Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_639/2020  
 
 
Sentenza del 29 gennaio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
domanda di revoca dell'ordine di arresto internazionale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (inc. n. 60.2020.237). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ambito di un procedimento penale per violazione aggravata alla LStup (RS 812.121) avviato nel Cantone Ticino in seguito a una segnalazione proveniente da un altro Cantone, dopo aver compiuto diversi atti d'inchiesta, il Procuratore pubblico Chiara Borelli (PP) il 29 maggio 2019 ha spiccato un ordine di arresto con richiesta di cattura internazionale a carico di A.________, cittadino italiano che si trovava all'estero. In relazione agli stessi fatti, il PP ha inoltre arrestato un'altra persona, condannata in seguito in prima istanza il 14 gennaio 2020. Nei confronti di A.________ è stata poi avviata anche una procedura estradizionale con la Spagna, tuttora pendente. 
 
B.   
Il 12 agosto 2020 l'interessato ha presentato un'istanza di revoca dell'ordine di arresto, poiché non sarebbero più adempiute le condizioni dell'art. 221 CPP. Con scritto del 19 agosto 2020, inviato al patrocinatore dell'istante, il PP ha ribadito, come più volte spiegato oralmente, di mantenere la richiesta d'arresto estradizionale, precisando che la pena possibile non sarebbe stata limitata a tre anni. Avverso questa decisione l'interessato è insorto alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che con decisione del 30 ottobre 2020 ne ha respinto il reclamo, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e un pericolo di fuga. 
 
C.   
Contro questa decisione A.________ ha inoltrato un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che con scritto del 15 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF, lo ha trasmesso al Tribunale federale per competenza. Chiede di annullare la decisione della CRP e di revocare l'ordine di arresto. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2 pag. 188).  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380). Le stesse esigenze di motivazione valgono per le critiche d'accertamento arbitrario dei fatti (DTF 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176). Il Tribunale federale fonda in effetti il suo ragionamento giuridico su quelli accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene solo se l'accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 V 326 consid. 1 pag. 328, 188 consid. 2 pag. 190).  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha ritenuto, rettamente, che la decisione del 19 agosto 2020 del PP, praticamente priva di motivazione, era di per sé lesiva del diritto di essere sentito (art. 80 cpv. 2 primo periodo CPP e art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 145 IV 407 consid. 3.4.1 pag. 423 in fondo; 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 108 seg.; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157). Giova infatti sottolineare che in materia di carcerazione, trattandosi di ingerenze nella libertà personale, valgono esigenze di motivazione severe (DTF 142 I 135 consid. 2.1 pag. 145). Per di più la motivazione di una sentenza persegue anche lo scopo di permettere all'autorità di ricorso di esercitare il suo controllo, reso difficoltoso da motivazioni orali comunicate unicamente all'interessato (sentenza 6B_376/2020 del 17 settembre 2020 consid. 1.1).  
 
L'istanza precedente ha nondimeno ritenuto che, viste le particolarità della fattispecie, il ricorrente poteva dedurre i seri indizi di reato e di colpevolezza, come pure la sussistenza di un pericolo di fuga, dall'ordine di arresto del 29 maggio 2019, indizi posti a fondamento della domanda di estradizione. Per motivi di economia di procedura e in assenza di una concreta lesione dei diritti del ricorrente, ha eccezionalmente rinunciato ad annullare la decisione del PP per difetto di motivazione, ciò che il ricorrente di per sé non critica, considerando che la conferma dell'ordine di arresto costituisse un rinvio al contenuto dello stesso, noto al ricorrente (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226 in fondo; sentenza 1B_295/2014 del 23 settembre 2014 consid. 2.3). Ha tenuto conto di questa circostanza rinunciando a prelevare una tassa di giustizia. 
 
2.2. L'insorgente adduce, in maniera del tutto generica, un accertamento arbitrario dei fatti, senza tuttavia minimamente dimostrare l'insostenibilità di quelli constatati nella decisione impugnata. Riguardo ai gravi indizi di un crimine e di colpevolezza, nonché al pericolo di fuga quali presupposti per l'ordine di arresto, si può quindi rinviare ai fatti e ai motivi posti a fondamento della decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 secondo periodo LTF). Nella stessa, come noto al ricorrente, vengono in effetti richiamati i controlli telefonici effettuati, l'arresto e la condanna di un correo, tre consegne di stupefacenti e il DNA del ricorrente ritrovato su una confezione contenente lo stupefacente sequestrato, come pure il sospetto ch'egli avrebbe collaborato con un cittadino olandese nel quadro di altri traffici internazionali di stupefacenti.  
 
2.3. Il generico assunto del ricorrente, secondo cui non sarebbe fuggitivo in Spagna non regge, ritenuto che come accertato nella sentenza impugnata egli era al corrente almeno dal 2017 dell'apertura del procedimento penale a suo carico e dell'intenzione del PP di sentirlo a Lugano: egli non si è presentato e anzi ha lasciato l'Italia per un altro Paese. Al riguardo egli si limita a richiamare una semplice offerta del 2016 relativa a un contratto telefonico in Spagna, a un'ordinanza di misure cautelari emanata nei suoi confronti in Italia per un'indagine asseritamente confluita in quella svizzera e a ipotizzare che il PP avrebbe potuto chiedere la sua estradizione già nel 2017, quand'egli sarebbe stato detenuto in Italia. Richiama inoltre altri fatti (richiesta di ritiro di fondi depositati sul terzo pilastro), ininfluenti per il litigio in esame. In siffatte circostanze, l'adozione di misure sostitutive all'ordine di arresto non entra in considerazione (art. 237 cpv. 1 CPP; DTF 142 IV 367 consid. 2.1 pag. 370).  
 
3.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, può essere deciso sulla base della procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LTF e, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Viste le specificità dell'avvio della vertenza in esame si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la richiesta di concedere l'effetto sospensivo alla domanda di estradizione, istanza che peraltro esula dall'oggetto del litigio.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 gennaio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri