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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_848/2020  
 
 
Sentenza del 23 ottobre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 settembre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.270). 
 
 
Visto:  
che, con sentenza del 21 settembre 2020, Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso interposto da A.________ in relazione alla revoca del suo permesso di dimora; 
che, con atto del 18/20 ottobre 2020, A.________ ha impugnato detto giudizio davanti al Tribunale federale; 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 II 497 consid. 3 pag. 499); 
che, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e deve pertanto confrontarsi - almeno brevemente - con le argomentazioni contenute nello stesso (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.); 
che, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246); 
che, d'altra parte, il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF); 
che il gravame del 18/20 ottobre 2020 non si confronta affatto con le argomentazioni giuridiche contenute nel giudizio impugnato e nemmeno contesta (validamente) l'accertamento dei fatti; 
che lo stesso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, tenuto conto delle circostanze, il Tribunale federale rinuncia tuttavia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile 
 
2.   
Non vengono prelevate spese. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 23 ottobre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli