hanno chiesto che i convenuti fossero condannati solidalmente a risarcire loro il danno consecutivo al decesso di F.A.________, suddiviso in diverse posizioni, a favore dell'una, dell'altra o di entrambe; complessivamente fr. 1'194'297.75, secondo le conclusioni di causa. 
Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 28 luglio 2015. Ha costatato che la responsabilità di D.________ e E.________ era stata stabilita in modo vincolante dal giudice penale, ha accertato a sua volta la responsabilità della C.________SA quale possessore dell'impianto nel senso degli art. 27 cpv. 1 e 34 cpv. 1 della legge sugli impianti elettrici del 24 giugno 1902 (LIE; RS 734.0), e li ha condannati a pagare solidalmente i risarcimenti seguenti: a A.A.________ fr. 13'733.-- per perdita di sostegno in denaro, fr. 22'565.80 per perdita di rendite pensionistiche e fr. 30'000.-- di torto morale; a B.A.________ fr. 20'000.-- di torto morale; a entrambe le attrici solidalmente fr. 30'857.30 di spese legali preprocessuali, fr. 11'394.65 di costi funerari e fr. 614'085.-- per perdita di sostegno in natura. 
 
D.   
Il 18 aprile 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto parzialmente le impugnative presentate dai tre convenuti e riformato il giudizio di prima istanza. Ha posto soltanto a carico di E.________ il risarcimento di fr. 13'733.-- a favore di A.A.________ per perdita di sostegno in denaro e ha liberato tutti e tre i convenuti dal risarcimento alle attrici di fr. 614'085.-- per perdita di sostegno in natura; per il resto la Corte d'appello ha confermato la sentenza del Pretore. 
 
E.   
A.A.________ e B.A.________ insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 23 maggio 2017. Chiedono l'annullamento della sentenza d'appello e in via principale la conferma integrale di quella del Pretore, subordinatamente il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
C.________SA e D.________ hanno proposto di re spingere il ricorso con risposta del 16 agosto 2017; E.________ ha chiesto di dichiararlo irricevibile o di respingerlo con risposta del 21 agosto 2017. L'autorità cantonale non ha preso posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia civile è presentato dalle parti parzialmente soccombenti nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); è perciò ammissibile. 
L'obiezione dell'opponente E.________, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile poiché non contiene conclusioni cifrate e non precisa quali punti del dispositivo della sentenza cantonale sono contestati (art. 42 cpv. 1 LTF), è infondata. Dalla lettura del ricorso si capisce in modo chiarissimo che ad essere contestato davanti al Tribunale federale è esclusivamente il rifiuto della Corte di appello di riconoscere un risarcimento per perdita di sostegno in natura secondo l'art. 45 cpv. 3 CO - il cosiddetto pregiudizio all'economia domestica o danno casalingo - invece concesso in prima istanza per fr. 614'085.-- a favore delle ricorrenti in solido (cfr. la sentenza 4A_146/2016 del 18 luglio 2016 consid. 1 e rif.). 
 
2.   
Per la valutazione e la quantificazione del lavoro domestico svolto dal defunto il Pretore si era basato sui dati della rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (RIFOS). I convenuti avevano contestato l'applicazione dei dati statistici, in assenza di prove concrete sul lavoro effettivamente svolto nell'economia domestica, ma il primo giudice aveva rinviato alla giurisprudenza che ammette il metodo di calcolo astratto e considerato che nella fattispecie non fossero ravvisabili né erano state addotte " specificità tali da giustificare un'inapplicabilità dei dati statistici ". 
La Corte cantonale ha sovvertito il giudizio di prima istanza. Ha ri cordato preliminarmente che, sebbene la giurisprudenza consenta di stabilire il dispendio di tempo necessario per svolgere lavori domestici sia in modo concreto, calcolando la perdita economica effettiva, sia in modo astratto, sulla base di dati statistici, il semplice richiamo delle tabelle RIFOS non è sufficiente. Devono essere fornite indicazioni concrete sull'economia domestica del danneggiato e sui compiti che gli sono preclusi. Solo una volta chiariti questi aspetti, ha proseguito la Corte ticinese, è possibile quantificare il pregiudizio ricorrendo ai dati statistici, a condizione che siano rappresentativi della situazione concreta. 
I giudici cantonali hanno costatato che nel caso specifico le attrici avevano proposto l'applicazione dei dati RIFOS limitandosi ad affermare che il defunto " forniva importante aiuto anche nell'ambito dell'economia domestica e dell'educazione della piccola B.A.________", senza spiegare né quali fossero le attività domestiche svolte effettivamente né per quali motivi non sarebbe stato possibile elencarle e provarle; solo con le conclusioni - quindi tardivamente secondo l'art. 78 CPC/TI ancora applicabile al processo di prima istanza - esse avevano sostenuto che l'uso del metodo statistico si giustificava per il tempo trascorso e per la difficoltà di effettuare calcoli concreti. La Corte ticinese ha aggiunto che le "scarse allegazioni" delle attrici erano peraltro state contestate con le rispettive risposte dai convenuti, i quali avevano evidenziato sia l'assenza di allegazioni concrete e di prove concernenti il pregiudizio all'economia domestica, sia i criteri di calcolo proposti. 
Per questi motivi la Corte d'appello ha respinto d'entrata la pretesa di risarcimento per perdita di sostegno, senza esaminarla nel dettaglio. 
 
3.   
Per le ricorrenti la sentenza cantonale viola l'art. 45 cpv. 3 CO e la nozione giuridica del danno. A parer loro, quando l'economia domestica sotto esame non presenta elementi divergenti rispetto ai nuclei famigliari considerati nelle statistiche, circostanza che si verificherebbe nel loro caso, il danno casalingo può essere determinato sulla base delle sole tabelle RIFOS, a prescindere da " dati di fatto aggiuntivi " e da "elementi probatori ausiliari". Secondo le ricorrenti il Tribunale di appello si sarebbe scostato senza motivare dall'apprezzamento effettuato dal Pretore, il quale, applicando l'art. 42 cpv. 2 CO e basandosi sulla comune esperienza della vita e sull'ordinario andamento delle cose, aveva ritenuto che l'economia domestica della famiglia A.________ corrispondesse alle "ricorrenze statistiche". Così facendo l'autorità cantonale avrebbe violato anche l'art. 29 Cost. Inoltre, addossando loro l'onere di fornire prove non necessarie, invece di esigere dagli opponenti la dimostrazione "che le ricorrenze statistiche non si attagliassero alla fattispecie", l'autorità cantonale avrebbe leso anche l'art. 8 CC. Tanto più che la possibilità di portare prove concrete sulle attività domestiche svolte dal defunto era loro preclusa, poiché il codice processuale ticinese impediva alle parti di proporre l'interrogatorio formale di sé stesse. Gli opponentiavrebbero invece potuto pretendere l'interrogatorio delle ricorrenti; lo avevano in effetti chiesto, per rinunciarvi però nel corso dell'istruttoria. 
Nel capitolo finale le ricorrenti riprendono le predette argomentazioni e concludono che la sentenza cantonale viola, oltre alle norme citate, anche il divieto dell'arbitrio, perché suscita "un particolare sentimento di ingiustizia e di iniquità ". 
 
4.   
La censura formale di violazione dell'obbligo dell'autorità di motivare le proprie decisioni è manifestamente infondata. La motivazione della sentenza impugnata, riassunta al considerando 2, illustra in modo chiaro le ragioni che hanno indotto il Tribunale di appello a scostarsi dalle valutazioni del Pretore. 
 
5.   
La determinazione del pregiudizio all'economia domestica, come l'accertamento del danno in genere, è di principio una questione di fatto, di apprezzamento delle prove, che il Tribunale federale non può rivedere se non sotto l'angolo dell'arbitrio. Attiene però al diritto la corretta applicazione della nozione giuridica e delle regole di calcolo del danno (DTF 129 III 135 consid. 4.2.1 pag. 152 e seg.). La censura di violazione dell'art. 45 cpv. 3 CO e della nozione di pregiudizio all'economia domestica che la norma racchiude è perciò ammissibile. 
 
5.1. Il Tribunale federale si è occupato diffusamente della determinazione del pregiudizio all'economia domestica secondo il metodo astratto nella sentenza 4C.166/2006 del 25 agosto 2006 consid. 5 e 6, ripresa nella sentenza 4A_23/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.3 e confermata nella DTF 136 III 410 consid. 4.2.2 pag. 417. Le prime due decisioni sono state emanate nell'ambito della stessa causa di risarcimento, fondata sull'art. 46 cpv. 1 CO, promossa dalla vittima di un incidente stradale. La sentenza impugnata ne riassume correttamente il contenuto essenziale. Dal momento che le ricorrenti non sembrano averne inteso la portata, è opportuno riprenderlo in modo più esteso.  
 
5.2. Il risarcimento del danno casalingo presuppone che la persona in questione svolga (o svolgesse) effettivamente lavori domestici. Non è affatto notorio che ogni adulto li effettui in misura tale da poter giustificare un risarcimento. Vista la struttura diversa che possono assumere le economie domestiche composte da più persone adulte, non è nemmeno possibile determinare la ripartizione dei compiti casalinghi sulla base dell'esperienza di vita. Occorre perciò procedere in due tappe.  
Il danneggiato - la vittima dell'incidente, nel caso trattato nelle suddette sentenze - deve anzitutto sostanziare concretamente l'orga nizzazione dell'economia domestica nella quale vive e le mansioni che avrebbe svolto se non fosse stato impedito dall'infortunio. Solo una volta stabilita la misura effettiva dell'impedimento si pone la questione della quantificazione, per la quale il giudice può riferirsi alle statistiche RIFOS; a condizione, tuttavia, che siano rappresentative dell'economia domestica in questione o permettano deduzioni al suo riguardo. La parte che se ne prevale non può perciò limitarsi a rinviare alle statistiche; deve sostanziare le caratteristiche della sua economia domestica e il ruolo ch'essa vi svolge (o svolgeva) in modo tale da permettere al giudice di considerare le circostanze specifiche, di stabilire la misura in cui i dati statistici corrispondono alla situazione concreta sotto giudizio e di adottare se necessario dei correttivi. 
 
5.3. La natura del pregiudizio domestico risarcibile secondo gli art. 45 cpv. 3 e 46 cpv. 1 CO è identica, per cui la fattispecie è perfettamente sussumibile alla giurisprudenza sopraesposta. La Corte cantonale l'ha applicata correttamente, sia per quanto riguarda la nozione di danno all'economia domestica e il modo di procedere per accertarlo secondo il metodo astratto, sia in merito all'obbligo addossato alle attrici di sostanziare concretamente le caratteristiche della loro economia domestica e le mansioni che vi svolgeva effettivamente il defunto. La tesi che il richiamo dei dati RIFOS rendeva superflua l'allegazione di tali fatti da parte loro, e che toccava semmai agli opponenti dimostrare che le statistiche non si attagliano alla fattispecie, è contraria alle regole suesposte di diritto federale.  
Respingendo l'azione di risarcimento in ragione dell'assenza di allegazioni delle attrici e di prove sui fatti determinanti per stabilire il danno do mestico secondo l'art. 45 cpv. 3 CO, l'autorità cantonale ha applicato correttamente anche l'art. 8 CC. La norma pone in effetti le conseguenze della mancata prova di un fatto a carico della parte che ne porta l'onere. 
 
5.4. Le ricorrenti non contestano di per sé il rimprovero di non avere sostanziato né provato i predetti fatti; sostengono soltanto - come detto a torto - che nessun obbligo particolare di allegazione incombeva loro. Invocano invero le difficoltà di provare le attività svolte dal defunto nell'economia domestica, riconducibili, a loro dire, anche all'impossibilità secondo il diritto processuale ticinese di chiedere l'interrogatorio di sé stesse. Non si confrontano tuttavia con l'obiezione del Tribunale di appello di avere addotto tardivamente le difficoltà di prova, solo con le conclusioni. Su questo punto il ricorso è quindi inammissibile.  
Nella misura in cui le ricorrenti parrebbero prevalersi anche dell'art. 42 cpv. 2 CO (la loro motivazione non è molto chiara a tale riguardo), va ricordato che l'applicazione di questa norma non sminuirebbe comunque l'obbligo di sostanziare le circostanze di fatto rilevanti; al leggerirebbe tutt'al più la prova di tali fatti (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471; sentenza 4A_23/2010 citata consid. 2.3.2 - 2.3.4). 
Infine, in merito all'accenno " in via del tutto abbondanziale" delle ricorrenti all'ordinanza del 19 dicembre 2013 con la quale il Pretore aveva respinto il quesito peritale ch'esse avevano proposto per quantificare il danno all'economia domestica, basti costatare che quella decisione processuale è rimasta incontestata davanti al Tribunale di appello. 
 
6.   
Ne viene che la sentenza impugnata rispetta il diritto federale. Il Tribunale federale ne rivede liberamente l'applicazione, per cui la censura d'arbitrio non ha portata propria. 
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccom benza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 8'500.-- sono poste solidalmente a carico delle ricorrenti, che rifonderanno, pure con vincolo solidale e a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale, fr. 9'500.-- agli opponenti C.________SA e D.________, congiuntamente, e fr. 9'500.-- all'opponente E.________. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 22novembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti