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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_123/2020  
 
 
Sentenza del 29 giugno 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di X.________, 
rappresentato dal Servizio esazione, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 maggio 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.6). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il Comune di X.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 3'294.-- oltre interessi e spese. L'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo. In accoglimento dell'istanza del creditore procedente, il Giudice di pace del Circolo di Capriasca, con decisione 9 gennaio 2020, ha rigettato in via definitiva l'opposizione. 
 
A.________ è insorto con un reclamo, chiedendo di dichiarare " illegittima " la pretesa per onorario del curatore di suo figlio di cui il Comune di X.________ chiede il rimborso. Con sentenza 6 maggio 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile tale reclamo per insufficiente motivazione. La Corte cantonale ha aggiunto che il giudizio di primo grado risultava in ogni modo corretto, dato che le decisioni amministrative di approvazione dei rapporti morali e di determinazione delle indennità al curatore per gli anni dal 2013 al 2016 erano cresciute in giudicato (art. 80 cpv. 1 n. 2 LEF) e che A.________ non aveva sollevato alcuna eccezione liberatoria ai sensi dell'art. 81 LEF
 
2.   
Con ricorso 18 giugno 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare sia quest'ultima sia la decisione del Giudice di pace. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
Quando, come in concreto, la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). 
 
3.2. Nel ricorso all'esame, il ricorrente non si confronta con nessuna delle due motivazioni indipendenti (di irricevibilità, rispettivamente di infondatezza del reclamo) poste a fondamento dell'impugnata sentenza. Egli si limita a rievocare vicissitudini e a formulare rimproveri nei confronti delle parti e delle autorità coinvolte nella procedura di protezione del figlio, nonché a discutere questioni che esulano dall'oggetto qui litigioso, e non si prevale di alcuna lesione di diritti costituzionali. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono pertanto del tutto disattese.  
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 giugno 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini