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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_883/2022  
 
 
Sentenza del 30 agosto 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, reclamo irricevibile, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 giugno 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.146). 
 
 
Considerando:  
che il 5 aprile 2022 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale per il titolo di abuso di autorità nei confronti di un ignoto agente della polizia cantonale attivo presso la gendarmeria di X.________, siccome si sarebbe rifiutato di registrare una denuncia dell'interessata; 
che, con decisione dell'11 maggio 2022, il Procuratore generale ha decretato un non luogo a procedere; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, la denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 18 maggio 2022; 
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 cpv. 1 CPP, la CRP ha invitato la reclamante ad emendarlo; 
che l'interessata ha in seguito inviato ulteriore documentazione alla Corte cantonale; 
che, con sentenza del 17 giugno 2022, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti di forma e di motivazione dell'art. 385 CPP
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso dell'8 luglio 2022 al Tribunale federale; 
che il 12 agosto 2022 la ricorrente ha presentato un ulteriore scritto allegandovi altri documenti; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); 
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1); 
ch'ella è in particolare abilitata a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito; 
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che, come le è noto (cfr. la sentenza 6B_648/2021 del 21 giugno 2021, che la concerneva), nel ricorso al Tribunale federale le spettava spiegare puntualmente perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; 
che la ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che l'interessata non censura del tutto una violazione del diritto (art. 95 LTF) riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, unico oggetto dell'impugnativa in questa sede; 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 agosto 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni