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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_250/2022  
 
 
Sentenza del 26 luglio 2022  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Indennità di perdita di guadagno per il Coronavirus (Covid-19; presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 aprile 2022 (42.2022.15). 
 
 
Visto:  
la decisione del 28 gennaio 2021 con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito Cassa) ha respinto la domanda di A.________ di indennità di perdita di guadagno per coronavirus per B.________ - socio e presidente della gerenza della società - per il mese di gennaio 2021, 
la sentenza del 25 aprile 2022 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione del 5 gennaio 2022 della Cassa, con la quale è stata respinta la sua domanda di revisione della decisione del 28 gennaio 2021, 
il ricorso, redatto in lingua francese, di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 12 maggio 2022 (timbro postale) contro tale sentenza, 
la comunicazione del 17 maggio 2022 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessata è stata tra l'altro informata che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un'altra sentenza, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nella querelata sentenza, 
lo scritto aggiuntivo, in lingua italiana, della ricorrente del 23 maggio 2022 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, 
che, benché il ricorso sia stato (legittimamente) scritto in francese, si giustifica di redigere la sentenza in italiano, anche perché la ricorrente, con attività in Ticino, ha dato prova di capirne la lingua, come risulta altresì dall'atto aggiuntivo redatto in italiano (sul tema cfr. sentenza 9C_205/2022 del 4 maggio 2022 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2) e dimostrare con precisione dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2), 
che l'oggetto del contendere dinnanzi il Tribunale cantonale era la reiezione della domanda di revisione nel senso dell'art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione formale del 28 gennaio 2021, cresciuta incontestata in giudicato, 
che per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, l'Amministrazione procede alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti successivamente fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza e tali da indurre una conclusione giuridica diversa, 
che il Tribunale cantonale ha concluso per l'assenza di fatti nuovi rilevanti, in particolare il preteso errore contabile della registrazione di una fattura di fr. 1500.- nel mese di gennaio 2021 anziché nel dicembre 2020 non era un fatto nuovo - in quanto essa era datata 10 dicembre 2020 e la ricorrente aveva dichiarato averla incassata a inizio gennaio 2021 e dunque, con la diligenza del caso, tale svista sarebbe potuta essere fatta valere sia prima della formulazione della decisione formale del 28 gennaio 2021 sia tramite un'opposizione nel termine di 30 giorni dalla sua notifica - e, in ogni caso, esso non sarebbe nemmeno rilevante in quanto non era stata provata la corrispondente perdita di guadagno di B.________, 
che la ricorrente si limita a domandare il riesame della vertenza, per lo più ribadendo in maniera appellatoria e dunque inammissibile in questa sede (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) gli argomenti già formulati dinnanzi l'autorità giudiziaria precedente - segnatamente la svista contabile della fattura di fr. 1500.- come pure la perdita di guadagno per il mese di gennaio 2021 - senza però argomentare in che maniera la Corte cantonale avrebbe commesso una violazione del diritto (sui presupposti di una revisione nel senso dell'art. 53 LPGA, ovvero sui fatti nuovi rilevanti, cfr. DTF 143 V 105 consid. 2.3 con riferimenti) o sarebbe incorsa nell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, per aver negato i presupposti per una revisione processuale, 
che i documenti allegati al ricorso del 12 maggio 2022 e all'atto aggiuntivo del 23 maggio 2022 non sorreggono la ricorrente in quanto costituiscono per lo più pseudonova (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF; sulla nozione cfr. DTF 143 III 272 consid. 2.2.1.2 con riferimenti), per i quali la ricorrente omette di spiegare il motivo per cui non le sarebbe stato possibile allegarli davanti all'autorità giudiziaria precedente, e sono pertanto inammissibili, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che, il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 26 luglio 2022 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi