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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_874/2021  
 
 
Sentenza del 24 agosto 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Abuso della licenza e delle targhe, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 giugno 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (n. 17.2020.319). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 28 ottobre 2018 una pattuglia della polizia ha fermato A.________ al volante di una vettura intestata alla B.________ AG, di cui è membro del consiglio di amministrazione con firma individuale. Dal 9 ottobre 2018 tale vettura era segnalata come ricercata e oggetto di un ordine di confisca delle relative targhe e della licenza di circolazione, a seguito del mancato pagamento delle imposte/tasse di circolazione, rispettivamente della sua mancata presentazione al previsto esame di collaudo. 
 
B.  
Con decreto d'accusa del 14 gennaio 2019, il pubblico ministero ha ritenuto A.________ autore colpevole di abuso della licenza e delle targhe per aver condotto il veicolo con applicate abusivamente le targhe di controllo intestate alla ditta B.________ AG, malgrado l'avvertimento di restituzione delle targhe intimato dalla competente autorità amministrativa. Ha proposto la sua condanna a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 80.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 200.--. 
 
A.________ ha interposto un'opposizione motivata. 
 
C.  
Il 12 dicembre 2019 il Giudice della Pretura penale ha citato A.________ a comparire il 28 febbraio 2020 al pubblico dibattimento, con le avvertenze del caso, e contemporaneamente gli ha assegnato un termine per presentare eventuali istanze probatorie. A seguito di una richiesta in tal senso di A.________, il 23 gennaio 2020 il Pretore ha rinviato il dibattimento al 6 marzo 2020 e assegnato un ulteriore termine per formulare eventuali istanze probatorie. 
 
Il 5 marzo 2020A.________ ha chiesto la "sospensione dell'udienza", prevista per l'indomani, non potendo presenziarvi per timore del Coronavirus. Il Pretore ha confermato la citazione al dibattimento, non sussistendo alcun impedimento al suo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. A.________ non si è presentato al dibattimento. Il Giudice della Pretura penale ha quindi letto le argomentazioni scritte dell'imputato, ha disposto l'acquisizione agli atti della documentazione comprovante il sequestro delle targhe e ha sospeso il dibattimento in attesa di ricevere suddetta documentazione. Il verbale del dibattimento è stato intimato il 9 marzo 2020 con invio raccomandato a A.________. È stato successivamente trasmesso con un invio per posta A conformemente alla richiesta di A.________, avendo egli informato il giudice di prima istanza di non aver potuto ritirare l'invio raccomandato perché in quarantena a causa del Coronavirus. 
 
L'8 maggio 2020 il Giudice della Pretura penale ha citato A.________ per la continuazione del dibattimento prevista il 29 maggio 2020, con le avvertenze di rito. La citazione è stata recapitata all'interessato unicamente il 6 giugno 2020, avendo egli richiesto alla Posta il prolungamento del termine di giacenza. Alla riapertura del procedimento il 29 maggio 2020, il Giudice della Pretura penale ha constatato l'assenza dell'imputato. Non considerando necessaria la sua presenza e rilevando che l'interessato non si era disinteressato del procedimento, egli ha emesso la sua pronuncia: A.________è stato dichiarato autore colpevole di abuso della licenza e delle targhe giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr e gli sono state inflitte le stesse pene proposte con il decreto d'accusa. 
 
D.  
A.________ ha appellato la sentenza di primo grado. Dopo l'annuncio e la dichiarazione di appello, egli ha esposto le sue argomentazioni difensive in un ulteriore allegato, dando il suo esplicito consenso a che fosse trattato quale motivazione scritta dell'appello. 
 
Con sentenza del 13 giugno 2021, in parziale accoglimento dell'appello di A.________, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha confermato la sua condanna per il titolo di abuso della licenza e delle targhe, ma ha ridotto il periodo di prova afferente la sospensione condizionale della pena pecuniaria a 2 anni e ha annullato la pena accessoria della multa. 
 
E.  
Con un atto redatto in lingua tedesca, A.________ impugna, per il tramite di un patrocinatore lic. iur. LL.M., il giudizio della CARP con un ricorso al Tribunale federale. Postula l'annullamento della sentenza cantonale e in via principale il suo proscioglimento, subordinatamente l'abbandono del procedimento contro pagamento di una multa adeguata. Chiede inoltre la fissazione di un congruo termine per il successivo inoltro di un'eventuale motivazione dettagliata e di prove, l'adozione del tedesco quale lingua del procedimento e il beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Su esplicito invito di questo Tribunale a sanare il vizio, A.________ ha personalmente sottoscritto il suo ricorso, dolendosi al contempo dell'incostituzionalità dell'art. 40 cpv. 1 LTF e ribadendo la richiesta di adottare il tedesco quale lingua della procedura. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in esame è redatto in lingua tedesca, come consentito dall'art. 42 cpv. 1 LTF, ed è diretto contro una decisione resa in italiano. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 54 cpv. 1 LTF, la lingua del procedimento dinanzi al Tribunale federale e della presente sentenza è dunque l'italiano. L'insorgente d'altronde non adduce alcun valido motivo per scostarsi dalla regola legale. Afferma unicamente di essere di lingua materna tedesca, ma non pretende di non comprendere la lingua italiana, lingua del Cantone in cui vive da anni. 
 
2.  
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LTF, nelle cause penali, come nella fattispecie, sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera. Per legge, dunque, nelle cause penali dinanzi a questo Tribunale vige il monopolio degli avvocati. Tale monopolio tende a garantire, da un lato, un patrocinio ineccepibile sotto il profilo morale e giuridico della persona patrocinata e, dall'altro lato, una conduzione irreprensibile del procedimento nell'interesse pubblico a un accertamento giuridico chiaro e appropriato (DTF 99 V 120 consid. 3c). La difesa dell'imputato è del resto esplicitamente riservata agli avvocati anche dinanzi alle istanze precedenti in virtù dell'art. 127 cpv. 5 CPP, con possibili deroghe del diritto cantonale in materia di contravvenzioni. Nella misura in cui l'insorgente pretende che l'art. 40 cpv. 1 LTF sarebbe contrario alla Costituzione federale, in particolare agli art. 5 cpv. 2 e 3, 9 e 29 cpv. 1 Cost., egli disattende che l'art. 190 Cost. impone al Tribunale federale di applicare le leggi federali. Non si giustifica quindi di attardarsi oltre su questo punto, salvo osservare che, invitato a sanare il vizio sulla base dell'art. 42 cpv. 5 LTF, il ricorrente ha personalmente sottoscritto l'impugnativa inoltrata da un patrocinatore non autorizzato e deve pertanto essere considerato come non patrocinato in questa sede. 
 
3.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 147 I 268 consid. 1). 
 
3.1. L'insorgente dichiara di inoltrare un ricorso giusta gli art. 78-81, 95, 97, 113, 116 e 119 LTF e quindi un ricorso (ordinario) in materia penale e simultaneamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale.  
 
L'impugnativa è diretta contro una decisione pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF). La via del ricorso (ordinario) in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è dunque aperta. Con questo rimedio è peraltro possibile far valere la violazione del diritto federale, che comprende anche il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1), come pure la violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. a nonché lett. b LTF). Non vi è dunque spazio per il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). 
 
3.2. Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Esso è in linea di massima ammissibile.  
 
Inammissibile appare invece la richiesta di un termine per l'inoltro di una motivazione dettagliata. Il Tribunale federale può accordare un termine supplementare per sanare determinati vizi secondo l'art. 42 cpv. 5 e 6 LTF, ma non per perfezionare l'argomentazione ricorsuale dopo lo scadere del termine di ricorso (DTF 134 II 244 consid. 2.4), riservato il caso qui non realizzato della memoria integrativa in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. art. 43 LTF). 
 
3.3. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti dinanzi al Tribunale federale soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tali condizioni. Nova in senso proprio, ovvero fatti e prove posteriori alla decisione impugnata, sono in linea di principio inammissibili (DTF 148 V 174 consid. 2.2), a meno che non rendano il ricorso senza oggetto (DTF 137 III 614 consid. 3.2.1).  
 
In assenza di dimostrazione dell'adempimento delle condizioni dell'art. 99 cpv. 1 LTF, i nuovi documenti allegati all'impugnativa non possono essere presi in considerazione in questa sede. 
 
4.  
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente, può accogliere un gravame per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 148 II 73 consid. 8.3.1). Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF). 
 
5.  
Sotto il profilo procedurale, il ricorrente si duole di non aver potuto presenziare al dibattimento di primo grado e rimprovera alla CARP di aver tutelato la sentenza di prima istanza, malgrado l'irritualità del modo di procedere adottato dal Giudice della Pretura penale. Il rifiuto di rinviare il dibattimento come da lui richiesto a fronte del pericolo connesso al Coronavirus, della sua personale vulnerabilità e dell'insorgenza di sintomi legati alla malattia avrebbe violato il principio della proporzionalità, l'art. 5 cpv. 2 e 3, l'art. 9 e l'art. 10 cpv. 1 e 2 Cost. Con riferimento alla decisione di primo grado, l'insorgente lamenta anche la violazione degli art. 366 e 368 CPP. Constatata la sua assenza al dibattimento il Giudice non avrebbe fissato una nuova udienza, ma avrebbe continuato il dibattimento, e nella sua decisione non avrebbe indicato la possibilità di presentare un'istanza di nuovo giudizio. 
 
5.1. La censura sfugge a un esame di merito per due motivi.  
 
In primo luogo, il ricorrente non formula alcuna conclusione intesa a una ricelebrazione del dibattimento di primo grado che considera irrito. Egli postula infatti unicamente il suo proscioglimento, rispettivamente l'abbandono del procedimento, ma non il rifacimento del processo nemmeno in modo implicito. Orbene, giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. In assenza di una conclusione volta al rifacimento del dibattimento di primo grado, l'insorgente non risulta quindi avere alcun interesse pratico a sollevare censure sul suo svolgimento. L'interesse a formulare una censura si determina in funzione degli effetti e della portata di un'eventuale ammissione del ricorso (DTF 131 I 153 consid. 1.2). Dovesse questo Tribunale considerare fondate le censure di ordine formale, non potrebbe ordinare un nuovo dibattimento di primo grado, essendo vincolato alle precise conclusioni ricorsuali che non postulano nulla di simile in concreto, esse non hanno pertanto alcuna portata pratica. La pretesa irritualità del procedimento di primo grado non comporterebbe infatti né il proscioglimento dell'insorgente, né l'abbandono del procedimento a suo carico. 
 
In secondo luogo, la censura appare contraria alla buona fede processuale e in quanto tale non merita un esame di merito. Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. e art. 3 cpv. 2 lett. a CPP), quale principio del diritto processuale penale ed esigenza costituzionale dell'azione dello Stato di diritto, impone sia alle autorità sia alle parti un comportamento leale e affidabile (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.6). Dal principio della buona fede deriva il divieto di comportamenti contraddittori (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2, 117 consid. 3.2). Nello specifico, il ricorrente non si è presentato al dibattimento di primo grado, malgrado il Giudice della Pretura penale avesse mantenuto l'udienza prevista. Poiché l'insorgente non risultava aver mostrato disinteresse per il procedimento e aveva presentato i suoi argomenti difensivi con la sua opposizione al decreto d'accusa, considerando la sua presenza al dibattimento non necessaria, il giudice di primo grado ha statuito sulla scorta degli atti dell'incarto. Anche a supporre che tale modo di procedere sia irrito, come preteso nel gravame, questione che non necessita in casu d'essere esaminata, in sede di appello il ricorrente ha dato il suo esplicito consenso allo svolgimento di una procedura scritta di appello, rinunciando così a presenziare a un dibattimento orale di appello, malgrado lamentasse la mancata possibilità di prendere parte a quello di primo grado. Con lo svolgimento di una procedura orale di appello, la CARP avrebbe, se del caso, potuto sanare gli eventuali vizi procedurali sollevati dall'insorgente (v. art. 409 CPP), ciò a cui egli ha però rinunciato, salvo poi continuare a dolersene in questa sede. Egli ha quindi adottato un comportamento contraddittorio e contrario alla buona fede processuale che non merita tutela.  
 
5.2. Di transenna si rileva unicamente che, contrariamente a quanto suppone il ricorrente, egli non è stato giudicato in contumacia e conseguentemente gli art. 366 e 368 CPP, di cui lamenta l'inosservanza, non trovano alcuna applicazione alla fattispecie. Il giudice di prima istanza ha infatti ritenuto la sua presenza al dibattimento non necessaria, dispensandolo quindi dal comparire personalmente. In tali circostanze, il procedimento si svolge secondo le regole ordinarie e non quelle speciali della procedura contumaciale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed. 2018, n. 8 ad art. 336 CPP; THOMAS MAURER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 1 delle osservazioni preliminari all'art. 366 CPP e n. 7 ad art. 366 CPP; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 15 ad art. 366 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2a ed. 2016, n. 7 delle osservazioni preliminari agli art. 366-371 CPP).  
 
6.  
In merito alla sua condanna per titolo di abuso della licenza e delle targhe, il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, nella misura in cui la CARP avrebbe ritenuto che egli fosse a conoscenza della decisione di sequestro delle targhe di controllo. 
 
6.1. Giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr, si rende colpevole di abuso della licenza e delle targhe segnatamente chi, nonostante un avvertimento dell'autorità, non restituisce le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state revocate.  
 
Tale norma si fonda sulla necessità di ritirare il più rapidamente possibile le licenze e le targhe di controllo non più valide o revocate, a causa dell'apparenza giuridica che creano, e di contrastare la tendenza delle persone interessate a differire il più a lungo possibile la loro restituzione (se ntenza 6B_298/2009 del 5 agosto 2009 consid. 2.2). 
 
Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone una decisione di invalidamento o di revoca della licenza, rispettivamente delle targhe di controllo, e l'ordine della loro restituzione. L'ingiunzione di restituzione dev'essere esecutiva. La disposizione penale tende infatti a garantire l'attuazione di questo ordine dell'autorità e a dargli forza (v. sentenza 6P.100/2006 del 9 agosto 2006 consid. 5.2.2). 
 
Nella sentenza 6B_539/2009 dell'8 settembre 2009 consid. 2.2, questo Tribunale ha apoditticamente definito l'abuso della licenza e delle targhe ex art. 97 cpv. 1 LCStr (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011) un reato intenzionale, e ha affermato che una condanna per questo titolo di reato implica pertanto che l'autore abbia conoscenza dell'ordine di restituzione. Questa sentenza è di poco posteriore alla sentenza 6B_298/2009 del 5 agosto 2009 consid. 4.3 in cui il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di una commissione dell'infrazione per negligenza. La punibilità della negligenza era stata d'altronde già riconosciuta nella sentenza 6S.135/1990 del 24 aprile 1990 consid. 2 ed è stata riaffermata recentemente nelle sentenze 6B_1240/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 7.3; 6B_904/2018 dell'8 febbraio 2019 consid. 3.3; 6B_533/2020 del 16 settembre 2020 consid. 2.2; 6B_192/2021 del 27 settembre 2021 consid. 3.1. La sentenza 6B_539/2009 dell'8 settembre 2009 è quindi rimasta un caso isolato. L'art. 100 cpv. 1 LCStr prevede del resto la punibilità della negligenza, salvo disposizione espressa e contraria della LCStr. Orbene, l'art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr non contiene alcuna indicazione contraria, diversamente dall'art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr, ad esempio, che circoscrive il reato alla sola forma intenzionale. Sicché l'abuso della licenza e delle targhe giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr è punibile anche se commesso per negligenza. Ciò può essere il caso ove il destinatario di un invio sia consapevole di ricevere una comunicazione dell'autorità competente, ma non si curi del suo contenuto (v. sentenza 6B_533/2020 del 16 settembre 2020 consid. 2.2). 
 
6.2. La CARP ha accertato che tutte le decisioni della Sezione della circolazione (del 28 maggio 2018, del 25 giugno 2018, del 2 luglio 2018, del 13 e 16 agosto 2018), in particolare la raccomandata contenente quella relativa alla revoca delle targhe, sono state inviate alla società B.________ AG a W.________. Da lì sono state deviate su X.________, ossia sull'Ufficio postale che serve Y.________. La Corte cantonale ha poi rilevato che Y.________ è il luogo in cui è domiciliato e vive il ricorrente e che all'epoca dei fatti egli aveva in uso il veicolo in questione, immatricolato in Ticino. Ha quindi concluso che egli era stato informato della decisione di sequestro delle targhe. Essendo realizzati tutti gli elementi costitutivi, la CARP ha considerato il reato di abuso della licenza e delle targhe consumato.  
 
6.3. Secondo l'insorgente, l'accertamento cantonale relativo alla sua conoscenza della decisione amministrativa di revoca della licenza e delle targhe si fonderebbe unicamente sull'ipotesi, non dimostrata, che il recapito del ricorrente (Y.________) sarebbe servito dall'Ufficio postale di X.________, su cui sarebbe stato deviato l'invio relativo a suddetta decisione dopo essere giunto a W.________. L'insorgente rileva che Y.________ non farebbe parte della zona di recapito di X.________, bensì di quella di Z.________, ciò che smentirebbe la teoria della CARP. La Corte cantonale avrebbe inoltre omesso di considerare che l'intestataria del veicolo disporrebbe di una casella postale aziendale a X.________, regolarmente svuotata dal direttore esecutivo e dalla sua segretaria, ove sarebbe semmai stata depositata la raccomandata dell'autorità amministrativa, che in nessun caso sarebbe stata deviata sul recapito personale del ricorrente. I giudici cantonali avrebbero anche trascurato di tener conto che, secondo l'organizzazione societaria, le incombenze relative al veicolo di servizio non avrebbero gravato sul ricorrente, bensì su altri collaboratori della società intestataria della vettura. Le congetture formulate dalla CARP sulla sua conoscenza della decisione amministrativa non sarebbero sufficienti per una condanna penale. Sarebbe infatti stato necessario dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio tale conoscenza. Difettando tale dimostrazione, il principio in dubio pro reo imporrebbe il suo proscioglimento dall'accusa di abuso della licenza e delle targhe.  
 
6.4. Preme ricordare che Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsene deve dimostrare che il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, spiegando inoltre in che misura l'eliminazione dell'invocato vizio è determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). In caso contrario, esso non tiene conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
Per costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Per quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e il principio in dubio pro reo, che ne è il corollario, implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).  
 
Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 con rinvii). 
 
6.5. La censura ricorsuale è in larga misura appellatoria e quindi inammissibile. Il fatto che l'Ufficio postale di X.________ fosse il luogo di recapito e di giacenza degli invii destinati all'insorgente emerge chiaramente dagli atti, come evidenziato dalla decisione di prima istanza richiamata dalla CARP, segnatamente dal tracciamento postale delle comunicazioni che il giudice di primo grado ha inviato al ricorrente. A ciò aggiungasi che, secondo gli accertamenti cantonali non contestati in questa sede, risulta che la vettura, di cui la licenza e le targhe erano oggetto di confisca, era in uso proprio all'insorgente. Quanto alle altre circostanze evocate nel ricorso per tentare di dimostrare l'arbitrarietà degli accertamenti della CARP, in assenza di specifici rimandi agli atti dell'incarto, si riducono a mere asserzioni prive di riscontri, precisato che non spetta a questo Tribunale cercare negli atti di causa i riferimenti a sostegno di una censura (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). L'accertamento della conoscenza delle decisioni amministrative afferenti la licenza e le targhe da parte del ricorrente non appare insostenibile, né in aperto contrasto con gli atti dell'incarto, e non risulta quindi arbitrario e a fortiori non viola l'invocato principio in dubio pro reo, di modo che il Tribunale federale resta vincolato da quanto stabilito in sede cantonale (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
Non essendo contestata l'esistenza di un ordine esecutivo di restituzione della licenza, rispettivamente delle targhe di controllo, nonché la sua regolare notifica (v. sentenza 6S.233/2002 dell'11 luglio 2002 consid. 1.3), appurata la conoscenza della relativa decisione da parte del ricorrente e data l'inosservanza di tale ordine, la condanna dell'insorgente per titolo di abuso della licenza e delle targhe non viola il diritto federale e merita pertanto tutela. 
 
7.  
Secondo l'insorgente, la sentenza impugnata violerebbe pure l'art. 8 cpv. 2 Cost. La sua condanna, per un fatto a suo dire non commesso, metterebbe in pericolo il suo titolo di soggiorno in Svizzera e lo esporrebbe quindi a una sorta di pena complementare da cui sarebbe esente un cittadino svizzero nella medesima situazione. 
 
La censura appare pretestuosa e manifestamente infondata. Il reato per il quale è stato riconosciuto colpevole, nel rispetto del diritto (v. supra consid. 6.5), non comporta l'espulsione dell'insorgente né sulla base dell'art. 66a CP né su quella dell'art. 66abis CP, la CARP non avendo fatto uso della facoltà accordatale da quest'ultima norma. Orbene, secondo gli art. 62 cpv. 2 e 63 cpv. 3 LStrI, non è possibile revocare un permesso per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione. Non v'è dunque motivo di attardarsi oltre su questo punto.  
 
8.  
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e va respinto. 
 
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, il cui importo tiene conto della precaria situazione finanziaria dell'insorgente (art. 65 LTF), sono pertanto poste a suo carico secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
La notificazione di questa sentenza è fatta direttamente al ricorrente e non al mandante non autorizzato a rappresentarlo in materia penale (v. supra consid. 2; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 1 ad art. 39 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 agosto 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy