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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1397/2020  
 
 
Sentenza del 23 agosto 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Canton Svitto, 
casella postale 1201, 6431 Svitto, 
opponente. 
 
Oggetto 
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2020 dalla Corte penale del Tribunale cantonale del 
Canton Svitto (STK 2019 54). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 1° aprile 2018 alle ore 3.24 ad Arth sull'autostrada A4 in direzione di Goldau, in concomitanza con un cantiere stradale, A.________ ha circolato a bordo di un'autovettura alla velocità di 129 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h) su un tratto in cui vigeva il limite di 80 km/h. 
 
B.  
Per questi fatti, con decreto d'accusa del 30 novembre 2018 il pubblico ministero di Innerschwyz ha ritenuto A.________ autore colpevole di grave infrazione colposa alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr unitamente all'art. 27 LCstr nonché all'art. 4a cpv. 5 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11). 
 
C.  
Statuendo in seguito all'opposizione interposta dall'imputato, con sentenza del 26 giugno 2019 la Giudice unica del Tribunale distrettuale di Svitto ha riconosciuto A.________ autore colpevole di grave infrazione colposa alle norme della circolazione stradale e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 60.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, unitamente alla multa di fr. 750.--, fissando a 13 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. 
 
D.  
A.________ ha appellato contro la sua condanna e ha chiesto la designazione di un difensore d'ufficio per la procedura di appello. Il 9 dicembre 2019 la direzione del procedimento ha respinto l'istanza. Con sentenza 1B_34/2020 del 5 febbraio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da A.________ contro il rifiuto del postulato difensore d'ufficio. 
 
In parziale accoglimento dell'appello, con sentenza del 6 ottobre 2020 la Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Svitto ha confermato la condanna per grave infrazione colposa alle norme della circolazione stradale, ma ha ridotto la pena pecuniaria a 40 aliquote giornaliere e il relativo importo a fr. 30.-- ciascuna, sempre sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e la multa a fr. 300.--, fissando a 10 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. 
 
E.  
Avverso questo giudizio, A.________ insorge al Tribunale federale, postulando in sostanza la derubricazione dell'infrazione e il beneficio dell'assistenza giudiziaria. A.________ chiede inoltre che il procedimento si svolga in lingua italiana. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 54 cpv. 1 LTF). 
 
Il ricorrente, di lingua italiana e domiciliato nel Cantone Ticino, a cui l'autorità precedente ha notificato una traduzione italiana del proprio giudizio, contesta la sua condanna con un gravame steso in italiano (v. art. 42 cpv. 1 LTF). In simili circostanze, si giustifica di emanare la presente sentenza in italiano, benché la decisione impugnata sia redatta in tedesco. 
 
2.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile. Il gravame è inoltre tempestivo, in quanto presentato entro il termine legale (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
2.2. Il ricorso al Tribunale federale deve in particolare contenere le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Esse devono essere chiare e precise ed enunciare esattamente quali punti della decisione impugnata sono contestati e quali sono le modifiche richieste. Le conclusioni sono un elemento essenziale nell'ambito di un procedimento giudiziario. Se mancano o risultano insufficienti, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (sentenza 5A_683/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 4). Il divieto del formalismo eccessivo impedisce tuttavia di valutare le conclusioni con troppo rigore, ove sia comunque possibile comprendere, alla luce della motivazione del gravame eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, ciò che la parte voglia ottenere nel merito (sentenza 2C_419/2015 del 3 giugno 2016 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 142 II 355).  
 
In concreto l'allegato ricorsuale è privo di qualsiasi conclusione e dovrebbe pertanto essere dichiarato inammissibile. Dalla sua lettura si evince nondimeno come l'insorgente, non patrocinato, contesti sia la sua condanna per grave infrazione colposa alle norme della circolazione stradale, di cui in sostanza chiede la derubricazione a contravvenzione, sia la commisurazione della pena inflittagli, postulandone una riduzione, sia infine la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria. È quindi possibile continuare l'esame del gravame. 
 
2.3. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2). La parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi dell'autorità precedente, perché l'atto impugnato viola il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute in presenza di censure afferenti garanzie di rango costituzionale o convenzionale che, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solo se sollevate e motivate in modo chiaro e preciso: argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
Il Tribunale federale fonda invece il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 146 I 83 consid. 1.3), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
In concreto, il ricorso disattende in larga misura queste esigenze di motivazione come si vedrà meglio nel prosieguo. L'insorgente infatti argomenta liberamente omettendo di confrontarsi con le motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, spiegando in che modo e misura violerebbero il diritto. 
 
3.  
L'utente della strada deve segnatamente osservare i segnali e le demarcazioni stradali (art. 27 cpv. 1 primo periodo LCStr). Se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 120 km/h sulle autostrade (art. 32 cpv. 2 LCStr unitamente all'art. 4a cpv. 1 lett. d ONC). Tuttavia, se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (art. 32 cpv. 2 LCStr unitamente all'art. 4a cpv. 5 primo periodo ONC). 
 
L'art. 90 cpv. 2 LCStr sanziona chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile (art. 100 n. 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l'autore disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta. Sotto quello soggettivo, l'infrazione presuppone un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi. Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (DTF 142 IV 93 consid. 3.1). 
 
Per quanto concerne specificamente gli eccessi di velocità, al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti, la giurisprudenza ha stabilito regole precise. Così, il caso è oggettivamente grave, ovvero a prescindere dalle circostanze concrete, quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30 km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 143 IV 508 consid. 1.3). Il conducente che supera in modo tanto marcato la velocità massima consentita agisce di regola intenzionalmente o per lo meno per grave negligenza (sentenza 6B_571/2012 dell'8 aprile 2013 consid. 3.4). Sempre secondo la giurisprudenza, in presenza di circostanze eccezionali è tuttavia possibile escludere l'applicazione del caso grave anche se l'eccesso di velocità supera le citate soglie. Così ad esempio, il Tribunale federale ha negato, sotto il profilo soggettivo, la realizzazione di un caso grave ove il limite di velocità era stato provvisoriamente ridotto a 80 km/h in autostrada per ragioni ecologiche connesse a un'eccessiva concentrazione di polveri fini nell'aria, rispettivamente ove il limite di velocità disatteso costituiva una misura di moderazione del traffico (DTF 143 IV 508 consid. 1.3 con rinvii). 
 
3.1. Il ricorrente non contesta di aver circolato alla velocità di 129 km/h (dedotto il margine di tolleranza). Sostiene tuttavia che la segnalazione del limite di velocità sul tratto autostradale in questione, ove erano presenti due corsie, fosse insufficientemente illuminata considerata l'ora. Rileva inoltre che, successivamente ai fatti qui in giudizio, la segnaletica sarebbe stata modificata con l'aggiunta di un'illuminazione. Tale modifica non avrebbe avuto ragion d'essere se all'origine la segnaletica fosse stata davvero a norma. L'insorgente trova vieppiù ingiusto essere punito alla stessa stregua di colui che supera la velocità consentita all'esterno delle località ove vige il limite di 80 km/h, malgrado si trovasse in autostrada. Precisa ancora che, non essendo della zona, egli non avrebbe saputo dell'esistenza di lavori, che il cantiere sarebbe stato inattivo nonché insufficientemente segnalato e illuminato. Afferma infine di non aver causato alcun pericolo.  
 
3.2. L'autorità cantonale ha ritenuto che la segnaletica stradale fosse conforme alle normative vigenti, segnatamente all'art. 102 cpv. 4 dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21). Questa disposizione non impone infatti necessariamente che i segnali siano illuminati di notte, essendo sufficiente che siano retroriflettenti, come lo erano in concreto. In quanto tali, sono visibili anche di notte, rinviando la luce dei fari anabbaglianti. L'insorgente non contesta tali accertamenti, in particolare il carattere retroriflettente della segnaletica, e ancor meno sostiene che siano stati effettuati in modo arbitrario (v. supra consid. 2.3), ma si limita a ribadire che essa fosse insufficientemente illuminata considerata l'ora. Come rettamente osservato in sede cantonale, il fatto che successivamente ai fatti qui in giudizio la segnaletica sia stata eventualmente modificata con l'aggiunta di segnali luminosi nulla muta in concreto. Ciò infatti non significa che, al momento del rilevamento dell'infrazione in giudizio, essa non fosse conforme alle prescrizioni legali. Non vi sono dunque ragioni per cui al ricorrente non possa essere opposto il limite di velocità oggetto della segnaletica in parola, ricordato peraltro che, quand'anche non siano collocati in modo regolare, i segnali e le demarcazioni devono essere osservati (DTF 128 IV 184 consid. 4.2 e 4.3). Rilevasi vieppiù che, secondo quanto stabilito dall'autorità precedente sulla scorta della documentazione fotografica agli atti, il rilevamento radar è avvenuto unicamente dopo il secondo segnale indicante la "velocità massima 80 km/h", diversi segnali indicanti una prossima soppressione di una corsia, nonché un ulteriore segnale di avvertimento di controlli radar. A ragione quindi, l'autorità cantonale ha osservato che la segnaletica poteva e doveva essere tempestivamente distinguibile per un conducente, prestando la necessaria attenzione alla circolazione. Proprio dalla documentazione fotografica risulta poi che l'apparecchio radar è stato collocato dopo l'avvenuta soppressione di una corsia di marcia (incarto cantonale, atto n. 9.0.02, immagine I), sicché non si scorge come il ricorrente possa affermare essersi trovato, al momento del rilevamento, "su di una strada a due corsie" convinto di essere "in autostrada normalmente". Quanto all'obiezione per cui egli non avrebbe messo in pericolo terze persone, si ribadisce che per realizzare il reato di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr è sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta (v. supra consid. 3; su tale nozione v. DTF 142 IV 93 consid. 3.1) e si evidenzia che l'eccesso di velocità di 49 km/h è stato riscontrato in piena notte e su un tratto con la circolazione limitata a una sola corsia sul quale la velocità massima consentita era di 80 km/h. In concreto non sono peraltro accertate, né avanzate nell'impugnativa, circostanze eccezionali che permetterebbero di negare l'adempimento dell'elemento soggettivo del reato. Fuorviante appare infine il paragone tra l'eccesso di velocità commesso fuori dalle località e quello in autostrada. Nel primo caso infatti l'inosservanza del limite di velocità è oggettivamente grave già a partire da un superamento di 30 km/h, mentre nel secondo solo a partire da 35 km/h. In concreto l'insorgente ha superato di ben 49 km/h il limite di velocità su un tratto di autostrada.  
 
Alla luce di quanto esposto, la condanna del ricorrente per titolo di grave infrazione (colposa) alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr non viola il diritto. 
 
4.  
L'insorgente censura anche la pena inflittagli, da un lato perché non avrebbe dovuto essere condannato per grave infrazione alle norme della circolazione, dall'altro perché sono stati valutati in modo neutro la sua incensuratezza e la sua reputazione automobilistica. 
 
Entrambe le censure sono infondate. Come visto la condanna per grave infrazione alle norme della circolazione ha trovato conferma in questa sede; il reato non è stato derubricato e quindi non si impone di ridurre la pena in ragione di una nuova e più mite qualificazione giuridica della fattispecie. Quanto poi all'incensuratezza e alla buona reputazione, sono state correttamente considerate senza peso specifico per la commisurazione della pena. Secondo la giurisprudenza infatti, nel contesto della commisurazione della pena, l'incensuratezza ha un effetto neutro e di conseguenza non deve venir valutata in senso attenuante, salvo circostanze eccezionali (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4, richiamata dalla DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2). In concreto, tuttavia, non si scorge, e l'insorgente neppure adduce, quali circostanze eccezionali permetterebbero di attribuire alla sua incensuratezza una rilevanza per un'attenuazione della pena. 
 
Per il resto, la sanzione irrogata non è oggetto di specifiche critiche supportate da una motivazione, seppur minima. Non v'è dunque ragione di soffermarsi oltre su questo punto. 
 
5.  
Il ricorrente contesta infine anche la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in sede cantonale, omette tuttavia qualsiasi motivazione in proposito, spiegando anche solo sommariamente cosa rimproveri all'autorità cantonale. Si segnala tuttavia all'insorgente la possibilità offerta dall'art. 425 CPP di richiedere all'autorità penale una sospensione, rispettivamente un condono delle spese procedurali poste a suo carico. 
 
6.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso è infondato e va respinto. 
 
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, dal momento che le conclusioni ricorsuali erano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, il cui importo tiene conto della precaria situazione finanziaria dell'insorgente (art. 65 LTF), sono pertanto poste a suo carico secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Svitto. 
 
 
Losanna, 23 agosto 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy