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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_117/2020  
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Rüedi, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Laura Cansani, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione Paritetica Cantonale (CPC) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici, viale Portone 4, casella postale 1220/1319, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
inquadramento salariale; penalità, 
 
ricorso contro il lodo emanato il 28 gennaio 2020 dall'arbitro unico nel ramo della posa di piastrelle. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Da un controllo di cantiere effettuato nel mese di settembre 2018 a Bellinzona è emerso che B.________, dipendente dell'impresa interinale A.________ SA messo a disposizione della C.________ SA, percepiva un salario orario netto di fr. 16.--, manifestamente inferiore a quello più basso contemplato dall'appendice 2 del Contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali (in seguito: CCL-piastrelle). Per tale motivo, il 23 maggio 2019, la Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa di piastrelle (in seguito: Commissione paritetica) ha, fra l'altro, inflitto alla A.________ SA una multa di fr. 12'000.--. 
 
B.   
Con lodo 28 gennaio 2020 l'arbitro unico nel ramo della posa di piastrelle ha confermato la decisione della Commissione paritetica. Ha dapprima indicato che il contratto collettivo di lavoro di categoria prevede tre classificazioni salariali per i lavoratori attivi nella posa di piastrelle e che quella di lavoratore semi-qualificato, che stabilisce la retribuzione più bassa, include pure gli operai che non hanno alcuna conoscenza e/o esperienza professionale. Ha poi ritenuto insostenibile l'affermazione della A.________ SA secondo cui il lavoratore non sarebbe stato sottoposto al CCL-piastrelle perché avrebbe unicamente svolto funzioni di facchino, limitandosi a caricare e scaricare materiale dai camion. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile del 27 febbraio 2020 la A.________ SA postula l'annullamento del lodo. Afferma che la sentenza arbitrale sarebbe arbitraria perché si fonda su accertamenti di fatto manifestamente contrari agli atti e conterrebbe una palese violazione del diritto. 
Il 26 marzo 2020 l'arbitro unico ha comunicato di rinunciare a determinarsi, mentre la Commissione paritetica propone con risposta 30 marzo 2020 in via principale di dichiarare il ricorso inammissibile e in via subordinata di respingerlo. 
Le parti hanno proceduto, il 20 e il 27 aprile 2020, spontaneamente a un secondo scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La procedura di ricorso in materia di arbitrati interni è retta dalla LTF, fatte salve le disposizioni contrarie del primo capitolo del settimo titolo della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso e l'art. 105 cpv. 2 che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore. 
La contestazione di un lodo emanato nella giurisdizione arbitrale interna si differenzia - in parte - dalle regole vigenti in materia d'impugnazione di sentenze statali. Costituiscono motivi di ricorso solo quelli elencati nell'art. 393 CPC o, se le parti hanno convenuto di sottomettersi alle regole sugli arbitrati internazionali (art. 353 cpv. 2 CPC), nell'art. 190 LDIP. Il ricorrente non può per contro prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tali articoli. 
Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_402/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 1). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2). 
 
2.   
Giusta l'art. 393 lett. e CPC il lodo può essere impugnato se è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. 
 
2.1.  
 
2.1.1. La ricorrente invoca l'art. 393 lett. e CPC e sostiene che l'arbitro ha posto alla base della sua decisione fatti "i n palese contrasto con gli atti e le effettive risultanze documentali" per non aver ritenuto che il lavoratore abbia unicamente svolto attività di carico e scarico, atteso che le dichiarazioni agli atti, rilasciate dal lavoratore medesimo e dall'impresa acquisitrice, non permetterebbero alcun'altra conclusione. Afferma inoltre che, contrariamente a quanto indicato dall'arbitro, il lavoratore non ha operato in un solo cantiere ma in diversi: i bollettini agli atti dimostrerebbero che l'operaio ha lavorato, nel solo distretto di Lugano, in ben 6 cantieri e nemmeno l'opponente aveva sostenuto che il dipendente avrebbe svolto la sua attività in un unico cantiere.  
 
2.1.2. Un accertamento di fatto è unicamente arbitrario ai sensi della predetta norma nel caso in cui il tribunale arbitrale, in seguito a un'inavvertenza, si è posto in contraddizione con gli atti dell'incartamento, sia perdendo di vista certi passaggi di un determinato atto o attribuendo loro un contenuto diverso da quello che hanno realmente, sia ammettendo per errore che un fatto è dimostrato da un atto, quando questo in realtà non dà invece alcun ragguaglio in materia. L'oggetto della censura di arbitrio è quindi ridotto e non concerne l'apprezzamento delle prove e le conclusioni derivatene, ma riguarda unicamente le constatazioni di fatto manifestamente confutate da atti dell'incartamento. In materia di arbitrato il modo in cui il Tribunale arbitrale ha esercitato il proprio potere di apprezzamento non può essere oggetto di ricorso: la censura di arbitrio è limitata agli accertamenti che non dipendono da una valutazione e cioè a quelli che sono inconciliabili con gli atti della causa (DTF 131 I 45 consid. 3.6 e 3.7 ancora confermati nella sentenza 4A_528/2019 del 7 dicembre 2020 consid. 2.2).  
In concreto l'arbitro ha premesso che l'appendice 2 del CCL-piastrelle prevede per i dipendenti attivi nella posa delle piastrelle quale categoria meno retribuita quella dei lavoratori definiti "semi-qualificati", i quali possono essere privi di conoscenze e/o esperienza professionale maturata in Svizzera o all'estero, e ha considerato che essa include quindi anche i manovali. Egli ha reputato "insostenibile" che in un cantiere in cui operavano otto operai ve ne fosse stato uno - che disponeva di un'importante esperienza acquisita in Svizzera - assunto esclusivamente per caricare e scaricare gli autocarri durante sei mesi senza svolgere alcuna attività fra quelle esplicate dai manovali e quindi rientrante nella predetta categoria. In tal modo l'arbitro ha ritenuto inattendibili le due dichiarazioni, che ha menzionato nel lodo, su cui si basa la ricorrente. La censura è pertanto inammissibilmente diretta contro il risultato dell'apprezzamento delle prove. La ricorrente afferma invero che l'operaio non avrebbe lavorato in un solo cantiere, ma omette di indicare con un preciso riferimento ai documenti dell'incartamento (sentenza 4A_152/2019 del 5 giugno 2019 consid. 4.1) da quali atti la predetta considerazione dell'arbitro sarebbe confutata e perché, qualora essa ne risultasse effettivamente smentita, il lodo si rivelerebbe - come esplicitamente richiesto dal tenore dell'art. 393 lett. e CPC - arbitrario nel suo esito. 
 
2.2.  
 
2.2.1. Infine la ricorrente afferma che il lodo sarebbe insostenibile anche dal profilo del diritto, perché nelle categorie salariali previste dal CCL-piastrelle non vi è quella del facchino, ragione per cui ritiene di avere correttamente assoggettato il lavoratore al CCL del settore del prestito del personale. L'opponente le avrebbe inoltre espressamente comunicato, " in un caso analogo riferito al CCL dei falegnami ", che un dipendente che si limita all'attività di carico e scarico sottostà al CCL del prestito del personale.  
 
2.2.2. L'arbitrio vietato dall'art. 393 lett. e CPC può effettivamente anche realizzarsi attraverso una manifesta violazione del diritto. Per diritto si intende unicamente il diritto materiale (DTF 142 III 284 consid. 3.2), ad esclusione del diritto di procedura. Rimangono tuttavia riservati, in analogia alla giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP, gli errori procedurali che violano l'ordine pubblico procedurale (sentenza 4A_599/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.1, in SJ 2015 I 405; 4A_511/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2.3.2).  
Affermando che il lavoratore non soggiace in ragione della sua attività di facchino al CCL per la cui inosservanza è stata inflitta la penalità, la ricorrente non si prevale di una - manifesta - violazione del diritto, ma rimette inammissibilmente in discussione l'accertamento dei fatti contenuto nel lodo. Né è idonea a suffragare una pretesa applicazione arbitraria del diritto una comunicazione effettuata dall'opponente riferita a un CCL concernente un altro ramo professionale. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata patrocinata, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e all'arbitro unico nel ramo della posa delle piastrelle. 
 
 
Losanna, 27 gennaio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti