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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_411/2022  
 
 
Sentenza del 29 agosto 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno, piazza Grande 18, 6601 Locarno, 
 
B.________. 
 
Oggetto 
approvazione della contabilità e dei rapporti, remunerazione del curatore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 aprile 2022 
dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2021.57). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Dal 20 luglio 2006 al 14 marzo 2020 l'avv. A.________ è stato tutore e in seguito curatore di B.________. 
Con decisione 9 marzo 2021 l'Autorità regionale di protezione 10, sede di Locarno, ha rifiutato di approvare i rendiconti finanziari e i rapporti morali presentati dall'avv. A.________ per gli anni 2010-2019, nonché i prelevamenti da lui effettuati a titolo di mercede negli anni 2011-2020 per un totale di fr. 336'234.-- (riconoscendogli soltanto un importo forfettario di fr. 10'000.-- annui per la gestione 2011-2019 e un importo di fr. 2'500.-- per la gestione 2020, per un totale di fr. 92'500.--). L'autorità di protezione ha inoltre impartito all'avv. A.________ un termine di 20 giorni per restituire a B.________ la differenza tra quanto prelevato senza autorizzazione e la remunerazione riconosciuta, non gli ha dato scarico per gli atti e le omissioni compiuti nell'esercizio del mandato e ha autorizzato C.________, nuova curatrice di B.________, a valutare la possibilità di avviare procedure penali e civili al fine di ottenere la rifusione del danno patito dall'interessata. 
 
B.  
Mediante sentenza 28 aprile 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dall'avv. A.________ in data 9 aprile 2021. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 30 maggio 2022 l'avv. A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di approvare i rendiconti finanziari e i rapporti morali 2010-2019, i prelevamenti effettuati a titolo di mercede negli anni 2011-2020 e la nota professionale del 28 aprile 2020. In via subordinata ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e di retrocedere l'incarto all'autorità di prima o seconda sede per nuovo giudizio. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è stato introdotto dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) avverso una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di protezione degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) di natura complessivamente non pecuniaria (dato che concerne sia l'approvazione della contabilità e dei rapporti sia la remunerazione del curatore; v. sentenza 5A_274/2018 del 21 settembre 2018 consid. 1). Il ricorso in materia civile risulta così in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
A meno che ne dia motivo il giudizio impugnato, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni (art. 410 cpv. 1 CC). Ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell'interessato e sull'esercizio della curatela (art. 411 cpv. 1 CC). L'autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (art. 415 cpv. 1 CC). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (art. 415 cpv. 2 CC). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell'interessato (art. 415 cpv. 3 CC).  
Fino al 31 dicembre 2012 era invece in vigore il vecchio art. 413 cpv. 2 CC, secondo cui il tutore doveva tenere la contabilità dell'amministrazione e rendere conto all'autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni. Era inoltre ancora in vigore il vecchio art. 423 CC, che prevedeva che l'autorità tutoria doveva esaminare le relazioni ed i conti periodici del tutore e richiederne, ove necessario, la completazione e la correzione (cpv. 1), nonché accordare o negare l'approvazione alle relazioni ed ai conti del tutore e prendere ove necessario le misure necessarie per garantire i beni del tutelato (cpv. 2). 
 
2.2. Secondo gli accertamenti del Presidente della Camera di protezione, nel caso concreto il curatore ha prelevato, a titolo di anticipi sulla sua remunerazione, un importo complessivo di fr. 336'234.-- dagli averi dell'interessata, senza chiedere l'autorizzazione all'autorità di protezione. L'autorità cantonale ha inoltre rilevato che il curatore ha presentato i rendiconti finanziari e i rapporti morali con grande ritardo rispetto alle scadenze previste dalle normative applicabili e soltanto dopo numerosi solleciti. Secondo l'autorità cantonale, il curatore ha anche condotto il mandato in modo negligente: egli ha gestito la sostanza immobiliare dell'interessata in modo lacunoso e, a causa dei suoi ritardi nell'evadere i pagamenti e nel presentare le dichiarazioni d'imposta, ha permesso che nei confronti dell'interessata, che ha una situazione finanziaria florida, venissero spiccati 38 precetti esecutivi (per un importo complessivo di fr. 65'416.70) e che ella fosse tassata d'ufficio e multata. Alla luce di tali importanti manchevolezze, che risultano dagli atti e per le quali il curatore non ha fornito sufficienti giustificazioni, l'autorità cantonale - pur tenendo conto della presentazione di una contabilità formalmente corretta e delle attività svolte nell'interesse della curatelata - ha così confermato la decisione dell'autorità di protezione di non approvare i rendiconti finanziari e i rapporti morali per gli anni 2010-2019.  
 
2.3. Nelle sue proposte di giudizio, il ricorrente chiede di confermare tali rendiconti finanziari e rapporti morali. Tuttavia, nella motivazione del gravame egli non affronta minimamente tale questione, ammettendo anzi che " in discussione è la quantificazione della remunerazione del curatore (mercede) ", ossia l'altro tema esaminato dall'autorità cantonale (v. infra consid. 3). Priva di motivazione, la conclusione risulta pertanto inammissibile.  
 
3.  
 
3.1. Il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (art. 404 cpv. 1 CC). L'autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (art. 404 cpv. 2 CC). Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del CO (art. 413 cpv. 1 CC).  
Fino al 31 dicembre 2012 era invece in vigore il vecchio art. 416 CC, il quale prevedeva che il tutore aveva diritto ad una mercede a carico del tutelato, l'importo della quale veniva fissato dall'autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e commisurato alle cure occasionate dall'amministrazione ed alle rendite della sostanza. 
 
3.2. Secondo l'autorità cantonale, due fattori giustificano la riduzione del compenso (già prelevato autonomamente dal curatore per complessivi fr. 336'234.--). In primo luogo, le ore esposte dal curatore eccedono in maniera consistente quelle che sarebbero state adeguate per una ragionevole conduzione del mandato, in particolare le numerose ore concernenti un generico "esame incarto e studio pratica", le ore relative al "riordino della pratica", le ore fatturate per emanare le proprie fatture e le ore relative a prestazioni di contabilità siccome fatturate due volte. In secondo luogo, il curatore non ha agito con la diligenza richiesta, commettendo le già citate gravi manchevolezze nell'esecuzione del mandato (v. supra consid. 2.2). Il Presidente della Camera di protezione ha quindi confermato l'importo di fr. 92'500.-- stabilito dall'autorità di protezione quale remunerazione totale per gli anni 2011-2020.  
 
3.3. Il ricorrente contesta la riduzione della sua mercede.  
 
3.3.1. In relazione alla riduzione per esposizione eccessiva di ore, egli elenca le attività svolte dal 2006 al 2020 a favore dell'interessata e afferma che la sua distinta delle prestazioni per il periodo dal 2011 al 2020 offrirebbe una visione dettagliata, completa e "condivisibile del dispendio esposto". A suo dire, l'autorità di ultima istanza cantonale "ha accertato i fatti in modo del tutto inesatto, addirittura arbitrario": egli conferma la "fedefacenza" di tutte le ore relative all'esame dell'incarto, al riordino della pratica e alla contabilità, mentre contesta di aver fatturato le ore per la propria fatturazione.  
Il ricorrente ribadisce insomma la bontà delle ore ritenute eccessive, ma le sue spiegazioni sono apodittiche ("tali voci vengono qui confermate"), generiche ("la Camera incorre [...] in una svista allorquando censura le ore a suo dire fatturate in relazione alla fatturazione") oppure fondate su circostanze che non emergono dalla sentenza impugnata (come le spiegazioni sull'assenza di doppia fatturazione per quanto riguarda le ore dedicate alla contabilità o sull'interruzione per inabilità lavorativa per quanto concerne le ore dedicate al riordino della pratica). L'argomentazione ricorsuale non è quindi atta a sostanziare un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove arbitrari conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.3). La censura è inammissibile. 
 
3.3.2. Il ricorrente contesta anche la decurtazione del compenso per esecuzione difettosa del mandato e per riparazione dei danni risultanti, danni che il Presidente della Camera di protezione nemmeno avrebbe identificato e quantificato. Sostiene che i ritardi nei pagamenti e nell'allestimento dei rendiconti "da un canto hanno una scusante (sovraccarico di impegni e malattie), dall'altro non hanno scalfito neppure marginalmente il benessere della pupilla"; ammette tuttavia di aver causato un danno all'interessata per i costi delle procedure esecutive e gli interessi di ritardo (che egli stima a complessivi fr. 9'000.-- e pone in compensazione con la mercede reclamata). Quanto alla gestione degli immobili, sostiene che non vi sarebbero danni né mancati guadagni: egli avrebbe valutato, per ogni singola particella di terreno, la possibilità di rivederne l'impostazione, ma non sarebbe stato possibile "ottimizzare i redditi oltre a quanto posto in essere". Il Presidente della Camera di protezione non avrebbe invece tenuto conto del "certosino lavoro svolto dal curatore per la raccolta, il riordino e l'esame di tutta la documentazione" concernente il contenzioso con la Fondazione B.________, che l'autorità di protezione non aveva però voluto portare in giudizio.  
 
In altre parole, il ricorrente tenta di difendere il proprio operato. Omette però di confrontarsi con l'argomento del Presidente della Camera di protezione, secondo cui in sede cantonale egli non aveva fornito (né nel reclamo né nella replica) sufficienti giustificazioni alla mancata diligenza che risultava dagli atti. Il ricorrente non si avvede nemmeno del fatto che il Presidente ha in realtà tenuto conto delle attività svolte nell'interesse della curatelata, ma ha ritenuto che le manchevolezze nell'esecuzione del mandato fossero troppo importanti. Occorre poi osservare che, contrariamente a quanto reputa il ricorrente, non risulta che il Presidente della Camera di protezione abbia cumulato il diritto del mandante alla riduzione della mercede per esecuzione difettosa del mandato con il diritto alla riparazione del danno causato da una tale esecuzione (sul tema v. sentenza 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017 consid. 5.2.2, con rinvio a DTF 124 III 423 consid. 3 e 4); le critiche concernenti eventuali poste di danno risultano quindi, già di primo acchito, inconferenti. L'argomentazione ricorsuale non permette quindi di scalfire la conclusione dell'autorità di ultima istanza cantonale secondo cui la decurtazione del compenso operata dall'autorità di protezione risultava giustificata anche in ragione della mancata diligenza. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 agosto 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini