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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_207/2022  
 
 
Sentenza del 29 marzo 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________e B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rimborso dell'imposta preventiva 2012 e 2013, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° febbraio 2022 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2021.68). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.A.________ risiede dal 28 maggio 2010 nel Cantone Ticino, dove è da allora illimitatamente imponibile (imposizione forfettaria). Il 25 novembre 2015 la moglie B.A.________, all'epoca installata nel Cantone Zurigo, si è anche lei trasferita nel Cantone Ticino, raggiungendovi il marito. In seguito al trasferimento di domicilio di B.A.________, l'autorità fiscale zurighese, nel corso del 2016, ha rinunciato a tassarla ai fini dell'imposta federale diretta (di seguito: IFD) a far tempo dal 2012 e, ai fini dell'imposta cantonale e comunale (di seguito: ICC), dal 2014, anno a partire dal quale la contribuente sottostà alla sovranità fiscale del Cantone Ticino. 
 
B.  
 
B.a. Il 20 dicembre 2013 B.A.________ ha trasmesso al fisco zurighese la propria dichiarazione fiscale per l'anno 2012, senza indicarvi che deteneva delle azioni della C.________ AG. Il 12 maggio 2016 la dichiarazione è stata rettificata e, per quanto qui d'interesse, sono state dichiarate 100 azioni della C.________ AG per un valore complessivo di fr. 5'281'400.--.  
 
B.b. Dopo avere constatato la presenza di prestazioni valutabili in denaro da parte della C.________ AG, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC), con decisione dell'8 luglio 2016, le ha quantificate in fr. 336'749.-- e ha fissato l'imposta preventiva dovuta dalla società in fr. 117'862.15. L'importo è stato pagato il 15 luglio 2016, attingendo a un conto intestato a A.A.________.  
 
B.c. In seguito alla decisione presa nel corso del 2016 dal fisco zurighese concernente il suo assoggettamento in detto Cantone (cfr. supra Fatti A), B.A.________ ha trasmesso il 12 settembre 2016 al fisco ticinese la dichiarazione d'imposta per il 2012, nella quale ha menzionato una partecipazione del 100 % alla C.________ AG, il cui reddito lordo era pari a fr. 336'749.--, nonché ha chiesto il rimborso dell'imposta preventiva per complessivi fr. 117'862.15.  
 
C.  
 
C.a. Per quanto concerne il 2013 B.A.________ ha inviato il 10 settembre 2014 la propria dichiarazione d'imposta al fisco zurighese, senza farvi figurare le azioni della C.________ AG in suo possesso. Il 3 agosto 2016 la dichiarazione è stata rettificata e, per quanto qui d'interesse, sono state dichiarate 100 azioni della C.________ AG per un valore totale di fr. 2'398'743.--. Il 14 luglio 2016 C.________ AG ha informato l'AFC che A.A.________ aveva beneficiato di prestazioni valutabili in denaro per complessivi fr. 311'631.-- e che l'imposta preventiva ammontava a fr. 109'070.85. Il tributo dovuto è stato pagato il 4 agosto 2016, attingendo da un conto intestato all'interessato.  
 
C.b. Il 12 settembre 2016 B.A.________ ha inoltrato al fisco ticinese la dichiarazione d'imposta 2013, nella quale ha indicato una partecipazioni del 100 % alla C.________ AG, il cui reddito lordo era di fr. 311'631.--, e ha domandato il rimborso dell'imposta preventiva per complessivi fr. 109'070.85.  
 
D.  
Con due decisioni del 27 febbraio 2020 il fisco ticinese ha respinto le richieste di rimborso dell'imposta preventiva sopramenzionate. In entrambi i casi ha osservato, in sintesi, che le dichiarazioni delle prestazioni valutabili in denaro erano successive all'intervento dell'autorità fiscale, ragione per cui mancava il carattere di spontaneità esatto dalla legge per poterne ottenere il rimborso. 
Le due decisioni di rifiuto di rimborso dell'imposta preventiva sono state confermate con un'unica decisione su reclamo del 24 febbraio 2021. 
 
E.  
Adita dai coniugi A.________ il 29 marzo 2021, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ne ha respinto il gravame con sentenza del 1° febbraio 2022 e confermato la decisione su reclamo che negava il rimborso richiesto. 
 
F.  
Con ricorso di diritto pubblico del 7 marzo 2022 A.A.________ e B.A.________, rappresentati da una fiduciaria, si sono rivolti al Tribunale federale chiedendo che a B.A.________ venga accordato il rimborso dell'imposta preventiva per gli anni 2012 e 2013 rispettivamente che la sentenza impugnata sia giudicata arbitraria e che gli atti siano ritornati alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
Il Tribunale federale ha chiesto la trasmissione degli atti cantonali, che gli sono stati inviati i 15 e 18 marzo 2022. Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.  
 
2.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è stata interposta nei termini dai destinatari del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Per quanto concerne la violazione di diritti fondamentali valgono esigenze più severe; simili critiche vengono infatti trattate unicamente se sono state motivate in modo circostanziato ed esaustivo mentre, in caso contrario, esse non possono essere prese in considerazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4 e rinvii).  
 
2.2.2. Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. Il rimando ad altri allegati o agli atti non è sufficiente (DTF 140 III 115 consid. 2) come pure è inammissibile riproporre parola per parola la medesima motivazione sottoposta all'autorità inferiore (DTF 134 II 244 consid. 2.3).  
 
2.2.3. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda, di regola, il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF), ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2 e rispettivi richiami). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Quando rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, cioè arbitrario, la parte ricorrente deve motivare la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). In questo contesto, non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, l'istanza precedente gode di un grande potere discrezionale, va in particolare dimostrato che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 V 188 consid. 2 e richiami).  
 
3.  
 
3.1. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione sopramenzionate. In primo luogo i ricorrenti ripropongono in larga misura (pag. 2 in fine e pag. 3, pag. 5 e pag. 6 dell'impugnativa) l'identica motivazione del gravame (pag. 2, pag. 3 nonché pag. 4 paragrafo 4 segg.) presentato nella sede cantonale, motivo per cui al riguardo l'atto di ricorso si rivela irricevibile (DTF 134 II 244 consid. 2.3). Per quanto poi l'allegato si differenzia da quello inoltrato alla Camera di diritto tributario, va osservato quanto segue.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Richiamate le norme di legge applicabili (artt. 23 cpv. 1 LIP [RS 642.21], 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD [RS 642.11], in virtù dei quali il contribuente che vuole ottenere il rimborso dell'imposta preventiva deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza) e la relativa giurisprudenza (secondo cui, tra l'altro, il diritto al rimborso è escluso se intenzionalmente non vengono dichiarati dei redditi o della sostanza rispettivamente se l'autorità competente ha intrapreso di sua iniziativa delle indagini difettando, in tal caso, il criterio di spontaneità), la Corte cantonale, illustrato cosa era una dichiarazione d'imposta e quale ne era la portata, ha puntualmente spiegato perché erano le dichiarazioni d'imposta inviate al fisco zurighese il 20 dicembre 2013 e il 10 settembre 2014 (e ciò anche se detta autorità si era poi rivelata incompetente), non quelle trasmesse al fisco ticinese il 12 settembre 2016, che dovevano essere tenute in considerazione per stabilire se erano adempite le condizioni poste dalla legge per ottenere il rimborso litigioso. Ha poi negato la sussistenza dello stesso, poiché mancava il requisito della spontaneità, ragione per cui non occorreva neanche pronunciarsi sulla tempestività dell'istanza ai sensi dell'art. 32 LIP. Ha concluso osservando che non occorreva approfondire la questione delle conseguenze discendendo dal fatto che la pretesa fiscale "nascerebbe da un controllo dell'AFC", siccome in ogni caso, il diritto al rimborso era perento proprio perché il possesso delle azioni e le prestazioni valutabili in denaro non erano state indicate nelle prime dichiarazioni d'imposta.  
 
3.2.2. Dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di avere valutato in modo errato i fatti poiché avrebbe giudicato determinanti unicamente le prime dichiarazioni d'imposta presentate al fisco zurighese, senza però prendere in considerazione le rettifiche presentate successivamente (il 12 maggio 2016 e il 3 agosto 2016), come peraltro permesso dalla legge. Essi ribadiscono poi che le dichiarazioni d'imposta valide sarebbero quelle presentate in Ticino (sia perché il fisco zurighese non avrebbe trasmesso quelle da lui ricevute al fisco ticinese sia perché quest'ultima autorità si sarebbe fondata unicamente sui documenti inviatile dalla contribuente per emettere le decisioni di tassazione). Sennonché su questo aspetto i ricorrenti, in realtà, si limitano ad esporre il loro punto di vista, oltre a contraddirsi essi stessi siccome - come peraltro già fatto in sede cantonale - invocano il carattere "nullo" delle dichiarazioni inviate al fisco zurighese ed insistono nel contempo sull'importanza delle rettifiche ugualmente indirizzate a detta autorità, senza confrontarsi però con la dettagliata argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale al riguardo (cfr. sentenza cantonale consid. 4 pag. 8 a 10 ove quest'ultima si esprime sulla natura e la portata di una dichiarazione d'imposta nonché sulla cronologia delle successive dichiarazioni d'imposta, spiegando puntualmente perché sono le prime consegnate al fisco zurighese ad essere determinanti). Altrimenti detto i ricorrenti tendono a sostituire il loro apprezzamento dei fatti a quello effettuato dalla Corte cantonale senza invero riuscire a dimostrarne il carattere arbitrario (artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; cfr. supra consid. 2.2.3). Ne discende che in proposito la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.  
 
3.3. Infine i ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di avere ecceduto nell'arbitrio, rinunciando ad analizzare la correttezza e la tempestività dell'istanza di rimborso giusta l'art. 32 LIP. Sennonché una tale argomentazione non è atta a dimostrare che l'opinione dell'autorità precedente - secondo cui non essendovi un diritto a chiedere il rimborso dell'imposta preventiva, l'art. 32 LIP non trova applicazione - contrasterebbe in modo urtante con la normativa in questione e sarebbe, quindi, inficiata d'arbitrio (su questa nozione, DTF 144 I 170 consid. 7.3 e richiami). Di carattere appellatorio, la critica sfugge quindi ad un esame di merito (DTF 141 IV 317 consid. 5.4 e rinvii).  
 
3.4. Premesse queste considerazioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.  
Comunicazione alla rappresentante dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 29 marzo 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud