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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_42/2021  
 
 
Sentenza del 29 marzo 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ e C.________, 
patrocinate dall'avv. Elvezio Lorenzetti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
rapporti di vicinato, revisione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2020.15). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Mediante decisione 30 novembre 1988 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto la petizione di A.________, proprietario della particella n. 1227 RFD di X.________, volta a obbligare D.________, proprietario della contigua particella n. 1330, a eliminare per insufficiente distanza un muro eretto a 40 cm dal confine.  
 
Con sentenza 2 giugno 1989 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________. La Corte cantonale ha stimato il valore litigioso della causa in fr. 8'000.--. 
 
1.2. Con domanda datata 19 febbraio 2020 (spedita il giorno dopo) A.________ ha chiesto alla I Camera civile del Tribunale d'appello la revisione della sua sentenza 2 giugno 1989, nonché della decisione 30 novembre 1988 del Pretore. Egli ha sostenuto di essere venuto a conoscenza - il 25 novembre 2019 - di un accordo intercorso il 14 giugno 1979 fra D.________ e E.________ (proprietaria della vicina particella n. 1132) relativo a una serie di lavori edili comprendenti anche il muro litigioso (v. art. 328 cpv. 1 lett. a CPC [RS 272]) e ha rimproverato al Municipio di X.________ la commissione di illeciti penali per avergli sottaciuto il citato accordo e avere tollerato la riedificazione del muro senza permesso di costruzione (v. art. 328 cpv. 1 lett. b CPC). A.________ ha precisato che la domanda era rivolta contro B.________ e C.________, attuali proprietarie della particella n. 1330 in ragione di metà ciascuna.  
Con sentenza 12 febbraio 2021 la Corte cantonale ha ritenuto la domanda di revisione irricevibile. Dopo aver precisato che la decisione pretorile non poteva in ogni modo formare oggetto di revisione, dato che non era di ultima istanza (v. art. 328 cpv. 1 CPC), la Corte cantonale ha constatato che la domanda era tardiva, il ricorrente non avendo reso verosimile, e tantomeno dimostrato, di aver effettivamente scoperto il predetto accordo soltanto in data 25 novembre 2019 e, pertanto, di aver osservato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 329 cpv. 1 CPC
 
2.   
Con "ricorso in materia di diritto pubblico" datato 17 marzo 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di intimare al Municipio di Y.________, Sezione di X.________, di inoltrare un ordine di demolizione del già menzionato muro a B.________ e C.________. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa civile di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.2. Il ricorrente lamenta "una grave violazione dei diritti di proprietà (art. 26 Cst) e dei diritti umani". Il suo gravame non soddisfa tuttavia le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: egli si limita infatti perlopiù a presentare la sua versione dei fatti e le tappe della procedura civile qui all'esame e quelle di varie procedure amministrative, e, laddove pare misurarsi con la decisione di inammissibilità qui impugnata, egli si limita in realtà a laconicamente confermare di essere entrato in possesso dell'accordo del 14 giugno 1979 in data 25 novembre 2019 "come affermato nell'istanza di revisione del 19.02.2020".  
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 marzo 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini