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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_364/2020  
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Hänni. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione per l'avvocatura, Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Radiazione dal registro cantonale degli avvocati, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 marzo 2020 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2019.617). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 29 gennaio 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha tra l'altro dichiarato l'avv. A.________ autrice colpevole di: 
 
- ripetuta appropriazione indebita qualificata (siccome commessa nell'esercizio di una professione per la quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità), per avere, in più occasioni, indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali affidatile, e meglio, a partire dal 31 dicembre 2009, Euro 137'340.99 di pertinenza di B.________; 
- ripetuta diffamazione e ingiuria; 
- tentata estorsione per avere, il 23 aprile 2010, minacciandolo di un grave danno, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per indurre C.________ ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, presentandogli per il pagamento tre note professionali per complessivi Euro 2'308'020.--. 
Per tali reati, l'avv. A.________ è stata condannata a una pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna, comprendente la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 400.-- ciascuna inflittale con decreto d'accusa del 12 settembre 2013 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, di cui è stata revocata la sospensione condizionale. 
Nel medesimo contesto, l'avv. A.________ è stata inoltre condannata a procedere ai seguenti versamenti: 
 
- a B.________ fr. 51'057.20, quale risarcimento per le spese legali di prima e seconda sede (dispositivo n. 1.6.1); 
- a C.________ fr. 20'000.- (con interessi al 5% dal 5 ottobre 2016), quale risarcimento per le spese legali di prima sede. 
 
B.   
La predetta sentenza cantonale è stata impugnata davanti al Tribunale federale sia dall'avv. A.________ che da B.________. II ricorso dell'avv. A.________ è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo (incarto 6B_304/2019 del 22 maggio 2019 e 6F_27/2019 dell'11 luglio 2019). Quello di B.________ è stato invece ritenuto inammissibile, in assenza della necessaria legittimazione ad insorgere (incarto 6B_306/2019 del 22 maggio 2019). 
Sulla scorta della citata sentenza 6B_306/2019, l'avv. A.________ ha chiesto la revisione della pronuncia emessa dalla CARP il 29 gennaio 2019 (precedente consid. A), domandando in particolare la sua assoluzione dal reato di ripetuta appropriazione indebita qualificata ai danni di B.________ e, per analogia, dal reato di tentata estorsione ai danni di C.________, nonché l'annullamento dei dispositivi connessi alle due dichiarazioni di colpevolezza. Con decisione del 27 giugno 2019, la CARP ha tuttavia negato l'esistenza di una contraddizione tra il suo giudizio e quello del Tribunale federale, suscettibile di costituire un motivo di revisione. Un ricorso al Tribunale federale contro tale pronuncia è stato respinto, nella misura della sua ammissibilità (sentenze 6B_972/2019 del 9 ottobre 2019 e 6F_37/2019 del 10 gennaio 2020). 
 
C.   
Preso atto della condanna pronunciata il 29 gennaio 2019 dalla CARP e delle decisioni del 22 maggio 2019 del Tribunale federale, il 7 giugno 2019 la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha notificato all'avv. A.________ l'apertura di un procedimento di radiazione dal registro cantonale degli avvocati. Dopo avere assegnato all'interessata un termine per presentare le proprie osservazioni, il 21 ottobre 2019 la citata Commissione ha quindi radiato l'avv. A.________ dal registro cantonale degli avvocati giusta l'art. 9 della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati [LLCA; RS 935.61], disponendo la pubblicazione della radiazione e levando a un'eventuale impugnazione l'effetto sospensivo. 
Su ricorso, il 2 marzo 2020 tale provvedimento è stato confermato anche dal Tribunale amministrativo ticinese. 
 
D.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico dell'8 maggio 2020, l'avv. A.________ ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale. In tale contesto, domanda che essa sia dichiarata nulla rispettivamente sia annullata e la restituzione dell'effetto sospensivo. Chiamata ad esprimersi, la Commissione per l'avvocatura ha chiesto il rigetto della domanda di restituzione dell'effetto sospensivo senza formulare osservazioni nel merito. La Corte cantonale si è per contro rimessa al giudizio del Tribunale federale su entrambi gli aspetti. 
Con decreto presidenziale del 4 giugno 2020 la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata respinta. A seguito di tale pronuncia, l'avv. A.________ ha quindi presentato un'istanza di ricusa del Giudice federale Seiler, Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ed estensore del menzionato decreto, nonché di riesame del decreto stesso. Con sentenza del 23 luglio 2020, entrambe le sue domande sono state respinte. Con lettera del 16 ottobre 2020, ricevuta il 28 ottobre successivo, A.________ si è rivolta al Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, chiedendo di constatare che il citato decreto del 4 giugno 2020 era nullo. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna eccezione prevista dall'art. 83 LTF (sentenze 2C_90/2019 del 22 agosto 2019 consid. 1 e 2C_187/2011 del 28 luglio 2011 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 137 II 425). Esso è stato presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'ordinanza federale del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]) dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è quindi ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico. 
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, con questo rimedio non è invece possibile criticare la violazione del diritto cantonale in quanto tale, di cui è semmai possibile denunciare un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, di un diritto costituzionale (DTF 143 I 321 consid. 61 pag. 324).  
Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale tratta infatti simili critiche solo se sono state motivate in modo chiaro (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41). 
 
2.2. Le censure formulate nel ricorso rispettano i requisiti di motivazione indicati solo in parte. Nella misura in cui sono stati disattesi - segnatamente poiché la ricorrente si limita a considerare che le conclusioni tratte nel giudizio impugnato sarebbero a vario titolo illegali, incostituzionali o contrarie al diritto internazionale, senza motivare queste critiche o lamenta la lesione di norme di diritto cantonale senza dimostrarne un'applicazione incostituzionale o altrimenti lesiva del diritto superiore - il gravame sfugge di conseguenza a un esame di merito.  
Stessa conclusione vale nella misura in cui le censure presentate non sono rivolte contro il giudizio impugnato, bensì (ancora) contro la decisione della Commissione per l'avvocatura (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144; sentenza 2D_44/2019 del 14 aprile 2020 consid. 1.3). Altra questione, che può esaminare anche il Tribunale federale, è invece quella a sapere se la pronuncia della Commissione sia nulla; di tale specifico aspetto verrà detto più oltre (successivo consid. 4; sentenza 2C_115/2019 del 21 aprile 2020 consid. 1.3). 
 
3.  
 
3.1. In via preliminare, la Corte cantonale ha osservato di potersi esprimere sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di ulteriori prove: da un lato, perché i contorni della controversia emergevano con sufficiente chiarezza dall'incarto; d'altro lato, poiché le prove genericamente sollecitate dall'insorgente non apparivano comunque idonee ad apportare ulteriori elementi rilevanti per l'esito del litigio.  
Sempre in via preliminare, ha anche spiegato perché non era necessario indire un'udienza pubblica ai sensi dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e respinto sia l'argomentazione secondo cui l'autorità di prima istanza fosse incompetente e non indipendente, sia la critica con la quale la ricorrente lamentava una violazione, ancora da parte della prima istanza, del diritto di essere sentiti giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. 
 
3.2. Espressosi sugli aspetti indicati, il Tribunale cantonale amministrativo è quindi passato all'esame materiale del caso nell'ottica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, confermando la liceità della radiazione dal registro pronunciata nei confronti della ricorrente (art. 9 LCCA). Rilevato che tra le condizioni personali per potere essere iscritti nel registro degli avvocati è tra l'altro necessario non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione di avvocato, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati (art. 8 cpv. 1 lett. b LLCA), e preso atto della condanna pronunciata il 29 gennaio 2019 dalla CARP - considerata determinante nonostante la sentenza 6B_306/2019 del Tribunale federale, che non riconosceva la legittimazione a ricorrere di B.________ (precedente consid. B) - ha infatti osservato come l'incompatibilità fosse in casu data.  
Detto ciò, ha infine respinto sia la critica con cui la ricorrente faceva valere una violazione del principio ne bis in idem, sia quella con cui lamentava la pubblicazione della radiazione prima ancora che la decisione impugnata passasse in giudicato. 
 
4.   
A più riprese nel ricorso, l'insorgente lamenta la nullità sia della decisione della Commissione per l'avvocatura che del giudizio impugnato. 
 
4.1. Per giurisprudenza, una decisione è nulla solo quando ha un vizio particolarmente grave, che sia riconoscibile con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come l'incompetenza dell'autorità giudicante; errori relativi al merito di una decisione comportano la sua nullità unicamente in casi eccezionali (DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 133 II 366 consid. 3.2). Di principio, se una decisione o un giudizio difettano di qualsiasi forza obbligatoria a seguito di nullità, ciò deve essere rilevato in ogni momento e d'ufficio dall'autorità adita, quindi anche dal Tribunale federale (DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3 pag. 226).  
 
4.2. Nell'impugnativa introdotta in questa sede, un simile vizio non viene però sostanziato, né riguardo alla decisione di prima istanza né con riferimento alla pronuncia della Corte cantonale. Di fatto semplicemente affermata, la nullità di questi atti non emerge d'altra parte nemmeno altrimenti, sì che il Tribunale federale ne debba tenere conto d'ufficio. Quanto risulta è semmai che la ricorrente non concorda con i loro contenuti indicandone le ragioni, e ciò è quanto - limitatamente alla sentenza del Tribunale amministrativo (precedente consid. 2.2) - andrà esaminato più avanti.  
 
5.   
Sempre a più riprese, la ricorrente denuncia poi: da un lato, il fatto che i Giudici cantonali non si siano espressi autonomamente sull'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo, limitandosi a dichiararla priva di oggetto al momento della pronuncia sul merito della vertenza (giudizio impugnato, p.to 8); d'altro lato, il fatto che il Tribunale amministrativo ticinese non abbia atteso, prima di esprimersi sulla radiazione dal registro cantonale degli avvocati, l'esito della procedura da lei promossa davanti alla CARP con istanza del 21 febbraio 2020 (intitolata "domanda di esecuzione" della sentenza 6B_306/2019 del Tribunale federale e "domanda di accertamento nullità" della decisione del 29 gennaio 2019 della CARP medesima). 
 
5.1. In relazione al primo aspetto, la ricorrente si richiama alI'art. 29 cpv. 1 Cost., che sanziona la violazione del principio di celerità rispettivamente il diniego di giustizia anche in casi come quello in esame, relativi alla pronuncia di una decisione incidentale sull'effetto sospensivo (sentenza 1P.263/2003 del 24 giugno 2003 consid. 5).  
Così argomentando, non considera però che da quando l'autorità tenuta ad esprimersi in tempi ragionevoli ha pronunciato la propria decisione, un diritto a fare constatare un eventuale suo ritardo non è di principio più dato (DTF 136 III 497 consid. 2.1 pag. 500; 130 I 312 consid. 5.2 pag. 332; sentenze 2D_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6 e 2C_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid. 7.1, non pubblicato in DTF 140 I 271). Ora, anche nella fattispecie non viene fatto valere nessun concreto diritto alla constatazione - a posteriori - di un comportamento illecito, di modo che la questione sollevata non va approfondita (sentenza 2C_810/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 5.4). 
 
5.2. A maggior fortuna non è d'altra parte destinata la critica con la quale la ricorrente lamenta il fatto che la Corte amministrativa ticinese non abbia atteso, prima di pronunciarsi sulla radiazione dal registro degli avvocati, l'esito della procedura promossa davanti alla CARP con istanza del 21 febbraio 2020, il cui inoltro era stato comunicato anche al Tribunale amministrativo con lettera del 26 febbraio 2020.  
Da questo ultimo scritto risulta infatti che l'insorgente ha trasmesso al Tribunale amministrativo l'istanza in questione, oramai successiva anche al diniego delle condizioni per la revisione della sentenza della CARP (sentenza 6B_972/2019 del 9 ottobre 2019) e quindi da leggere come un ultimo estremo tentativo di ribaltare la situazione, solo "per conoscenza". D'altro canto, la stessa nemmeno dimostra che nel non applicare l'art. 24 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPamm/TI; RL/TI 165.100] - che prevede che l'autorità, d'ufficio o su richiesta di parte,  può sospendere la procedura per giustificati motivi, in particolare allorquando la decisione da prendere dipende dall'esito di un altro procedimento o potrebbe esserne influenzata in modo determinante - la Corte cantonale abbia leso il divieto d'arbitrio o un altro diritto costituzionale (precedente consid. 2.1). In effetti, la norma in questione non impone alcunché ma concede semmai una facoltà (l'autorità "può" ma non "deve") e spettava pertanto, a maggior ragione, all'insorgente dimostrare che la via seguita dai Giudici ticinesi vada considerata - alla luce della situazione descritta - come insostenibile (su tale concetto, cfr. DTF 144 I 318 consid. 5.4 pag. 326).  
 
6.   
Sempre su un piano procedurale, la ricorrente si lamenta nel contempo: da un lato, di una carente motivazione della sentenza querelata, quindi di una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (successivi consid. 6.1-6.2); d'altro lato, del fatto che il Tribunale cantonale non abbia indetto un'udienza pubblica, come da lei richiesto riferendosi all'art. 6 CEDU (successivi consid. 6.3-6.4). 
 
6.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende più aspetti. Tra questi, quello ad una motivazione sufficiente. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla decisione impugnata emergano i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237; 136 I 229 consid. 5.2 pag. 236; sentenza 2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 4.1).  
Il diritto a una motivazione è leso solo se l'autorità non si pronuncia su censure di una certa pertinenza o omette di considerare allegazioni e argomenti importanti per la decisione da prendere (DTF 126 I 97 consid. 2b pag. 102 seg.; 125 III 440 consid. 2a pag. 441). 
 
6.2. Anche riguardo all'art. 29 cpv. 2 Cost. le molteplici critiche sollevate sono sempre e solo abbozzate, ragione per la quale il rispetto dell'art. 106 cpv. 2 LTF è per lo meno dubbio (precedente consid. 2.1). Sia come sia, la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. non è data. In effetti, e come è il caso nella fattispecie che ci occupa, quando la motivazione contenuta nel giudizio impugnato permette di comprendere le ragioni che hanno condotto un'istanza di ricorso a confermare la decisione dell'autorità inferiore, le condizioni minime di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. - che possono essere concretizzate in norme di diritto cantonale, qui non invocate (DTF 135 I 279 consid. 2.2. pag. 281 seg.) - sono di principio rispettate. Il fatto che l'insorgente non condivida le argomentazioni dell'istanza precedente è una questione che riguarda il merito, non il diritto a una motivazione sufficiente garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenze 2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 4.2; 2C_513/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 3.2 e 2C_1066/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).  
In particolare, il diritto a una motivazione sufficiente di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. è salvaguardato pure in relazione alle critiche con le quali la ricorrente tenta di rimettere in discussione la condanna pronunciata dalla CARP il 29 gennaio 2019, sostenendone la sostituzione da parte della pronuncia resa dal Tribunale federale nell'incarto 6B_306/2019. Anche su tale aspetto, la posizione dei Giudici ticinesi è in effetti chiara (giudizio impugnato, consid. 5.1-5.2) e il fatto che la ricorrente non la condivida non è motivo per lamentare una carente motivazione della loro sentenza. 
 
6.3. In relazione all'art. 6 n. 1 CEDU, la Corte cantonale si è invece espressa nel considerando 1.2 del suo giudizio.  
Lasciata aperta la questione dell'effettiva applicabilità della norma convenzionale, in tale sede ha infatti indicato che - sia secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che di quella del Tribunale federale - vi sono circostanze in cui all'udienza pubblica richiesta è possibile rinunciare e che gli estremi per non dar seguito alla domanda di indire un'udienza erano dati anche nella fattispecie, poiché in gioco erano solo questioni di fatto e di diritto che potevano essere risolte sulla base degli atti e delle allegazioni delle parti. 
 
6.4. Ora, pure riguardo alla violazione dell'art. 6 CEDU, la critica della ricorrente è solo abbozzata, ragione per la quale il rispetto dell'art. 106 cpv. 2 LTF è nuovamente dubbio (precedente consid. 2.1). Anche in questo caso, l'asserita lesione non è ad ogni modo data.  
 
6.4.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 CEDU e la giurisprudenza ad esso relativa, durante una procedura che abbia per oggetto  diritti di carattere civile deve avere luogo almeno una pubblica udienza davanti a un tribunale con piena cognizione sia in merito ai fatti che al diritto e con facoltà di assumere prove (sentenza della Corte EDU in re  Gautrin contro Francia del 20 maggio 1998, n. 38/1997/822/1025-1028 § 43; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3a ed. 2020, n. 516; KAREN REID, A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, 6a ed. 2019, § 26-006; MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KÖNIG, in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer [curatori], Handkommentar EMRK, 4a ed. 2017, n. 171 ad art. 6).  
Il richiamo all'art. 6 cpv. 1 CEDU, a tutela dei propri  diritti di carattere civileè lecito anche in procedure come quella che ci occupa (sentenza 2C_204/2020 del 3 agosto 2020 consid. 2.2 con rinvii, destinata alla pubblicazione; sentenza della Corte EDU in re  Gautrin contro Francia del 20 maggio 1998, n. 38/1997/822/1025-1028 § 33; VILLIGER, op. cit., n. 467). D'altra parte, siccome si tratta dell'unica istanza giudiziaria cantonale coinvolta, il rispetto dell'art. 6 cpv. 1 CEDU doveva essere garantito proprio dal Tribunale amministrativo ticinese.  
 
6.4.2. Come rilevato nel giudizio impugnato, a determinate condizioni, a un'udienza pubblica è però possibile anche rinunciare.  
Per giurisprudenza, ciò è il caso quando la fattispecie in discussione non ha rilevanza pubblica, le circostanze di fatto non sono litigiose, si pongono solo questioni giuridiche che non sono complesse o la convocazione di un'udienza pubblica allungherebbe la procedura in maniera eccessiva (VILLIGER, op. cit., n. 516; REID, op. cit., § 26-006; MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KÖNIG, op. cit., n. 172). 
 
6.4.3. Preso atto delle ragioni per le quali era stata chiesta con istanza  ad hoc del 13 febbraio 2020, la rinuncia alla fissazione di un'udienza pubblica non presta però il fianco a critica nemmeno nella fattispecie.  
Nella misura in cui mirava "all'accertamento dell'appartenenza dell'avv. D.________ alla massoneria deviata e quindi della implicita decadenza dalla sua carica di magistrato di cui abusa e che usurpa", come messo in evidenza fin dalla prima pagina dell'istanza e poi ribadito nel seguito, la richiesta di indire un'udienza pubblica poteva essere infatti considerata come abusiva (sentenza 8C_136/2018 del 20 novembre 2018 consid. 4.2). 
D'altra parte, la sola questione di merito che viene posta dalla ricorrente (anche) in quella sede è relativa all'impatto, sulla condanna pronunciata nei suoi confronti dalla CARP il 29 gennaio 2019, della successiva sentenza 6B_306/2019 del Tribunale federale: ovvero un quesito giuridico che - come vedremo - non è complesso, può essere risolto in base agli atti, non ha rilevanza pubblica, e in relazione al quale l'autorità giudiziaria non dispone neanche di potere di apprezzamento (successivo consid. 7; sentenze 2C_90/2019 del 22 agosto 2019 consid. 4.2; 1C_461/2017 del 27 giugno 2018 consid. 3.4 non pubblicato in DTF 144 I 170; 8C_136/2018 del 20 novembre 2018 consid. 4.2 e 2C_608/2017 del 24 agosto 2018 consid. 4.4.1). 
 
6.4.4. Nel medesimo contesto, va infine aggiunto che la ricorrente non può essere seguita neppure nella misura in cui, con istanza del 1° luglio 2020, chiede che l'udienza negatale in sede cantonale sia organizzata dal Tribunale federale.  
In effetti, e come detto, gli estremi per permettere al Tribunale amministrativo ticinese di rinunciare a una seduta erano dati (precedente consid. 6.4.3), ragione per la quale l'art. 6 cpv. 1 CEDU è rispettato. D'altra parte, bisogna sottolineare che il Tribunale federale non ha facoltà di riesaminare liberamente i fatti di modo che, in un simile quadro, la messa in atto di quanto richiesto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU compete proprio alle istanze giudiziarie inferiori, che hanno piena cognizione anche sui fatti, non a questa Corte, che statuisce in qualità di ultima istanza nazionale (sentenza 2C_347/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3, non pubblicato in DTF 139 II 185). 
 
7.   
Nel merito, la procedura verte sulla radiazione della ricorrente dal registro cantonale degli avvocati, in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 9 LLCA
 
7.1. L'art. 8 LLCA elenca le condizioni personali che l'avvocato deve rispettare per poter essere iscritto nel registro cantonale. Tra di esse vi è quella di non avere subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati (cpv. 1 lett. b). L'avvocato che non adempie più una delle condizioni di iscrizione è radiato dal registro (art. 9 LLCA).  
Alla base delle norme citate vi è l'idea che quando l'avvocato non offre tutte le garanzie di serietà ed onorabilità necessarie all'esercizio della sua professione, la relazione di fiducia che deve esistere con il proprio cliente può risultarne compromessa (PHILIPPE MEIER/CHRISTIAN REISER, in: Michel Valticos e altri [curatori], Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n. 15 e 18 ad art. 8 LLCA; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, pag. 314 seg.). Esse mirano quindi solo a infrazioni relative a fatti incompatibili con la professione, come ad esempio in presenza di una falsità in atti commessa nell'esercizio di una funzione pubblica; non invece di un lieve eccesso di velocità (DTF 137 II 425 consid. 6.1 pag. 427 con rinvii). Per contro, non è necessario che gli atti rimproverati siano stati compiuti nell'esercizio della professione, poiché ciò può essere avvenuto anche in un contesto privato (ERNST STAEHELIN/CHRISTIAN OETIKER, ad art. 9 LLCA, in: Fellmann/Zindel [curatori]), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2a ed. 2011, n 17 ad art. 8 LLCA). 
 
7.2. Nel determinare se i fatti per i quali l'avvocato è stato condannato siano o meno compatibili con la sua professione, l'autorità di vigilanza ha un ampio potere di apprezzamento; in questo contesto, deve però rispettare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, occorre che siano in discussione fatti di una certa gravità, che devono rimanere sempre in un rapporto ragionevole con la radiazione (DTF 137 II 425 consid. 6.1 pag. 428 con rinvii; sentenza 2C_90/2019 del 22 agosto 2019 consid. 6).  
Diversamente, dal momento in cui le circostanze denotano l'esistenza di una condanna per fatti incompatibili con la professione d'avvocato, l'autorità competente non ha più nessuno spazio di manovra e deve procedere alla radiazione, come previsto dall'art. 9 LLCA (DTF 137 II 425 consid. 6.1 pag. 428 sempre con rinvii; sentenza 2C_90/2019 del 22 agosto 2019 consid. 6). 
 
7.3. Come detto, la Corte Cantonale ha condiviso le conclusioni della Commissione per l'avvocatura e considerato che le condizioni legali per ordinare la radiazione fossero date (precedente consid. 3.2).  
Nell'impugnativa, la ricorrente non torna più su una larga parte dell'argomentazione addotta dai Giudici ticinesi. In particolare, non sostiene che nel considerare come incompatibili con l'esercizio della professione i reati di ripetuta appropriazione indebita qualificata e di tentata estorsione (compiuti nelle circostanze descritte in sede cantonale), le autorità ticinesi avrebbero oltrepassato il loro potere di apprezzamento. Su tale aspetto - non contestato - non è pertanto necessario soffermarsi nemmeno in questa sede (art. 42 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.1), e basta rinviare alle corrette considerazioni esposte in merito nella querelata sentenza (in particolare, nel consid. 5.3). 
 
7.4. Nella misura in cui ripropone l'argomentazione - che è di diritto e non relativa all'accertamento dei fatti - secondo la quale la condanna inflittale dalla CARP il 29 gennaio 2019 sarebbe stata "sostituita" dalla pronuncia resa nell'incarto 6B_306/2019, e oggi non sussisterebbe quindi più nessuna condanna penale, l'insorgente non può essere invece seguita e la sua critica va quindi respinta.  
 
7.4.1. La sentenza penale di condanna, emessa dalla CARP il 29 gennaio 2019, è stata infatti impugnata davanti al Tribunale federale sia dalla ricorrente che da B.________, ma questa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi che le sono stati sottoposti: quello dell'insorgente, perché tardivo (sentenze 6B_304/2019 del 22 maggio 2019 e 6F_27/2019 dell'11 luglio 2019); quello di B.________, in difetto della necessaria legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019).  
Di conseguenza, e come già spiegato alla ricorrente nella sentenza 6B_972/2019 del 9 ottobre 2019 (consid. 3.3), il giudizio 6B_306/2019 non ha per nulla sottoposto il giudizio della CARP a un esame di merito, in quanto le condizioni per procedere in tal senso non erano date. 
 
7.4.2. A riprova di ciò, va d'altra parte citato anche il fatto che il 31 maggio 2019, dopo che il Tribunale federale aveva dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi interposti contro la sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP, l'insorgente si è rivolta alla CARP medesima per chiedere una revisione del suo giudizio di condanna. In effetti, se la sentenza 6B_306/2019 avesse avuto la portata riformatoria che la ricorrente tenta ora di attribuirle, ciò non sarebbe stato necessario.  
Ma per l'appunto, così però non è perché, anche se chi insorge la definisce oggi come "sbagliata", l'opzione della revisione restava a quel momento proprio l'unica via che fosse ancora percorribile (sentenze 2C_810/2009 del 26 maggio 2010 consid. 3.1.2 e 2F_2/2009 del 23 settembre 2009 consid. 2, da cui risulta che una decisione di non entrata in materia pronunciata dal Tribunale federale non si sostituisce alla sentenza impugnata - che resta immutata - ed una revisione relativa al merito dev'essere quindi formulata davanti all'istanza precedente). 
 
7.4.3. In via abbondanziale, va infine aggiunto che anche il fatto che la revisione non abbia avuto gli esiti sperati e sia stata negata (sentenza 6B_972/2019 del 9 ottobre 2019 e 6F_37/2019 del 10 gennaio 2020), nulla può mutare al quadro complessivo indicato.  
 
8.  
 
8.1. Per quanto precede, il ricorso è respinto e il giudizio impugnato confermato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
8.2. Con l'emanazione del presente giudizio di merito, la richiesta del 16 ottobre 2020 di constatazione della nullità del decreto del 4 giugno 2020, relativo alla situazione pendente causa, dev'essere considerata priva di oggetto.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione per l'avvocatura e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.  
 
 
Losanna, 30 ottobre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli