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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_997/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 novembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale 2012, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2016.208). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, illimitatamente imponibile in Ticino, possiede diversi immobili situati nei Cantoni del Ticino, di Basilea e di Zurigo nonché in Italia. Il 9 novembre 2017 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato dall'interessato contro la decisione su reclamo del 20 luglio 2016 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città che confermava la tassazione IC/IFD 2012 emessa il 4 maggio 2016. Pronunciandosi sul preteso errore, insito secondo il contribuente nella tassazione zurighese e riguardante la commisurazione del valore di stima di un immobile situato a Zurigo, determinante ai fini del riparto intercantonale e, quindi, della tassazione ticinese con riferimento all'imposta cantonale 2012 (immobile valutato in fr. 5'508'000.-- dal fisco zurighese, mentre secondo il contribuente equivaleva a fr. 3'000'000.--), la Corte cantonale ha osservato che l'insorgente non aveva comprovato di avere chiesto, come affermato, la revisione della tassazione zurighese. Ha poi rilevato che dai ragguagli forniti dal fisco zurighese (e portati a conoscenza dell'insorgente) risultava che il valore di stima litigioso (fr. 5'508'000.--) era quello dichiarato dal contribuente medesimo. In queste condizioni nulla poteva essere rimproverato al fisco ticinese in merito alla commisurazione degli elementi imponibili. Senza tralasciare che a distanza di più di un anno dall'inoltro del gravame l'insorgente non aveva, contrariamente ai suoi obblighi procedurali, indicato che il fisco zurighese avesse intrapreso una revisione della tassazione 2012. 
 
B.   
Il 22 novembre 2017 A.________ ha esperito al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, nel quale ribadisce che è arbitrario prendere in considerazione ai fini della tassazione il valore di stima di fr. 5'508'000.-- il quale è falso, come risulterebbe peraltro dalla decisione della "Gebäudeversicherung des Kantons Zürich" che fissa il valore fiscale a fr. 3'390'000.--, e dai suoi propri calcoli da cui emergerebbe che per il 2012 il valore di stima dell'immobile dovrebbe ammontare a fr. 750'000.--. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).  
 
1.2. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dal destinatario del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), e va pertanto trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID [RS 642.14]; sulla portata di questa norma in relazione con la legge sul Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186 consid. 1.3 pag. 188).  
 
2.   
 
2.1. Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.  
 
2.2. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile per quanto concerne la commisurazione degli elementi imponibili, segnatamente la sostanza immobiliare ubicata a Zurigo, ai fini dell'imposizione nel Cantone Ticino per l'anno fiscale 2012. Il ricorrente si limita infatti a ribadire quanto già addotto dinanzi alla Corte cantonale, ossia che il valore di stima ritenuto dal fisco zurighese sarebbe falso nonché a presentare i propri calcoli in proposito, senza tuttavia esporre in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente senza confrontarsi nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Camera di diritto tributario a rendere il giudizio querelato. Per quanto concerne l'apprezzamento delle prove in particolare, la critica del ricorrente si esaurisce nell'esposizione di una propria versione dei fatti rispettivamente in una loro personale lettura, ciò che tuttavia non è sufficiente per dimostrarne l'arbitrio. In effetti, una censura basata sulla violazione del divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost. non può esaurirsi in considerazioni che forniscono solo una diversa lettura delle prove addotte, ma necessita di una motivazione puntuale, da cui emerga in che misura i giudici cantonali non abbiano manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbiano proceduto a deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 40 seg.).  
 
2.3. Da quanto precede discende che l'argomentazione del ricorrente non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito. Il ricorso in materia di diritto pubblico va quindi dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 29 novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud