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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1124/2018  
 
 
Sentenza del 28 gennaio 2019  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
multa per violazione degli obblighi procedurali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.159). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 29 novembre 2018 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame sottopostogli il 28 luglio 2018 da A.________ contro la decisione su reclamo emessa il 24 luglio 2018 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli che confermava la sua precedente decisione del 17 luglio 2018 con cui veniva inflitta al contribuente una multa di fr. 700.-- per violazione degli obblighi procedurali. A fronte del mancato inoltro della dichiarazione d'imposta 2017 A.________ era stato dapprima richiamato, poi diffidato e, infine, gli era stata inflitta la multa contestata. 
Ricordati gli art. 198 e 257 LT (RL/TI 640.100) rispettivamente 124 e 174 LIFD (RS 642.11) che disciplinano gli obblighi del contribuente in materia di dichiarazione d'imposta e le conseguenze che derivano del loro mancato rispetto, la Corte cantonale, dopo avere rilevato che l'insorgente non contestava di avere commesso l'infrazione rimproveratagli né censurava la commisurazione della multa, è giunta alla conclusione che la decisione querelata era corretta e condivisibile. Essa ha poi negato che la decisione di multa fosse nulla e illegale perché non era firmata rispettivamente era priva di timbro ufficiale e ha aggiunto, per finire, che il contribuente poteva, se riteneva di adempierne i requisiti, chiedere il condono della multa querelata rispettivamente una dilazione di pagamento della stessa. 
 
B.   
Il 13 dicembre 2018 A.________ ha esperito un ricorso dinanzi al Tribunale federale con cui chiede che la multa venga annullata. 
Il 21 dicembre 2018 il Tribunale federale ha informato il ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e l'ha invitato a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere, cioè entro il 22 gennaio 2019 (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con gli art. 46 cpv. 1 lett. c e art. 48 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii). 
 
2.   
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).  
 
2.2. In concreto, l'allegato ricorsuale non contiene considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. Il ricorrente - il quale nemmeno in questa sede contesta i motivi per i quali la multa litigiosa gli è stata inflitta né l'ammontare della stessa - si limita a una serie di precisazioni puntuali sulla propria situazione. Egli non spiega però in che cosa e perché l'argomentazione della Corte cantonale disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.  
 
2.3. Premesse queste considerazioni, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.   
Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 28 gennaio 2019 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud