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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_435/2020  
 
 
Sentenza del 23 ottobre 2020  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Croazia, 
patrocinata dall'avv. Xenia Peran, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Helsana Infortuni SA, Diritto, 
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2020 (35.2019.42). 
 
 
Visto:  
la decisione del 31 ottobre 2018, confermata su opposizione il 30 gennaio 2019, con cui Helsana Infortuni SA ha assegnato all'assicurata un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 45%, 
il giudizio del 25 maggio 2020 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha annullato la decisione su opposizione, rinviando gli atti a Helsana Infortuni SA affinché ordini una perizia esterna e decida nuovamente in base alle risultanze, 
il ricorso del 3 luglio 2020 (timbro postale) presentato al Tribunale federale, 
 
 
considerando:  
che di massima il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto contro le decisioni finali (art. 90 LTF), 
che alla base di questo principio il Tribunale federale, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve pronunciarsi una volta sola su un processo e soltanto quando è certa per il ricorrente l'esistenza di un danno definitivo (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607 con riferimenti), 
che d'acchito non si è in presenza di una decisione finale, dovendo l'assicuratore ordinare una perizia esterna volta a determinare l'IMI da attribuire alla ricorrente, 
che l'esito della controversia permane aperto e pertanto fa difetto l'esigenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), 
che peraltro la ricorrente si limita a contestare genericamente la scelta della Corte cantonale, senza pretendere di essere in presenza di una decisione di rinvio arrecante una procedura defatigante e dispendiosa, 
che chiaramente nemmeno questa condizione di ricevibilità è soddisfatta (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF), 
che in definitiva le condizioni per impugnare eccezionalmente una decisione pregiudiziale o incidentale non sono manifestamente date, 
che qualora il ricorso non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF), 
che in altre parole un ricorso a questo stadio della procedura è prematuro, la ricorrente potendo, se del caso, poi impugnare non soltanto un eventuale futuro giudizio del Tribunale delle assicurazioni a lei sfavorevole su ricorso dopo l'emanazione di una nuova decisione, ma, qualora influisca, anche il giudizio ora impugnato, 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (le richieste cautelari avendo perso di interesse), 
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 23 ottobre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi