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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_263/2021  
 
 
Sentenza del 31 marzo 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio della Magistratura del Cantone del Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Segnalazione contro dei magistrati, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2021 dalla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino (9/2020). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 3 dicembre 2020 il Consiglio di Magistratura del Cantone Ticino ha disposto di archiviare senza ulteriore formalità gli scritti del 22 e 27 ottobre 2020 con cui A.A.________ e il marito B.A.________ chiedevano l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di più magistrati oltre a sollecitare suoi interventi in diversi ambiti. 
 
B.   
Con sentenza del 24 febbraio 2021 la Commissione di ricorso sulla magistratura, respinta la domanda di ricusazione presentata contro la propria presidente e due altri suoi membri, ha dichiarato inammissibile il gravame esperito dai coniugi A.________, giudicando che difettava loro la necessaria legittimazione ad agire. Per quanto concerne B.A.________, perché aveva agito senza la preventiva ratifica del proprio curatore di rappresentanza. Per quanto riguarda A.A.________, perché in una procedura disciplinare il denunciante non è legittimato a ricorrere contro la decisione dell'autorità disciplinare. 
 
C.   
Il 22 marzo 2021 A.A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza cantonale. Oltre a chiederne l'annullamento, formula anche una serie di arzigogolate domande e invita il Giudice federale Seiler e la Cancelliera Ieronimo Perroud ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.2. Benché la decisione cantonale impugnata concerna entrambi i coniugi A.________, il presente gravame è stato introdotto soltanto da A.A.________ e verrà pertanto trattato unicamente nei suoi confronti. Le censure e le conclusioni che concernono più specificamente suo marito sfuggono ad un esame di merito.  
 
1.3. La domanda di astensione del Giudice federale Seiler e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii). Come già noto alla ricorrente, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 1C_37/2021 del 9 febbraio 2021). Si può pertanto prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF.  
 
1.4. Secondo la costante prassi del Tribunale federale, conosciuta dalla ricorrente (sentenza 1C_37/2021 citata), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43). La relativa richiesta va pertanto respinta.  
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF occorre spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto. Per quanto concerne più specificatamente le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale le esigenze di motivazione sono più severe. La parte ricorrente deve in effetti indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
Nel caso concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Esso infatti nulla contiene riguardo all'interpretazione arbitraria (cfr. DTF 140 I 201 consid. 6.1 e richiami) del diritto cantonale, segnatamente dell'art. 81 cpv. 2 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL/TI 177.100), secondo il quale il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento. Accontentarsi di contestare l'operato dei magistrati segnalati al Consiglio della Magistratura rispettivamente quello dei membri della Commissione di ricorso sulla Magistratura medesima non è all'evidenza sufficiente. 
 
2.2. Infine, le ulteriori conclusioni formulate dalla ricorrente (riferite ad altre cause, concernenti la costituzione di un tribunale intercantonale e di un tribunale d'appello straordinario, l'irrogazione di multe disciplinari o, infine, il proprio risarcimento) esulano dalla causa e sono ugualmente irricevibili.  
 
2.3. Da quel che precede discende che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.  
Visto quanto precede la richiesta della ricorrente di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di assistenza giudiziaria, dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
4.   
Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF; sentenza 2F_2/2021 del 3 febbraio 2021 consid. 4.3). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusazione è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione alle parti e alla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 31 marzo 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud