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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_801/2020  
 
 
Sentenza del 25 gennaio 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 14 ottobre 2020 (C-3370/2019). 
 
 
Visto:  
la sentenza del 14 ottobre 2020 con la quale il Tribunale amministrativo federale, III Corte, ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione del 1° aprile 2019 della Cassa di compensazione svizzera (di seguito Cassa) con cui è stato confermato il diritto a una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 754.- mensili dal 1° dicembre 2018, rispettivamente fr. 760.- mensili dal 1° gennaio 2019, 
lo scritto, redatto in italiano con qualche vocabolo in lingua spagnola, di A.________ inoltrato al Tribunale federale l'11 novembre 2020 (timbro postale) in cui viene indicato che, in considerazione del "Covid 19", "voglio aplazare" il giudizio del 14 ottobre 2020 del Tribunale amministrativo, Corte III, 
la comunicazione del 24 novembre 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessata è stata informata che non è possibile prorogare il termine per l'inoltro di un ricorso al Tribunale federale, 
l'indicazione in tale scritto che una restituzione del termine può tuttavia essere concessa, a determinate condizioni, come pure che di regola le procedure sono onerose, 
l'atto aggiuntivo, con inclusa una domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, del 17 dicembre 2020, redatto dalla ricorrente in lingua spagnola (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, 
che il gravame di A.________, cittadina spagnola residente a U.________, legittimamente redatto in spagnolo (cfr. art. 76 n. 7 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [RS 0.831.109.268.1]), è diretto contro una sentenza redatta in lingua italiana dal Tribunale amministrativo federale, Corte III, e pertanto il procedimento può essere svolto in tale lingua, peraltro la stessa era stata espressamente sollecitata dalla ricorrente dinnanzi tale autorità (cfr. fatti C.a della sentenza impugnata), 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87), 
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, 
che nel caso concreto, stando all'attestazione postale, tale termine è iniziato a decorrere il 29 ottobre 2020, ovvero il giorno successivo alla notificazione del giudizio del Tribunale amministrativo federale (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto il 27 novembre 2020, 
 
c he i termini stabiliti dalla legge, come quello di ricorso, non possono essere prolungati (art. 47 cpv. 1 LTF), fatta eccezione per una domanda di restituzione dei termini nel senso dell'art. 50 cpv. 1 LTF (DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87), 
che nel termine ricorsuale, ovvero l'11 novembre 2020, la ricorrente ha chiesto al Tribunale federale una proroga del termine ricorsuale a causa del "Covid 19", 
che con l'atto del 24 novembre 2020 il Tribunale federale ha comunicato alla ricorrente l'assenza di possibilità di domandare la proroga e nel contempo l'ha resa attenta sui presupposti per eventualmente chiedere una restituzione del termine, 
che con scritto del 17 dicembre 2020, previa reiterazione della domanda di sospensione del termine per lo stesso motivo indicato in precedenza, ovvero la pandemia mondiale del Covid 19, che le impedirebbe qualsivoglia movimento a Lucerna o in altro luogo della Svizzera e dunque l'impossibilità di difendersi, la ricorrente ha altresì inoltrato un ricorso in cui manifesta disaccordo per i calcoli operati dalla Cassa in relazione alla sua rendita, come a quella del marito, 
che in assenza di validi motivi per soddisfare le esigenze di motivazione poste a una domanda di restituzione dei termini nel senso dell'art. 50 cpv. 1 LTF, non si può dar seguito al ricorso contenuto nell'atto integrativo del 17 dicembre 2020, in quanto tardivo, oltre che in ogni modo formulato in modo generico e appellatorio (sul tema DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti), 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e lett. b LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF) diviene priva d'interesse, 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 25 gennaio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi