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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_549/2020  
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, 
opponente, 
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Procedimento amministrativo; accesso agli atti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.337). 
 
 
Considerando:  
che con decisione del 28 maggio 2020 (n. LIT.2019.8) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha accolto un'impugnativa presentata da A.________ contro la risoluzione del 18 marzo 2019 con cui la RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana ha respinto la sua richiesta di accesso agli atti inoltrata il 1° marzo 2019; 
che avverso questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il cui giudice delegato con giudizio del 23 settembre 2020 ne ha dichiarato irricevibile il ricorso poiché non ratificato dal curatore; 
che contro questa decisione e altre di differenti autorità, con un unico allegato del 28 settembre 2020, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; 
che con scritto del 15 ottobre 2020 il curatore del ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il gravame e di prescindere dal prelievo delle spese giudiziarie; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2); 
che, come noto al ricorrente, per ovvi motivi procedurali occorre disgiungere e trattare separatamente le diverse procedure, mischiate in maniera confusa in un unico allegato, trattandosi di cause di competenza di Corti diverse e che non concernono le stesse parti (sentenza 1B_456/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 1.3 che lo concerne); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3 pag. 380); 
 
che, come rettamente rilevato dal giudice delegato, l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenze 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6 e 5F_15/2020 del 3 giugno 2020 consid. 4); 
 
che con decisioni del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020) e che, come visto, quest'ultimo non ha ratificato il ricorso in esame, motivo per cui il gravame è inammissibile; 
ch'esso sarebbe comunque inammissibile poiché incentrato in maniera inammissibile su una domanda di "astensione" del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo del tutto generica (vedi sul tema sentenze 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 e 5F_15/2020 del 3 giugno 2020 consid. 3);  
 
che riguardo alla criticata sentenza, il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), si limita del resto semplicemente a rilevare che la Corte cantonale non avrebbe rispettato "l'ordine cronologico di evasione dei dispositivi procedurali", nonché a criticare la procedura di nomina del curatore, quesito che esula dall'oggetto del presente litigio; 
che la causa può essere quindi decisa sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a - b LTF
che, in accoglimento della richiesta del curatore si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie; 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla RSI - radiotelevisione svizzera di lingua italiana e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 ottobre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri