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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_25/2020  
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
istanti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione delle sentenze del Tribunale federale svizzero 1B_337/2020 del 18 agosto 2020, 1B_398/2020 e 1B_399/2020 del 21 agosto 2020). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza 1B_337/2020 del 18 agosto 2020 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, non trattandosi di una decisione finale, un ricorso sottopostogli da A.________ e da B.________ contro uno scritto del 16 giugno 2020 del Procuratore generale. 
 
B.   
Mediante sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 il Tribunale federale ha stralciato dai ruoli un ricorso inoltrato contro uno scritto della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), divenuto privo d'oggetto in seguito al suo ritiro da parte del curatore di A.________, dichiarandolo inammissibile in quanto presentato da B.________. 
 
C.   
Con giudizio del 25 giugno 2020, la CRP ha dichiarato inammissibile un ricorso sottopostole da A.________ e B.________ contro una decisione di chiusura dell'istruzione emanata dal Procuratore pubblico. Adito dagli interessati, con sentenza 1B_399/2020 del 21 agosto 2020 il Tribunale federale ha dichiarato privo d'oggetto, in seguito al suo ritiro da parte del curatore di A.________ il gravame, dichiarandolo inammissibile in quanto presentato da B.________. 
 
D.   
Avverso le tre citate sentenze del Tribunale federale A.________ e B.________ presentano, con un unico allegato, una domanda di revisione al Tribunale federale, chiedendo di annullarle. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. In effetti, come noto agli istanti, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a loro sfavorevole, in particolare quelle oggetto delle istanze di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 che li concerne).  
Secondo la costante prassi, anch'essa nota agli istanti (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43). 
 
1.2. L'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020).  
 
Invitato a esprimersi sul gravame, c on scritto del 1° ottobre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - limitatamente a A.________ - la domanda di revisione, chiedendo di esentarlo dal pagamento di spese giudiziarie. Ne segue che, in quanto presentata da A.________, l'istanza è inammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
2.2. B.________, accennando all'art. 38 cpv. 3 LTF, incentra la domanda di revisione su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricusazione. Al riguardo ella si limita tuttavia semplicemente a riproporre, in maniera inammissibile, le censure già esaminate e respinte nelle sentenze dedotte in revisione e in altre numerose decisioni che la concernono. Ribadisce in particolare la critica, manifestamente priva di ogni fondamento, circa la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte, nonché il fatto che non è stato richiamato l'incarto cantonale né è stato ordinato uno scambio di scritti, provvedimenti chiaramente superflui, visto che i ricorsi erano inammissibili.  
 
Come a lei noto, non è poi legittimata a far valere che il Tribunale federale non avrebbe appurato la validità della ratifica di rappresentanza del curatore nei confronti di A.________ (sul tema vedi sentenza 5A_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1 e 2 nei loro confronti). Le critiche alla nomina del curatore e alla richiesta di destituirlo esulavano del resto dall'oggetto dei litigi. Inoltre, i ricorsi inoltrati da B.________ sono stati dichiarati inammissibili poiché non diretti contro decisioni finali, rispettivamente per carenza di legittimazione e motivazione, motivo per cui le questioni di merito, da lei riproposte in maniera inammissibile, non potevano né dovevano essere esaminate. 
 
3.   
Le istanze di revisione, in quanto presentate da B.________, sono insufficientemente motivate e sono quindi inammissibili (art. 42 cpv. 2 LTF). Le stesse possono pertanto essere evase senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). 
 
In accoglimento delle domande del curatore si può rinunciare a prelevare spese nei confronti di A.________. Le generiche domande di assistenza giudiziaria di B.________, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, vanno respinte in ragione dell'assenza di ogni possibilità di esito favorevole delle domande di revisione (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 e cpv. 3 LTF). 
Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti le sentenze 1B_337/2020 del 18 agosto 2020 e 1B_398/2020 e 1B_399/2020 del 21 agosto 2020 (art. 42 cpv. 7 LTF; sentenze 2F_16/2020 del 19 agosto 2020 consid. 5.3 e 5F_16/2020 del 3 giugno 2020 consid 6). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Le domande di revisione sono inammissibili. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico di B.________. 
 
3.   
Comunicazione agli istanti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri