Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_669/2018  
 
 
Sentenza del 27 agosto 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Giudice presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2015 (revisione), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 luglio 2018 
dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.26 e 80.2018.27). 
 
Fatti: 
 
 
A.   
Il 16 luglio 2018 la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato da A.________ che chiedeva l'annullamento della decisione su reclamo emessa l'8 gennaio 2018 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno con cui veniva respinta la domanda di revisione da questi esperita contro la tassazione d'ufficio pronunciata nei suoi confronti il 1° febbraio 2017 in materia d'imposta cantonale e d'imposta federale diretta 2015. 
Richiamati i disposti (art. 232 LT [RL/TI 10.2.1.1] e 147 LIFD [RS 642 11]) e i principi che disciplinano la revisione di decisioni o sentenze cresciute in giudicato, la Corte cantonale ha osservato che il contribuente era stato tassato d'ufficio a causa della propria inadempienza: malgrado avesse ricevuto un richiamo, una diffida e si fosse visto infliggere una multa disciplinare, egli non aveva depositato la dichiarazione d'imposta. Per quanto concerne la procedura di reclamo - nell'ambito della quale era stata presentata una dichiarazione d'imposta compilata solo in parte - la stessa si era conclusa con una decisione d'irrecevibilità per tardività. Il rimprovero rivolto al fisco di non essersi procurato ulteriori documenti presso l'Istituto delle assicurazioni sociali risultava poi del tutto infondato, così come non erano date nel caso concreto le circostanze straordinarie che permettevano di rivalutare decisioni cresciute in giudicato. Infine, i giudici cantonali, dopo avere confermato la tassazione per apprezzamento effettuata dal fisco, hanno osservato che non erano date le condizioni per concedere un condono delle imposte e che la richiesta di risarcimento dell'asserito danno subito dal contribuente - danno che avrebbe in ogni caso potuto essere evitato se fosse stata presentata per tempo una dichiarazione d'imposta completa - esulava dal litigio. 
 
B.   
Il 16 agosto 2018 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede l'annullamento della tassazione d'ufficio del 1° febbraio 2017, della decisione su reclamo dell'8 gennaio 2018 e della sentenza cantonale. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii). 
 
2.   
 
2.1. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.).  
 
2.2. Nel merito, la causa si riferisce alla negata revisione della tassazione d'ufficio IC-IFD 2015, cioè a una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF e per la quale è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). I combinati art. 149 cpv. 3 e 146 LIFD lo confermano per quanto concerne l'imposta federale diretta e per quanto riguarda l'imposta cantonale lo prevede l'art. 73 cpv. 1 LAID (RS 642.14) in relazione con l'art. 51 LAID (sentenza 2C_133/2009 del 24 luglio 2009 consid. 1.1). Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF) è, quindi, di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.3. In ragione dell'effetto devolutivo delle impugnative sin qui interposte il ricorrente è tuttavia legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza della Camera di diritto tributario. Le conclusioni con le quali chiede l'annullamento delle decisioni dell'Ufficio di tassazione del 1° febbraio 2017 e dell'8 gennaio 2018 sono pertanto inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).  
 
3.   
 
3.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).  
 
3.2. In concreto, l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. In primo luogo, il ricorrente ripropone in gran parte i motivi da lui già sollevati in sede cantonale, ciò che è inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). In seguito, egli non spiega in che cosa e perché l'argomentazione della Corte cantonale, che corrisponde peraltro alla prassi vigente - secondo la quale un contribuente non può avvalersi della revisione per invocare argomenti che, per trascuratezza e in violazione dei suoi obblighi procedurali, ha omesso di sollevare nella procedura di tassazione, rispettivamente in quella ordinaria di ricorso (cfr. causa 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 pubblicata in: RtiD 2007 I pag. 667 consid. 3.3 pag. 670 nonché consid. 1 e 2.2 della sentenza impugnata, ai quali si rimanda) -, disattenderebbe il diritto determinante. Infine, nella misura in cui riformula le proprie pretese riguardo all'asserito danno finanziario che le varie autorità cantonali gli avrebbero causato, la questione esula dall'oggetto del litigio ed è inammissibile. Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.  
 
3.3. Premesse queste considerazioni, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda l'imposta cantonale e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
4.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 27 agosto 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud