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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_333/2020  
 
 
Sentenza del 24 giugno 2020  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 aprile 2020 (35.2019.100). 
 
 
Visto:  
la decisione su opposizione del 16 agosto 2018 emessa dall'INSAI con cui è stato negato all'assicurato il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI), 
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 aprile 2020, che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione, 
il ricorso presentato il 22 maggio 2020 (timbro postale) contro il giudizio cantonale, 
la comunicazione del 26 maggio 2020 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato, 
il silenzio del ricorrente, 
 
 
considerando:  
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF), 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, 
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha richiamato diversi rapporti medici acclusi agli atti (giudizio cantonale, consid. 2.8, pagg. 8-11), pronunciandosi puntualmente sugli stessi (giudizio cantonale, consid. 2.9, pag. 13 seg.), 
che, diversamente da altre procedure, dinanzi al Tribunale federale occorre presentare entro il termine legale un atto di ricorso completo di tutte le censure motivate, senza possibilità di rinviare in alcun modo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (cfr. DTF 137 IV 339 consid. 2.4 pag. 340; 132 I 42 consid. 3.3.4 pag. 47; sentenza 8C_677/2016 del 26 ottobre 2016), 
che il ricorrente si limita impropriamente a dichiarare di voler presentare ricorso e a riassumere in maniera telegrafica lo svolgimento del processo, senza però contestare in alcun modo i considerandi della Corte cantonale, 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che si rinuncia eccezionalmente alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 24 giugno 2020 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
La Giudice unica:       Il Cancelliere: 
 
Viscione       Bernasconi